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Circolare prot. n. 699 del 26.2.97

Oggetto: DD.Lgvi 277/91 - 626/94 e 242/96. Norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Legge 23.12.96 n. 649 - Decreto legge 31.12.96, n.670 - Proroghe dei termini

Questa Amministrazione sta predisponendo il decreto interministeriale previsto dall'art.1 del decreto legislativo 242/96 e dell'art.1/bis della legge 23.12.96 n. 649.

Tale decreto interministeriale costituisce il presupposto per rendere operative, nei confronti degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, le previsioni normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sul decreto in questione si è tenuto opportuno acquisire il preventivo assenso delle organizzazioni sindacali del comparto scuola in relazione agli eventuali riflessi sul rapporto di lavoro. Si è anche ritenuto opportuno avviare contatti con le associazioni rappresentative degli Enti locali (ANCI e UPI) al fine di aprire un canale di comunicazione come presupposto per comportamenti omogenei e non conflittuali.

Non appena definito il testo della proposta, lo schema di decreto sarà trasmesso a codeste Amministrazioni per il concerto previsto dall'art.1 del decreto legislativo 242/96. Si ricorda, ad ogni buon fine, che analoga procedura è prevista, in base all'art.1/bis della legge 23.12.96, n.649, per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n.277/91.

Si fa presente, con la circostanza, che in sede sindacale è stata sollecitata una presa di posizione, da parte dell'Amministrazione, al fine di chiarire che solo ad avvenuta emanazione del decreto interministeriale di cui sopra possano essere posti a carico dei capi di istituto, individuati come "datori di lavoro" con DM 21.6.1996 n.292 già trasmesso con nota prot. 2269 dell'8.7.96. gli adempimenti e le connesse responsabilità previste dalla normativa vigente. Al riguardo la scrivente Amministrazione è dell'avviso che le responsabilità in questione non possono prescindere dalle definizioni applicative della norma allo specifico delle istituzioni scolastiche ed educative, e che, pertanto, solo una volta definite le predette modalità applicative interviene l'obbligo della piena attuazione dei decreti legislativi in questione.

Si confida che codeste Amministrazioni concordino nel merito con quanto sopra esposto e si resta, comunque, in attesa di cortese urgente riscontro al fine di consentire alla scrivente di fornire le opportune indicazioni in merito alle dipendenti istituzioni scolastiche ed educative.

IL DIRETTORE GENERALE

Damiano Ricevuto