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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Circolare Ministero Lavoro e Previdenza Sociale 30 aprile 1996, n. 59

Oggetto: Articolo 33 legge 104/92 sulla assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate

Ad integrazione delle precedenti circolari emanate da questa Amministrazione nn. 28/93 e 43/94 in merito all'articolo 33 della L. 104/92 (agevolazioni a favore dei genitori, parenti e affini e dei lavoratori) con l'esigenza di unificare le modalità attuative previste per il settore pubblico, si comunicano alcuni aggiornamenti su aspetti particolari delle disposizioni in esame.

Cumulabilità ex co. 4 art. 33 dei permessi di cui ai co. 2 e 3 con art. 7 L. 1204/71.

Per quanto attiene al problema sollevato da più parti sulla cumulabilità prevista dal comma 4 dei permessi di cui ai commi 2 e 3 art. 33 con quelli dell'articolo 7 della legge 1204 in capo al genitore che assiste un disabile, il parere di questa Amministrazione è che per cumulo si debba intendere la possibilità di attribuire contemporaneamente i benefici previsti dall'art. 33 (co. 2 e 3) della L. 104 e dell'art. 7 della L. 1204/71 ai due genitori alternativamente, in modo cioè che a ciascuno di essi competa uno dei benefici in questione.

Quanto sopra presuppone ovviamente la presenza nel nucleo familiare di un secondo figlio di età inferiore ai tre anni.

Cumulabilità tra permessi di cui ai co. 3 e 6 art. 33 (Parere Consiglio di Stato 785/95).

Per quanto riguarda l'ammissibilità del cumulo dei benefici spettanti al lavoratore disabile nella sua duplice qualità di familiare convivente di persona con handicap grave (co. 3) e di soggetto portatore di handicap in condizione di gravità (co. 6), con parere n. 785/95 richiesto dalla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Funzione pubblica, il Consiglio di Stato ha espresso l'ammissibilità del cumulo, fermo restando l'effettiva necessità della prestazione assistenziale da parte dei familiari.

Cumulabilità in capo ad uno stesso soggetto dei benefici previsti dall'art. 33, co. 3 per l'assistenza a più di un disabile.

In proposito il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 785 ha precisato che "l'art. 33, co.3, infatti, prevede che per l'assistenza ad una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, debba al lavoratore essere riconosciuto il permesso mensile di tre giorni".

-"La commisurazione del beneficio da parte del legislatore all'esigenza di assistenza di una persona in tali condizioni comporta che quando le persone da assistere siano più di una, debbano essere riconosciuti, pure allo stesso lavoratore, una pluralità di permessi".

-"Il cumulo dei benefici non potrà essere riconosciuto quando altre persone possano fornire l'assistenza o quando lo stesso lavoratore possa, per la natura dell'handicap, sopperire congiuntamente alle necessità assistenziali nel corso dello stesso periodo".

Fruizione frazionata in permessi orari (tre giorni di permesso mensili ex co. 3).

Per quanto attiene alla possibilità di usufruire di 3 giorni di permesso mensile sotto forma di riposi giornalieri orari, a parziale rettifica della circolare n. 28/93, si precisa che tali permessi possono essere goduti in forma frazionata attraverso l'utilizzo di sei mezze giornate lavorative; tale scelta viene incontro alle necessità dell'utenza ed alle esigenze di carattere amministrativo dell'ente erogatore.

Permessi orari - commi 2 e 6.

A parziale modifica della citata circolare n. 28 i permessi giornalieri ex commi 2 e 6 (due ore giornaliere per genitori di bambini disabili di età inferiore ai tre anni e per i lavoratori disabili) sono di due ore quando l'orario di lavoro è di un minimo di sei ore; il permesso è di un'ora quando l'orario di lavoro è inferiore a sei ore, in analogia all'art. 10 della legge 1204/71.

Utilizzo dei permessi ex commi 2-3-6 in caso di part-time verticale.

In caso di part-time verticale, questi permessi spettano esclusivamente durante i periodi di vigenza del rapporto di lavoro.

Comma 6 permessi per i lavoratori disabili.

Circa la possibilità di cumulare i due benefici, cioè le due ore di permesso giornaliero (o un'ora quando l'orario di lavoro sia inferiore alle sei ore) con i tre giorni di permesso mensile, si ritiene che gli stessi debbano essere fruiti alternativamente, in analogia a quanto previsto per i genitori disabili.


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