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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Circolare Ministeriale 24 dicembre 1996, n. 766

Oggetto: Legge n. 104/1992 - Indicazioni utilizzo finanziamenti - esercizio finanziario 1996 (capp. 1149 -1150 - 1151 - 1152)

Con precedente provvedimento ministeriale sono stati ripartiti su base oggettiva, per l'anno scolastico 1996, i fondi previsti dalla legge quadro 104/92, per l'integrazione scolastica degli alunni disabili ed afferenti ai capitoli in oggetto (1149, 1150, 1151 e 1152).

In relazione anche a segnalate incertezze operative ed attesa la particolare delicatezza e rilevanza sociale degli interessi da tutelare, si ritiene utile richiamare il quadro di riferimento normativo e fornire orientamenti di indirizzo che valgano a sostenere e valorizzare gli ambiti di autonomia decisionale a livello locale, oltre che, nel contempo, a chiarire i connessi profili di competenza riconducibili ai diversi soggetti istituzionali chiamati ad operare.

1. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il progetto educativo individualizzato, che per effetto della citata legge n. 104/1992 deve qualificare l'offerta educativa della scuola, si fonda, per la sua efficacia, sull'autonomia della singola scuola, nonché sulla capacità di questa di porsi in un'ottica complessiva di integrazione sistemica ed interistituzionale delle risorse personali e materiali disponibili.

Per converso, l'azione dei provveditorati agli studi deve mirare a facilitare e sostenere l'autonomia delle scuole nella più ampia dimensione sia della programmazione sia del coordinamento organico di tutte le opportunità esistenti sul territorio, delle quali i finanziamenti in oggetto costituiscono una delle modalità, sia pur significativa, di intervento.

In tale prospettiva si pongono, altresì, la collaborazione e l'apporto, per gli ambiti di specifica competenza, dei diversi soggetti, istituzionali o non, quali A.S.L., Regioni, Enti locali, enti e associazioni del privato sociale, il cui coinvolgimento sin dalla fase progettuale può consentire, nella condivisione degli obiettivi ed attraverso l'articolazione programmata delle azioni, quegli interventi integrati chiaramente sollecitati dallo spirito e dalla lettera della legge 104 più volte richiamata.

2. UTILIZZAZIONE DEI CAPITOLI DI SPESA: CRITERI DI MASSIMA

Le provviste finanziarie di cui ai sottoelencati capitoli 1149, 1150 e 1151 debbono essere iscritte nei bilanci delle scuole agli specifici capitoli ed articoli dell'entrata e ai corrispondenti capitoli ed articoli della spesa rispettivamente così denominati:

- dotazioni tecniche e didattiche per l'integrazione scolastica

- sperimentazione didattica e metodologica per l'integrazione scolastica

- formazione docenti per l'integrazione scolastica.

Si forniscono, di seguito, orientamenti generali per ciascuno dei capitoli in oggetto.

2.1 Dotazioni tecniche e didattiche

Cap. 1149 - "Spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica della persona handicappata".

La provvista finanziaria del capitolo ha l'obiettivo di migliorare l'efficacia delle proposte educative e didattiche specifiche mediante l'uso di strumentazioni idonee a facilitare l'apprendimento degli alunni in situazione di handicap ed a dare risposte aggiornate ai loro effettivi bisogni formativi.

- Considerata anche la veloce obsolescenza delle tecnologie didattiche specialmente nel settore, le scuole possono ricorrere, nelle forme previste dalle disposizioni vigenti, a forme alternative all'acquisto (ad es.: noleggio, prestiti d'uso, consorzi fra scuole, etc.).

- In sede di assegnazione dei fondi si rileva l'opportunità di dare prioritaria considerazione a quei progetti che prevedano utilizzazioni di materiali da parte di più istituzioni scolastiche o che comunque vengano a radicarsi presso singole istituzioni scolastiche da ritenere centri di servizio e di riferimento per le scuole viciniori. L'acquisizione in forme consortili e l'utilizzo anche temporaneo -vale a dire per il periodo occorrente all'attuazione degli specifici piani educativi di attrezzature e sussidi potranno evitare diseconomie di scala ed immobilizzazioni improduttive. Il riutilizzo di materiali potrebbe, inoltre, offrire l'opportunità anche di scambi di significative, pregresse esperienze.

- Per le finalità predette potrà ricorrersi alla stipulazione di accordi di collaborazione di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990.

- Presso ciascuna istituzione scolastica possono essere attivate consulenze di esperti riguardanti particolari ausili, tecnologie e metodologie didattiche concernenti il piano educativo individualizzato per gli alunni con handicap visivo e uditivo, finanziati sulla base della legge 13 marzo 1993, n. 67, in forza di convenzioni e accordi di programma, di cui all'art. 13, comma 1, lettere a) e b) della legge 104/92 e delle intese stipulate da questo Ministero rispettivamente con l'Unione delle Province d'Italia, il 5 dicembre 1995 e con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, il 4 aprile 1996.

- Nella selezione ed approvazione degli acquisti di cui sopra le SS.LL. si avvalgano della consulenza del Gruppo di lavoro interministeriale provinciale (GLIP), nell'ambito di qualificati compiti, anche di proposta previsti dall'art. 15 della legge n. 104/1992.

2.2 Sperimentazione didattica e metodologica

Cap. 1150 - "Spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni handicappati".

L'art. 13, comma 1, lettera e) della L. 104/92 ha inteso valorizzare le iniziative sperimentali che abbiano come oggetto il miglioramento dell'azione di formazione ed integrazione per gli alunni in situazione di handicap. Anche e soprattutto in tale ambito avrà modo di esprimersi l'autonomia delle istituzioni scolastiche, che possono proporre, nei tempi e con le modalità previste dalla vigente normativa, specifici progetti sperimentali concernenti sia l'innovazione metodologico-didattica sia innovazioni di ordinamenti e strutture, ai sensi rispettivamente degli artt. 272 e 278 del T.U. 16 aprile 1994, da finanziare entro i limiti delle assegnazioni ricevute.

Si ricorda che, per poter essere finanziate, le sperimentazioni proposte devono espressamente prevedere, in relazione allo specifico obiettivo dell'integrazione scolastica, i seguenti aspetti:

a) l'identificazione del problema e dell'obiettivo che si vuole conseguire;

b) la formulazione analitica delle ipotesi di lavoro;

c) l'individuazione degli strumenti, delle procedure e delle condizioni organizzative;

d) la descrizione dei procedimenti didattici e di quelli metodologici;

e) la raccolta dei risultati, dopo verifica e pubblicizzazione.

Le spese per l'acquisto o il noleggio di particolari dotazioni, anche di tipo informatico, sono da imputare esclusivamente al cap. 1150 ed essere ampiamente motivate nel contesto di ciascun progetto da attuare.

Per le scuole secondarie superiori con questo capitolo possono essere finanziati anche progetti che prevedano percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, nonché di alternanza scuola lavoro o borse estive per attività di studio-lavoro.

2.3 Formazione dei docenti

Cap. 1151 - "Spese per la formazione di docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni handicappati".

Con riferimento alle indicazioni contenute nella premessa ai nuovi programmi dei corsi biennali di specializzazione, di cui al D.M. 27 giugno 1995, i fondi del capitolo sono destinati all'attuazione di progetti di formazione e di aggiornamento gestiti dai Provveditorati agli studi in materia di integrazione scolastica del personale di ruolo direttivo, docente e A.T.A. della scuola, nonché di attività preparatorie e progettazione delle stesse.

Nell'ambito dell'azione di formazione e riqualificazione del suddetto personale, viene data precedenza al finanziamento dei corsi statali di cui all'art. 325 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297.

2.4 Interventi interistituzionali - G.L.I.P.

Cap. 1152 - "Spese per il funzionamento dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione e i rimborsi delle spese di viaggio agli estranei all'amministrazione".

I fondi del presente capitolo sono destinati al finanziamento delle attività programmate dai G.L.I.P. in base ad un piano annuale di attività preliminarmente definito dai G.L.I.P. stessi.

Nel piano delle attività possono essere comprese anche le seguenti:

- attività di ricerca, analisi di situazioni significative a livello interistituzionale e di comparazione fra contesti territoriali differenti;

- incontri seminariali di studio, a livello provinciale o interprovinciale;

- incontri per il coordinamento dei vari G.L.I.P. a livello regionale;

- realizzazione di centri di documentazione, provinciali o interprovinciali, intesi all'acquisizione e divulgazione di documentazione riguardante esperienze, anche filmate, di integrazione scolastica;

- pubblicazioni e consulenze.

Non possono essere assunti impegni di spesa per mobili ed arredi i quali vanno acquistati, ove strettamente necessario, con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Si fa, infine, presente che, allo stato attuale, il vigente D.M. 11 aprile 1994, n. 122 -istitutivo dei G.L.I.P.- al suo art. 5, comma 1, non prevede la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti dei G.L.I.P.

3. VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

L'utilizzazione dei fondi, all'interno del richiamato sistema integrato di attività, richiede un'azione di monitoraggio e di verifica dell'efficacia delle iniziative realizzate a livello provinciale.

Gli Uffici scolastici provinciali promuovono allo scopo procedure ed azioni di valutazione delle diverse attività realizzate, con la consulenza dei G.L.I.P. Nelle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, i revisori dei conti, in occasione dell'esame annuale del conto consuntivo, relazionano specificamente sulle procedure amministrative e contabili poste in essere dalle istituzioni scolastiche in questo settore.

Gli elementi informativi raccolti, da comunicare anche a questo Ministero -Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione- rappresentano una base indispensabile per la regolazione continua delle iniziative e per la valutazione di sistema.

Tale documentazione sarà sottoposta all'Osservatorio permanente sull'handicap in relazione ai compiti al medesimo affidati con D.M. 16 maggio 1990.

Si fa presente alle SS.LL., infine, che la Corte dei conti -Sezione di controllo-, nell'adunanza del 7-8 febbraio 1996 con deliberazione n. 4896 ha compreso i suddetti capitoli di spesa tra quelli oggetto di controllo successivo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.


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