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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dipartimento per i servizi nel Territorio
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio

 

Nota 17 settembre 2001

Prot. n. 8

Oggetto: Integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap

Pervengono a questa Direzione Generale segnalazioni e proteste da parte di Associazioni di settore, su alcune situazioni che si sarebbero verificate in numerose scuole relativamente all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, riguardanti in particolare il numero massimo di alunni per classe e l'assistenza materiale.

Ciò premesso si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei soggetti in indirizzo affinchè vengano
attivate iniziative idonee a dare risposta alle questioni sollevate nel rispetto della vigente normativa.

In merito al numero di alunni per classe nei casi in cui è inserito un alunno disabile si rinvia all'art. 3 del D.L. 3 luglio 2001, n. 255 convertito in legge 20 agosto  2001 n. 333, che richiama il D.M. 24 luglio 1998 n. 331 come integrato dal D.M. 3 giugno 1999 n. 141 che pone il numero massimo di 20 alunni per classe, purchè sia esplicitata la necessità di tale riduzione in relazione ad ogni specifico caso di integrazione, senza superare però il limite massimo di 25 alunni.

Qualora inoltre si verifichi la presenza di più alunni disabili nella medesima classe, si ricorda che essa può essere prevista solo in ipotesi residuale e solo in caso di handicap lievi.


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