Circolare Ministero Finanze 14 luglio 1999, n. 155/E

Oggetto: Art. 6 Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 5 Legge 13 maggio 1999, n. 133, Decreto Interministeriale 2 dicembre 1998, n.440. Agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche da parse di università e istituzioni scolastiche

Sono pervenute alla scrivente numerose richieste in ordine alla corretta applicazione del Decreto Ministeriale 2 dicembre 1998, n. 440, pubblicato nella G. U. n.297 del 21 dicembre 1998, recante norme di attuazione dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche da parse di università e di istituzioni scolastiche.

In particolare è stato chiesto di conoscere se il beneficio del contributo statale di lire 200 mila previsto dal citato art.6 della legge n. 449 del 1997 e dal regolamento di attuazione n. 440 del 1998, per l'acquisto di personal computer multimediale da parte dei suddetti soggetti, possa essere riconosciuto anche nell'ipotesi in cui tali attrezzature siano state ordinate prima del 31 dicembre 1998, ma consegnate o fatturate dopo tale data.

È stato chiesto, altresì, con particolare riferimento a ordini e preventivi effettuati dalle scuole nel 1997, che cosa debba intendersi per "acquisto effettuato entro il 31 dicembre 1998", se cioè debba farsi riferimento alla data del preventivo o dell'ordine, ovvero a quella di emissione della fattura.

Al riguardo si precisa anzitutto che, in forza del richiamato art.6 della Legge n.449 del 1997, è riconosciuto, alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, comprese le accademie, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, un contributo statale di lire 200 mila per ogni personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, acquistato entro il 31 dicembre 1998, se il venditore pratica sul prezzo di acquisto, oltre l'eventuale sconto commerciale o ribasso d'asta o altra riduzione derivante da convenzione, una riduzione pari all 'importo del contributo stesso. Si evidenzia, inoltre, che il termine del 31 dicembre 1998, relativo alla data di acquisto delle attrezzature in esame e previsto quale condizione per fruire del citato contributo è stato di recente prorogato senza soluzione di continuità dall'art.5 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, al 31 ottobre 1999.

Il contributo, che compete per ogni unità operativa acquistata, deve essere evidenziato nella fattura di acquisto facendo riferimento alla norma agevolata di cui all'art. 6 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo presente che la base imponibile della fattura medesima deve essere costituita dal corrispettivo dell'unità operativa acquistata, al netto degli eventuali sconti commerciali praticati dal venditore e maggiorata dal contributo medesimo. I venditori dei suddetti beni possono recuperare l'importo dei contributi concessi alle università e alle altre istituzioni scolastiche, sulla base di quanto disposto dall'art.4 del decreto n.440 del 1998, come credito d'imposta da far valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sostitutiva di cui al DLvo 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza del relativo ammontare dovuto, a riduzione dei versamenti da effettuare a decorrere dalla data del verbale di collaudo delle apparecchiature nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e in quello successivo. Si ricorda, infatti, che il credito d'imposta non dà diritto al rimborso anche qualora non risulti completamente utilizzato.

Tale credito può tuttavia essere utilizzato, come precisato nelle istruzioni al modello di dichiarazione Unico 99, anche in compensazione ai sensi del DLvo n. 241 del 1997 previa indicazione sul modello di pagamento unificato F24.

Il credito d'imposta deve essere inoltre indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui compete.

Si rammenta che copia del verbale di collaudo deve essere conservata al fine di successivi controlli.

Per quanto concerne le specifiche tecniche dell'attrezzatura soggetta a contributo, si fa rinvio alla definizione del "personal computer multimediale completo" fornita dal comma 4 dell'art. 1 del predetto decreto, di cui si unisce copia unitamente alla presente circolare. Sulla base di quanto premesso, si precise che possono fruire dell'agevolazione in esame i soggetti sopra individuati in relazione alle attrezzature informatiche consegnate o fatturate con illustrate modalità e conferimento alla norma agevolata, anche dopo la data del 31 dicembre 1998, purché entro il 31 ottobre 1999, sulla base di ordini precedentemente effettuati, nel rispetto della procedura autorizzativa del provveditorato agli studi o dell'ispettorato per l'istruzione artistica del ministero della pubblica istruzione, prevista dall'art. 2 del Regolamento n. 440 del 1998.

Per l'individuazione del "momento in cui deve considerarsi effettuato l'acquisto", in ordine alla quale è state chiesta una pronuncia della scrivente, deve farsi riferimento all'art.6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633; in forza di tale disposizione la cessione di un bene mobile si considera effettuata nel momento della sue consegna o spedizione, ovvero nel momento dell'emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo se tali eventi si verificano prima della consegna.

Si ricorda, infine, che i termini per l'utilizzo del credito d'imposta da parte dei venditori (periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e periodo d'imposta successivo) restano invariati anche a seguito della cennata proroga normativa di cui all'art. 5 della Legge n. 133 del 1999.

Si pregano gli uffici in indirizzo di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.



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