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Ufficio Studi e Programmazione

Circolare Ministeriale 3 agosto 1977, n. 216

Prot. n. 3346

Oggetto: Iniziative per l'inserimento degli alunni handicappati nelle scuole comuni e attività dei gruppi di lavoro per l'anno scolastico 1977/78

Introduzione

I dati raccolti negli ultimi due anni, e segnatamente quelli relativi all'anno scolastico 1976/77, attestano che in gran parte delle province sono in atto esperienze positive di inserimento di alunni handicappati nelle scuole comuni (materne, elementari e medie).

Le iniziative, poiché risentono della grande varietà delle condizioni ambientali in cui sono sorte, non sono riconducibili a precisi modelli metodologici ed organizzativi. Tuttavia rappresentano, nel loro insieme un sostanziale contributo non solo alla integrazione degli alunni handicappati, ma anche al processo di innovazione di tutta la scuola.

Questa constatazione suggerisce l'opportunità di non dettare altre norme per l'inserimento nelle strutture scolastiche comuni degli alunni portatori di deficit fisici, psichici e sensoriali, bensì di lasciare ai consigli di circolo e d'istituto ed ai collegi dei docenti l'iniziativa di programmare i piani di inserimento e di adottare le metodologie e gli accorgimenti ritenuti più idonei alla soluzione dei problemi che si prospettano nelle singole situazioni locali.

Si confermano quindi anche per l'anno scolastico 1977/78 le indicazioni contenute nelle C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475 e C.M. n. 228 del 29 agosto 1976, raccomandandone l'adempimento con la flessibilità che i vari casi richiedono.

Là dove le prime esperienze siano state positive e si verifichino le condizioni minime richieste, è consigliabile estendere l'ampiezza dei gruppi di scuole in cui attuare l'integrazione di alunni portatori di handicap, avendo sempre presente il criterio della territorialità, evitando cioè di realizzare scuole aperte all'integrazione il cui bacino di raccolta degli alunni sia più ampio, o comunque diverso, del proprio territorio normale di giurisdizione.

Da più parti è stato fatto rilevare (e il rilievo è presente anche nella relazione generale degli ispettori tecnici) che i modelli di raggruppamento ipotizzati dalla circ. n. 227 (cioè di gruppi di scuole materne, elementari e medie coincidenti per territorio) sono di difficile realizzazione. Si ritiene che possano essere adottati anche criteri diversi, purché si tenga sempre presente la necessità che l'alunno in difficoltà venga inserito nella scuola comune il più precocemente possibile (scuola materna) e venga agevolato nel passaggio senza traumi attraverso la scuola dell'obbligo (elementare e media).

Naturalmente l'estensione degli inserimenti dovrà essere graduale ed attuarsi mano a mano che sia disponibile quel minimo di strutture e di personale preparato che consenta una adeguata fruizione dell'azione educativa da parte di tutti gli alunni.

Gli apporti degli enti locali, a questo proposito, sono indispensabili per quanto attiene ai servizi assistenziali, medico-specialistici e di riabilitazione e dovranno essere opportunamente sollecitati.

L'esperienza pregressa ha indicato come sia essenziale e preliminare al raggiungimento degli scopi voluti l'opera di sensibilizzazione e di predisposizione del personale docente direttamente o indirettamente coinvolto nell'azione di integrazione scolastica. Opera, ben s'intende, che va svolta evitando forzature conformistiche o spinte puramente emotive.

A tal fine il Ministero ha già promosso iniziative di formazione ed aggiornamento a livello nazionale ed ha in corso di autorizzazione una serie di corsi ed incontri di studio decentrati a livello locale. Ma, anche prescindendo dalla considerazione che l'azione organizzata dal Ministero potrà raggiungere una parte assai esigua del personale docente, resta fondamentale in questo settore l'azione di aggiornamento che gli stessi corpi docenti sapranno imporsi a livello di circolo e d'istituto e che i Provveditori agli studi dovranno stimolare e coordinare valendosi dell'esperienza e della competenza dei "gruppi di lavoro", costituitisi in ogni provincia, e della collaborazione dei dirigenti scolastici e degli ispettori tecnici.

Mentre si confermano, anche per i criteri organizzativi e per l'impiego del personale docente le linee di massima indicate nelle citate C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475 e C.M. n. 228, si lascia ai Provveditori la scelta delle soluzioni ritenute migliori per l'utilizzazione degli insegnanti disponibili per i vari ordini di scuole. In particolare, dovrà essere utilizzato per interventi individualizzati di natura integrativa il personale già in servizio nelle scuole speciali e nelle classi differenziali che si renda disponibile per la contrazione del numero degli alunni delle medesime. Come pure, nell'assegnazione alle scuole del materiale e delle risorse finanziarie, occorrerà aver particolare riguardo a quelle in cui si attua l'integrazione di alunni handicappati.

Relativamente alla Scuola Materna si raccomanda ai Provveditori agli studi di informare preventivamente il Servizio competente nel caso si debba procedere a sdoppiamenti di sezione per effetto dell'inserimento di soggetti handicappati.

Per quanto concerne la scuola elementare, si ritiene che possa essere adottato il criterio di utilizzare un insegnante "di sostegno" per ogni sei alunni handicappati inseriti nelle diverse classi, riducendo tale rapporto al limite di quattro solo nel caso in cui il processo di integrazione richieda particolari forme di intervento da parte dell'insegnante.

Il personale direttivo e docente delle scuole elementari statali funzionanti presso gli istituti per non vedenti, che dovesse rendersi eventualmente disponibile a seguito dell'integrazione degli alunni non vedenti nella scuola comune, potrà essere utilizzato nel modo seguente:

1) Direttori delle scuole elementari statali per ciechi, appartenenti al ruolo speciale nazionale, di cui alla legge 29 ottobre 1960, n. 1396 : i Provveditori agli studi valuteranno l'opportunità di assegnarli a un circolo didattico e, ove ciò non fosse possibile, di utilizzarli presso gli uffici scolastici provinciali, nei gruppi di lavoro previsti dalla citata C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475, per coordinare le attività intraprese a favore degli alunni non vedenti inseriti nelle scuole comuni.

2) Insegnanti delle scuole elementari statali per ciechi, appartenenti al ruolo speciale provinciale, istituito con legge 26 ottobre 1952, n. 1463: potranno essere utilizzati nell'ambito del Comune di titolarità:

a) nelle classi normali che accolgono alunni non vedenti, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 970/1975, dove opereranno in costante collaborazione con gli insegnanti titolari e con l'osservanza dell'orario di cui all'art. 88 del D.P.R. n. 417/1974, per interventi di sostegno e svolgimento di attività didattica differenziata;

b) nei gruppi di lavoro previsti dalla C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475;

c) nelle scuole comuni, per lo svolgimento delle attività integrative previste dall'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, secondo le proprie capacità.

3) Insegnanti delle scuole elementari statali per ciechi appartenenti al ruolo speciale provinciale per l'insegnamento della musica e canto istituito con legge 3 marzo 1960, n. 190 : potranno essere utilizzati presso le scuole elementari comuni, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 820/1971, dove impartiranno l'insegnamento speciale della musica e del canto e potranno svolgere attività integrative secondo le proprie capacità e attitudini.

Per quanto riguarda infine il personale degli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo, i direttori degli istituti medesimi comunicheranno ai provveditori agli studi delle rispettive province ed al Ministero (Direlem. - Div. IV) le eventuali disponibilità di personale da utilizzare ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 970/1975, nell'ambito territoriale del comune capoluogo.

Si reputa necessario, infine, chiarire che l'inserimento degli alunni handicappati nelle classi comuni non è di per sé un'attività di sperimentazione, pur se non è da escludere che si possano programmare anche in questo campo sperimentazioni, secondo le procedure dettate dalla C.M. 25 gennaio 1977, n. 27 e, per quanto concerne in particolare l'integrazione scolastica nella scuola media, dalla C.M. 15 aprile 1977, n. 114 .

Nelle esperienze di inserimento di alunni handicappati che hanno conseguito risultati soddisfacenti si è spesso rivelata preziosa l'opera dei "Gruppi di lavoro" istituiti in ogni provincia a seguito della C.M. 8 agosto 1975, n. 227, prot. n. 1475 .

Come è noto il "Gruppo di lavoro" è costituito, di norma, da un ispettore tecnico, un preside, un direttore didattico e tre docenti esperti in educazione speciale (uno di scuola media, uno di scuola elementare ed uno di scuola materna), ai quali si aggiungono i docenti o dirigenti che hanno frequentato i corsi nazionali di formazione e che ancora non ne facciano parte.

Per il prossimo anno scolastico un componente del gruppo, che abbia frequentato i corsi sopracitati, su proposta del provveditore agli studi, sarà comandato presso il gruppo stesso a norma dell'art. 79 del D.P.R. n. 417/1974 (1).

Il personale comandato, assicurando la continuità della presenza del gruppo presso il Provveditorato agli studi, consentirà così la costituzione di un necessario punto di riferimento per i rapporti di cui il gruppo sarà tramite, in modo particolare, assicurerà la propria specifica competenza nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento.

I componenti del gruppo possono designare tra di loro un coordinatore. Nel caso che, per qualunque motivo, venga a cessare la presenza di un componente, il Provveditore ne cura la sostituzione con altra unità di personale dello stesso ruolo.

Pur rimanendo ferma la composizione del gruppo, alle riunioni dello stesso potranno essere invitati, ove il tema da trattare lo richieda, altri docenti e dirigenti scolastici, esperti, specialisti, operatori assistenziali, rappresentanti degli enti locali, delle famiglie, ecc.

Il gruppo di lavoro ha funzioni consultive nei riguardi del provveditore agli studi in materia di educazione speciale, di integrazione degli alunni handicappati nelle scuole comuni, e di aggiornamento degli insegnanti in tali materie. Si comporta pertanto quale struttura di servizio, di animazione e di coordinamento fra le scuole e l'Amministrazione.

Pur lasciando a ciascun gruppo ampia libertà di organizzarsi come struttura flessibile, sembra utile indicare qui di seguito linee di azione per un comune orientamento.

I gruppi avranno cura di sviluppare le seguenti attività:

1 - Conoscenza dei fenomeni sul territorio provinciale

- Raccolta di dati sugli alunni portatori di deficit psico-fisici o sensoriali e delle segnalazioni dei

casi.

- Ricognizione delle strutture di appoggio, delle caratteristiche degli edifici scolastici e delle risorse

messe a disposizione dagli enti locali e da altri enti.

- Consultazioni con gruppi di operatori scolastici ed assistenziali per verificare i dati raccolti.

- Registrazione in termini concreti della disponibilità dei servizi che la Regione e gli Enti locali,

ciascuno per propria competenza, potranno e dovranno predisporre per concorrere alla realizzazione

dell'integrazione.

- Classificazione, conservazione ed aggiornamento dei dati.

2 - Attività di coordinamento e programmazione

- Interventi presso le scuole, possibilmente per area distrettuale, per una ampia informazione sulla integrazione degli handicappati. Previsione, mediante l'elaborazione dei dati raccolti, dei problemi

- Studio di proposte alternative all'attuale struttura e collocazione delle scuole speciali.

- Proposte di utilizzazione dei posti di organico disponibili e di istituzione di nuovi posti.

- Coordinamento dell'azione delle équipe psico-socio-pedagogiche operanti sul territorio provinciale.

- Eventuali proposte di sperimentazione e successivi interventi a sostegno.

- Collaborazione specifica e diretta con il Provveditore agli studi al fine di programmare un coordinato piano di azione per l'integrazione degli handicappati nelle scuole comuni.

3 - Attività di aggiornamento

- Promozione di un'attività permanente di aggiornamento nell'ambito dei consigli di classe e interclasse, dei collegi dei docenti, di gruppi interscuole e intercircoli.

- Aggiornamento specifico (sensibilizzazione e prima informazione dei docenti - utilizzazione della preparazione specifica degli operatori mediante il loro intervento nei consigli di classe e interclasse e nei collegi dei docenti - utilizzazione delle scuole dove è in atto l'integrazione come centri permanenti di aggiornamento - incontri fra scuole di diverso grado per facilitarne i processi di integrazione - analisi delle istituzioni in rapporto al problema dell'integrazione scolastica - problemi di collaborazione interprofessionale o intersettoriale).

Anche a questi fini il gruppo dovrebbe proporre al provveditore agli studi ipotesi di rapporti o relazioni con le scuole della provincia (medie, elementari, e materne), con gli organi collegiali, con la Regione e gli Enti locali, con i consorzi sociosanitari, con gli enti assistenziali, con le associazioni professionali, e sindacali, con i circoli culturali, con la stampa locale.


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