Circolare 29 dicembre 1997, n. 938

Oggetto: Capitolo 1051. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive. Anno finanziario 1997. Sistemazioni contabili.

Dai dati contabili in possesso di questo Ministero, relativi alla quota dei fondo di cui all'oggetto, riservata alle istituzioni scolastiche (art. 72 CCNL-scuola), emerge per il corrente anno finanziario una residua disponibilità di stanziamento a carico dei capitolo 1051 dei bilancio di questo Ministero, derivante da minori necessità di fondi segnalate dalle SS.LL.

Pervengono, peraltro, a questo Ministero da parte di taluni uffici scolastici provinciali richieste di maggior assegnazione dei fondo provinciale e richieste di accreditamento di fondi a carico del fondo nazionale.

Su dette problematiche, sentite anche le organizzazioni sindacali della scuola ammesse alla contrattazione decentrata nazionale, si comunica quanto segue.

Fondo d'istituto

Da un'attenta analisi dei dati inviati dalle SS.LL. medesime con le schede di rilevazione allegate alla C.M. n. 213 dei 24 marzo 1997, si rileva che tale minore necessità di fondi trae origine:

1) da difformità tra i dati relativi ad alunni ed addetti in possesso di questo Ministero e quelli comunicati dalle SS.LL. conte schede di cui sopra;

2) da avanzi di amministrazione provenienti dall'esercizio finanziario precedente, rimasti disponibili sul cap. 313 dei bilanci delle scuole, ma scomputati dal fabbisogno di competenza del corrente esercizio finanziario calcolato secondo la procedura di cui all'anzidetta C.M.

Con riferimento al precedente punto 2) è necessario chiarire che il budget dei fondo d'istituto, determinato secondo i parametri previsti dall'art. 71 - comma 2 - lettera c) del CCNL-scuola va comunque annualmente assegnato, per intero, alle scuole, in aggiunta alle eventuali economie determinatesi nell'anno precedente; ciò in quanto la certezza per le scuole di poter contare su uno stanziamento costituito dal finanziamento per l'anno in corso più le eventuali economie consente una maggiore flessibilità nella programmazione delle attività aggiuntive da attuare in corso d'anno ed è garanzia per il soddisfacimento di Esigenze annualmente diverse. Da ciò discende che le eventuali economie relative ad anni precedenti non possono influire in senso riduttivo sul budget annualmente determinato.

Tutto ciò premesso, l'anzidetta disponibilità di cui al precedente punto 2) viene accreditata ai medesimi uffici scolastici provinciali che l'hanno determinata, affinché provvedano ad accreditarla alle istituzioni scolastiche sui cui bilanci risultavano sussistere avanzi d'amministrazione alla data dei l° gennaio 1997.

Fondo provinciale

Lo stanziamento del fondo provinciale è, com'è noto, ripartito a livello centrale 'secondo il criterio previsto dalla lettera b) - comma 2 - dell'art. 71 del CCNL-scuola. Il suo importo, quindi, non può essere aumentato.

Da ciò discende che le richieste di maggior assegnazione di fondi avanzate da talune delle SS.LL. non possono essere soddisfatte. Pertanto nelle ipotesi segnate, in cui la quota del 55% (art. 7 - comma 2 - numero li - dei CDN diramato con C.M. 213 del 4 marzo 1997) non risulti sufficiente a coprire il fabbisogno necessario alla liquidazione delle indennità di direzione e di amministrazione, le SS.LL. utilizzeranno la rimanente quota dei 45% (art. 7 - comma 2 numero I dei citato CDN). L’eventuale rimanenza potrà essere utilizzata per retribuire le altre attività rientranti nel fondo provinciale.

1 Si segnala, inoltre, che la residua disponibilità di stanziamento determinatasi sul capitolo 1051 per effetto del meccanismo di cui al precedente n. 1) viene accreditata a livello provinciale, in relazione al numero degli alunni risultanti in ciascuna provincia, a norma dell'art. 5 - comma 5 - lettera a) dei CCNL-scuola, per essere utilizzata in sede di contrattazione decentrata provinciale.

Con l'occasione, si richiama infine l'attenzione sull'art. 7 - comma 2 - lettera c) dei contratto collettivo nazionale, quadro transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 26 maggio 1997 (S.O. n. 132 alla G.U. n. 151 dei 1 luglio 1997). Tale disposizione prevede, tra l'altro, che:

"Al personale dei comparto scuola che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 dei D.RC.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all'art. 63, comma 1, primo alinea, lettere a) e b) del CCNL stipulato il 4 agosto 1995, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste dal medesimo articolo, comma 1 secondo alinea - sul trattamento accessorio - alle lettere e) o g) (omissis), secondo le rispettive qualifiche, (omissis),,. Da ciò discende che al personale in questione vanno liquidate, a decorrere dalla data della sottoscrizione dei predetto contratto, a cura della scuola di titolarità degli interessati, le indennità dì direzione o di amministrazione, a seconda che gli interessati stessi appartengano al personale direttiva o amministrativo della scuola.

Fondo nazionale

Le richieste di finanziamento di progetti realizzati a livello locale pervenute da taluni uffici scolastici provinciali saranno valutate in sede di emanazione della direttiva ministeriale con la quale verranno individuati i progetti di interesse nazionale da finanziare con detto fondo.

Tra i compensi erogati con il fondo nazionale rientrano, com'è noto, quelli per lo svolgimento da parte dei capi d'istituto di incarichi ed attività aggiuntivi, a norma dell'art. 33 del CCNL-scuola. Per il pagamento di tali compensi il CDN più volte citato ha stanziato per l'anno finanziario 1997 la somma di 800 milioni (art. 6 comma 1 - lettera d). Al riguardo, si dispone che, soddisfatte le richieste di fondi già pervenute da parte delle SS.LL., la parte residua di detto stanziamento venga accreditata agli altri uffici scolastici provinciali in rapporto al numero delle istituzioni scolastiche.