Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

Ricerca

 

Nota 1 marzo 2002

Prot. n.275

Oggetto: Linee di indirizzo per la liquidazione delle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc. e per la trattazione delle pratiche concernenti gli infortuni degli alunni

Nella prima applicazione del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 e del D.M. 30 gennaio 2001 recante norme per la riorganizzazione degli Uffici di livello non generale del Ministero della Pubblica Istruzione, sono state assegnate alla scrivente Direzione le risorse finanziarie iscritte al capitolo di bilancio 1618 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso delle spese di patrocinio legale".

Nel limite dello stanziamento di bilancio e sulla base della documentazione raccolta da tutti i soppressi Uffici dell'Amministrazione Centrale e dagli Uffici periferici, questa Direzione Generale ha provveduto, costituendo ad hoc un Ufficio stralcio, a dare esecuzione alle sentenze di condanna, a corrispondere spese di giudizio e risarcimenti di danni, a rimborsare spese per patrocinio legale, ecc. e a tali spese continuerà a provvedere limitatamente alle richieste pervenute entro il 2001.

A partire dall'esercizio 2002, la predetta tipologia di spesa trova collocazione, con apposito capitolo, in ogni Ufficio Scolastico Regionale che dovrà provvedere, per le richieste pervenute dal 1° gennaio 2002, ad effettuare i pagamenti dovuti compresi quelli nei confronti delle Avvocature dello Stato.

E' bene precisare che il capitolo deve coprire tutta l'ampia gamma di spese che avrà riguardo alle attività delle scuole, degli uffici e del personale del territorio regionale, ivi compreso il rimborso di spese per il patrocinio legale ai sensi dell'art. 18 del D.L. 25.3.1997, n.67, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 1997, n.135. Per quest'ultima tipologia, che riguarda: "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità ...", il rimborso delle spese dovuto dalle amministrazioni di appartenenza può essere liquidato nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Con l'occasione, e per connessione di materia, si forniscono nuove istruzioni in merito alla trattazione delle pratiche concernenti gli infortuni degli alunni. La materia, richiamata dalla lettera circolare di questa Direzione Generale n.92 del 3 luglio 2001, aveva avuto completa trattazione con la C.M. n.305 del 10 luglio 1998 e ad essa si può fare puntuale riferimento, salvo i seguenti aggiornamenti:

a) tutti gli adempimenti attribuiti alla competenza dei Provveditori agli Studi e dei Capi di Istituto, debbono intendersi ora riferiti alla esclusiva competenza dei Dirigenti scolastici. Occorre infatti ricordare che, ai sensi dell'art. 14,comma 7/bis, del Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352) "L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Occorre inoltre ricordare la lettera circolare n.7267 in data 6 novembre 2001 di questa Direzione Generale, che richiama l'attenzione sulla legittimazione processuale dei Dirigenti scolastici nello svolgimento dell'attività contenziosa riconducibile alle funzioni trasferite alle istituzioni scolastiche a norma del già citato art. 14 del D.P.R. 275/99. Si rappresenta l'opportunità che l'Avvocatura Generale dello Stato, ove concordi, dia indicazioni alle Avvocature Distrettuali affinchè gli atti introduttivi di giudizio, concernenti controversie rientranti nella sfera di autonomia delle istituzioni scolastiche, proposti nei confronti del Ministero in persona del Ministro pro-tempore, siano inoltrati, senza eccezioni, agli Uffici Scolastici Regionali.

b) Gli adempimenti rimessi a questa Amministrazione Centrale e riferiti alla liquidazione dei danni, delle spese dei legali di controparte, di somme dovute per perizia tecnica, di parcelle delle Avvocature dello Stato o di avvocati da queste delegati, debbono intendersi riferiti a codesti Uffici Scolastici Regionali che potranno provvedere direttamente al pagamento in favore dei creditori acquisendo tutta la documentazione indicata nella citata circolare 305/97, ovvero potranno accreditare le somme necessarie volta a volta alle istituzioni scolastiche perché, acquisita la documentazione, provvedano ai pagamenti ed agli adempimenti dovuti. Ciò comporta che la scrivente Direzione Generale, mentre procederà a liquidare mediante il menzionato Ufficio stralcio danni e spese per i quali ha già acquisito gli atti costitutivi delle obbligazioni, ovvero atti di richiesta entro il 31.12.2001, disporrà il trasferimento a codesti Uffici Regionali delle pratiche pervenute successivamente.
c) Gli atti di costituzione in mora di presunti responsabili dell'evento dannoso ed il recupero dei crediti per eventuali decisioni di condanna della magistratura ordinaria o della Corte dei Conti, devono essere curati, rispettivamente, dal Dirigente scolastico nei confronti del personale della scuola e dal Direttore Generale Regionale nei confronti dei Dirigenti scolastici.
d) Le fattispecie di rilevanza penale devono essere segnalate all'Ufficio Scolastico Regionale.

Si prega di portare il contenuto della presente a conoscenza delle Istituzioni Scolastiche e dei Centri Servizi Amministrativi di livello provinciale.


La pagina
- Educazione&Scuola©