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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Comunicato
(in GU 7 maggio 2003, n. 104)

Interpretazione autentica chiesta dal giudice del lavoro di Milano dott. Ianniello nella causa di lavoro 8313/01 - Brambilla contro il Ministero della pubblica istruzione + 2 ud. 23 maggio 2002, concernente l'esistenza dell'area quadri nel comparto scuola

A seguito del parere favorevole espresso in data 28 febbraio 2003 dal   Consiglio   dei   Ministri  sull'ipotesi  di  accordo  relativa all'interpretazione   autentica   concernente  l'esistenza  dell'area quadri  nel  comparto scuola, sottoscritta il 20 giugno 2002, nonche' della  certificazione  positiva  della  Corte  dei conti del 20 marzo 2003,  il  giorno 8 aprile 2003 alle ore 10,30 le parti sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo.

L'ARAN nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato);

le Confederazioni sindacali:
      CGIL (firmato);
      CISL (firmato);
      UIL (firmato);
      CONFSAL (firmato);

le Organizzazioni sindacali:
      CGIL Sns (firmato);
      CISL/Scuola (firmato);
      UIL/Scuola (firmato);
      CONFSAL-SNALS (firmato);

Premesso  che  il tribunale civile di Milano - Sezione Lavoro, in relazione alla causa di lavoro n. 8313/01, nella seduta del 24 maggio 2002  ha  ritenuto  che, per poter definire la controversia di cui al giudizio,  le  parti firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro  debbano  esprimersi circa eventuali possibili modifiche dello stesso CCNL;

Considerato   che   quanto   sopra  sostanzia  una  richiesta  di interpretazione  autentica  da  rendere  ai  sensi  dell'art.  64 del decreto legislativo n. 165/2001.

Le  parti  firmatarie dei relativi CCNL sottoscrivono il seguente accordo  di interpretazione autentica circa la categoria «quadri» nel comparto scuola, nel testo che segue:

«Le  parti  convengono  che  alla sottoscrizione del contratto in questione  non e' stata prevista la categoria "quadri" che, pertanto, allo stato non esiste».


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Comunicato
(in GU 7 maggio 2003, n. 104)

Interpretazione autentica dell'art. 23 del CCNL 4 agosto 1995 del comparto scuola, richiesta dal giudice del lavoro di Palmi, sottoscritta in via di ipotesi il 30 settembre 2002, ed in via definitiva il 7 aprile 2003, alle ore 10,30

Le  parti  sottoscrivono l'allegata interpretazione autentica tra ARAN. Nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato), ed i rappresentanti   delle   seguenti   Confederazioni  e  organizzazioni sindacali di categoria:
      CGIL (firmato)       CGIL/Scuola (firmato)
      CISL (firmato)       CISL/Scuola (firmato)
      UIL (firmato)        UIL/Scuola (firmato)
      CISAL (firmato)      GILDA/UNAMS (firmato)
      USPPI (firmato)

Vista  l'ordinanza  con  cui  il  giudice  del lavoro di Palmi ha chiesto,  ai  sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001, l'interpretazione  autentica  dell'art.  23  del Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  4 agosto  1995  del  comparto scuola, le parti concordano quanto segue:

l'istituto giuridico della dispensa dal servizio per assoluta e permanente  inidoneita'  fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, prevista  dall'art.  512  del  testo  unico n. 297/1994, non e' stata disapplicato  dall'art. 23, commi 1, 2, 3 e 4, del CCNL 4 agosto 1995 del  comparto  scuola.  Infatti  quest'ultimo  articolo  ha solamente stabilito,  aggiuntivamente  rispetto  al dettato del citato art. 512 del  testo  unico n. 297/1994, che, ricorrendo l'ipotesi, si paghi al lavoratore  l'indennita' sostitutiva del preavviso. Peraltro il comma 4  dell'art.  23,  nel  riferirsi  al  precedente  comma  3,  intende esclusivamente  richiamare  le  modalita' con le quali viene disposto l'accertamento.


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