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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Direzione Generale Scambi Culturali

Circolare 4 luglio 1981, n. 214

Prot. n. 4683/55-2

Oggetto: Attuazione in Italia della direttiva n. 77/486 del 25 luglio del Consiglio delle Comunità Europee relativa alla" formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti"

 1. La Direttiva

1.1.Il bollettino ufficiale di questo Ministero ha pubblicato la direttiva n 77/486 del 25 luglio 1977 del Consiglio delle Comunità Europee, concernente la formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.

1.2. Poiché l'articolo 4 della citata direttiva stabilisce che " gli Stati membri prendano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di 4 anni a decorrere dalla notifica della medesima ", questo Ministero, in attesa delle disposizioni di legge in materia, in corso di esame presso la competente sede parlamentare, richiama la Particolare attenzione degli uffici, in indirizzo, nonché delle Amministrazioni, Enti ed Istituti competenti, sulla necessità di adottare le seguenti iniziative per l'attuazione degli obblighi previsti dalla Direttiva medesima.

2. Campo di applicazione della direttiva

2.1. La direttiva interessa i cittadini dei Paesi membri della Comunità. Essa stabilisce che i Paesi stessi adottino le misure necessarie "conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici" e contempla il solo settore dell'obbligo scolastico.

Il Ministero si riserva di valutare in futuro, nell'ambito della più ampia normativa con la quale sarà regolamentata in termini legislativi la materia in questione, anche il problema dell'inserimento nel sistema educativo italiano del figli dei lavoratori provenienti dai Paesi terzi.

2.2 L'attuazione della Direttiva consente di consolidare e sviluppare in un unico contesto l'insieme delle iniziative già in atto in favore dei figli dei nostri emigrati che rientrano in Italia e debbono inserirsi o reinserirsi nel sistema scolastico italiano.

2.3. La direttiva propone in sostanza, un tipo di formazione biculturale - a partire dall'inizio della scolarizzazione- che, nell'assicurare un'istruzione di accoglienza adatta alle esigenze specifiche degli emigrati (art.2), garantisca nello stesso tempo a favore dei medesimi la salvaguardia del patrimonio linguistico e culturale del Paese d'origine (art.3).

In proposito, si impartiscono le disposizioni che seguono, collegate all'articolazione della direttiva stessa.

3 Attuazione dell'art.2 della Direttiva (istruzione di accoglienza)

3.1 I competenti organi scolastici adotteranno, nei confronti dei figli; dei cittadini dei Paesi Comunitari, concrete misure intese a facilitare l'inserimento nel sistema scolastico italiano, quali: corsi di lingua e cultura italiana, lezioni di altre materie scarsamente conosciute dai ragazzi in questione, attività di studio guidato, libere attività complementari, altre attività di sostegno, ecc.

3.2. Gli alunni di cui al punto precedente, che intendano frequentare una scuola italiana compresa nella fascia dell'obbligo, presenteranno domanda al Direttore o al Preside indicando il curriculum degli studi compiuti nel Paese di provenienza.- ed allegando l'opportuna documentazione, debitamente tradotta in italiano e vistata dall'Autorità diplomatica consolare italiana nel Paese stesso.

3.3. Nello spirito della Direttiva si evidenzia l'opportunità che gli alunni in questione siano ammessi a frequentare la classe successiva, per un numero di anni di studio, quella frequentata nel Paese di provenienza con esito positivo.

3.4. Ai fini di una appropriata conoscenza delle singole posizioni scolastiche, saranno tenute presenti le condizioni più favorevoli determinate da:

gli impegni derivanti da accordi bilaterali tra Stati membri;

le tabelle di equipollenza e le, relative disposizioni illustrative emanate da questa Ministero in applicazione della legge 3 marzo 1971,- n. -153 Potranno altresì costituire punto di riferimento le indicazioni contenute nel libretto scolastico per i figli dei lavoratori migranti scolarizzati all'estero, proposto dal Consiglio d'Europa (vedasi circolare di questo Ministero 14 gennaio 1977, n. 13) , con l'avvertenza che detto documento non costituisce titolo di studio ed il suo uso è del tutto facoltativo.

3.5. Sarà concessa ai richiedenti ogni possibile facilitazione per la formale iscrizione quali alunni interni, con i conseguenti diritti ed obblighi, quando ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di iscrizioni di alunni provenienti dall'estero.

4. Attuazione dell'art.3 della Direttiva (promozione dell'insegnamento della lingua e cultura d'origine, coordinato con l'insegnamento normale)

4.1. E disposto dell'art.3 della Direttiva comunitaria pone la necessità di promuovere, coordinandolo con l'insegnamento normale, un insegnamento della madrelingua e della cultura del paese d'origine.

Ai fini dell'attuazione di tale disposto saranno valorizzate tutte le iniziative che introducano sin dalla scuola elementare l'insegnamento delle lingue straniere. In proposito, si cita, tra l'altro, la circ. n. 237 del 2 agosto 1980, che, richiamandosi alle effettive esigenze sociali ed educative connesse con l'evoluzione della realtà internazionale, si propone come fine l'istituzionalizzazione del predetto insegnamento, mediante un maggiore impulso alle sperimentazioni in atto ed una maggiore attenzione e cura per le iniziative locali

4.2. Si sottolinea che l'art.3 della Direttiva prevede che l'inserimento della lingua e cultura d'origine sarà promosso in cooperazione con gli Stati d'origine: a tale fine occorrerà essere aperti alle richieste delle Autorità diplomatiche e consolari dei Paesi comunitari, presenti nel nostro territorio, per procedere all'organizzazione in comune delle iniziative al cui onere i Paesi stessi contribuiranno.
L'organizzazione di tali iniziative si fonderà sulle intese che saranno prese, a livello centrale, tra i Ministeri degli Affari Esteri e della Pubblica Istruzione e le Rappresentanze Diplomatiche dei Paesi Membri interessati.

4.3. Nel caso in cui le autorità diplomatico - consolari non richiedano tale collaborazione, l'iniziativa potrà essere presa da parte italiana. specie quando l'accoglimento dei figli dei cittadini degli altri Paesi comunitari ponga problemi di buon andamento didattico.

In questo caso il problema sarà prospettato a questo Ministero (Direzione Generale Scambi Culturali - Div. Il) per gli opportuni interventi, in vista di procedere alle necessarie intese, secondo quanto stabilito al punto 4.2., con le Rappresentanze Diplomatiche dei Paesi interessati.

5. Individuazione delle scuole idonee

Il Provveditore agli Studi individuerà, possibilmente nell'ambito del distretto, le scuole più idonee a garantire gli interventi previsti dalla presente circolare ai punti 3 e 4.

6. Formazione degli insegnanti

6.1. L'adozione dell'insegnamento della lingua e cultura di origine nel nostro sistema scolastico pone delicati problemi di formazione e di aggiornamento degli insegnanti, al di là delle normali misure già in pratica adottate.

Anche se la presenza di alunni di altri Paesi nel nostro sistema scolastico non sembra allo stato attuale assumere dimensioni straordinarie, occorre sin da ara prepararsi ai bisogni di una Comunità allargata, che si potranno presentare in relazione all'evoluzione di cui sopra.

6.2. Il problema si pone sin dal primo momento formativo degli insegnanti e può essere ricordata a tale proposito la circolare 30 luglio 1980, n. 399 indirizzata ai Rettori dell'Università e ai Direttori di Istituti di istruzione universitaria.

Detta circolare, riprendendo i temi dell'insegnamento linguistico in tutto l'arco dell'istruzione primaria e secondaria, afferma la necessità di poter conversare, leggere e scrivere in qualcuna delle lingue straniere di maggiore impiego nell'area comunitaria e comunque internazionale.
e propone l'adozione dell'insegnamento delle lingue e della conversazione in lingua straniera per tutti i corsi di studi.

6.3. Ma dall'acquisizione iniziale della pura espressione linguistica e comunicativa, la materia si estende, per quanto riguarda la formazione dei docenti, alle metodologie, ai contenuti ed alle finalità del servizio scolastico, quale è postulato sia dall'essenza stessa dell'insegnamento di tipo biculturale e pluriculturale, sia dalla speciale natura della scolarizzazione degli alunni migrati. In questo senso gli Istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, la B.D.P. di Firenze ed il Centro Europeo dell'Educazione di Frascati, nell'ambito delle competenze riconosciute rispettivamente dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, sono chiamati a considerare con criterio di priorità le situazioni ipotizzate nella presente circolare e a dare il massimo contributo nel processo di formazione, aggiornamento e documentazione dei docenti interessati.

7. Documentazione pedagogica

Si ricorda che la Commissione delle Comunità Europee ha condotto entro l'area comunitaria - nel quadro del programma educativo concordato dal Consiglio dei Ministri - progetti pilota e studi di valutazione per l'insegnamento linguistico a figli di lavoratori emigrati e per la formazione dei relativi insegnanti.
Per parte propria il Consiglio d'Europa ha prodotto, nell'ambito della cooperazione culturale e delle politiche a beneficio dei migranti, studi specializzati, ricerche, rapporti, dossiers d'informazione per singoli Paesi membri.

Elenco di documenti e di pubblicazioni concernenti gli studi in materia:

P.L., n.8, maggio 1980, pag.281

P.L., n.10, luglio 1971, p.228

P.L., n.6, marzo 1978, p.266

P.L. n.1, ottobre 1980, pag. 26 E' la circolare che prevede l'estensione dell'esperimento ILSSE

Documenti e pubblicazioni della Comunità Europea potranno essere richiesti a: Commissione della Comunità Europea- D.g: V- Educazione- Rue de la loi, 200-1049 Bruxelles. Pubblicazioni del Consiglio d'Europa sono disponibili presso il Conseil de l'Europe-DECS (Division de l'Enseignement scolaire) - 67006 Strabourg Ledex (Francia). Ricordiamo anche "une expérience de enseignement de la langue et de la culture italiennes en Franca" edita dall'Ecole Normale Superieure en Saint-Cloud- CREDIF (Centre de recherche et d'études pour la diffusion du français).


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