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Circolare Ministero Interno 5 febbraio 1960, n.2552/4122

Oggetto: Esame di progetti da parte dei vigili del fuoco

Con la circolare del 16-1-1949, n.6, fu stabilito che tutti i progetti di nuove costruzioni civili ed industriali fossero indistintamente sottoposti all'esame dei comandi dei corpi dei vigili del fuoco, ai fini della sicurezza contro i pericoli di incendio.

La stessa circolare fissò altresì, per le predette costruzioni, l'obbligo del collaudo da parte dei comandi, dal quale però venivano esonerati gli edifici per abitazione di altezza in gronda inferiore a metri 24.

Alla luce dell'esperienza acquisita nella pratica applicazione della citata circolare, si ritiene opportuno precisare, a parziale modifica di quanto stabilito dalla circolare stessa ed in attesa di un generale riordino della materia, che i progetti di edifici civili aventi altezza di gronda inferiore ai metri 24 non devono essere sottoposti all'esame dei comandi dei corpi dei vigili del fuoco.

E' fatta eccezione:

per gli edifici aventi particolare destinazione (alberghi, case albergo, scuole, collegi, ospedali, cliniche, caserme, grandi magazzini di vendita, musei, biblioteche, archivi, ecc.);

per gli edifici prevalentemente destinati ad abitazione, ma comprendenti locali adibiti a grandi magazzini di vendita, autorimesse o laboratori o depositi nei quali vengono manipolate o conservate sostanze che presentano pericolo di incendio, limitatamente a questi locali e alle comunicazioni con la restante parte, se e in quanto consentibili;

per gli edifici che, pur essendo destinati unicamente ad abitazione, non presentano prospetti su piazze o vie pubbliche, o comprendono appartamenti prospettanti solo sui cortili interni.

Nel primo dei due casi previsti al precedente comma c), l'esame del progetto dovrà essere volto all'accertamento delle condizioni di viabilità interna, che dovranno essere tali da permettere, in caso di necessità, il facile ingresso agli edifici dei carri di soccorso, e, nel secondo caso, all'accertamento dell'accessibilità dei mezzi di soccorso ai cortili e della possibilità di manovra all'interno degli stessi per effettuazione di operazioni di salvataggio.

Qualora negli edifici, i cui progetti, come innanzi stabilito, non devono essere sottoposti all'esame dei comandi dei corpi dei vigili del fuoco, sia prevista l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzati con caldaie funzionanti con combustibili liquidi o gassosi, dovrà essere sottoposto all'esame dei comandi il solo progetto dell'impianto, per la parte relativa al locale caldaie e a quello di deposito del combustibile; tale progetto, pur limitato ai locali innanzi specificati, dovrà comunque contenere tutte le indicazioni necessarie a definire la esatta ubicazione nei confronti di altri locali adiacenti o sovrastanti, nonché delle vie di comunicazione in verticale (gabbie di scala, ascensori, montacarichi) con i piani dell'edificio.


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