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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio VI

Nota 22 novembre 2004

Prot. n. 4073
ex D.G. Formazione Pers. Scuola
Ufficio III

Oggetto: Direttiva ministeriale n.90 del 1° dicembre 2003, concernente le procedure previste per i Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola. Art. 5 .Presentazione di richieste di riconoscimento corsi. Nota esplicativa

L'entrata in vigore della direttiva n. 90 del 1° dicembre 2003, che ha apportato modifiche sostanziali alla procedura di autorizzazione di singoli corsi di formazione destinati al personale della scuola di cui alla precedente direttiva n. 305 del 1° luglio 1996 e successive modifiche ed integrazioni, e le richieste di chiarimenti sulla nuova disciplina formulate in prima applicazione da parte degli Enti inducono questa Direzione Generale - sentito il Comitato Tecnico Nazionale - a fornire indicazioni esplicative sulla vigente normativa ed a mettere a disposizione un'apposita modulistica per la presentazione delle richieste di riconoscimento corsi. (vedasi l'allegata scheda)

Si premette che, ai fini di una corretta applicazione dell'attuale disciplina, è necessario - come anche specificato nel preambolo della direttiva citata - che le nuove disposizioni siano lette ed interpretate alla luce del D.P.R. n. 275 del 8/3/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15/3/1997, n. 59", nonché delle norme di cui al Capo VI del CCNL del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005 sulla formazione del personale della scuola e, in specie, dell'art. 66 del CCNL suindicato.

Sull'art. 5 della direttiva n. 90/2003, "Presentazione di richieste di riconoscimento corsi", si precisa quanto segue:

A) Termine di presentazione delle richieste di riconoscimento e/o di rinnovo
Al fine di consentire la conclusione del procedimento e la successiva pubblicazione dei corsi riconosciuti entro il 1° settembre di ogni anno scolastico successivo alla domanda, le richieste di riconoscimento di corsi di formazione e quelle di rinnovo di corsi già autorizzati devono essere inoltrate all'Ufficio VI della Direzione Generale per il Personale della scuola - viale Trastevere, 76/A 00153 Roma - entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, pena l'inammissibilità della domanda presentata (per l'inoltro farà fede il timbro postale);

B) Richieste di riconoscimento
Per la presentazione delle richieste di riconoscimento di corsi di formazione, il soggetto interessato dovrà provvedere a compilare l'apposita scheda predisposta dal Comitato tecnico nazionale e pubblicata al seguente indirizzo internet: http://www.istruzione.it/docenti/index.shtml.
In particolare:

  • le domande di riconoscimento devono avere ad oggetto corsi di formazione che si svolgeranno nel corso dell'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda;
  • i corsi dei quali si chiede il riconoscimento devono avere carattere nazionale, deve cioè trattarsi di corsi il cui tema è riproposto in più Regioni ovvero di corsi ai quali partecipa personale della scuola proveniente da più Regioni.
    Nell'ipotesi in cui il corso di cui si chiede il riconoscimento non rivesta carattere nazionale, la domanda dovrà essere inoltrata dall'Ente interessato all'Ufficio scolastico regionale competente;
  • la scheda per il riconoscimento deve essere corredata da:
    1. dichiarazione, su carta intestata, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con la quale si attesti la volontà dell'Ente di presentare istanza di riconoscimento di singoli corsi di formazione ai sensi della direttiva n. 90/2003, articolo 5;
    2. copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Ente richiedente ovvero una dichiarazione sostitutiva nella quale si faccia riferimento, indicandone gli estremi, a copia acquisita agli atti della Amministrazione centrale o regionale, a seconda del destinatario della richiesta, nei due anni precedenti alla domanda di riconoscimento.

Nella compilazione della scheda su citata il soggetto richiedente deve, in particolare, attenersi ai seguenti criteri:

1) il titolo/tema del singolo corso che sarà riportato nel decreto di riconoscimento deve essere tale da consentire la precisa individuazione del corso medesimo;

2) il programma dei lavori, redatto in forma la più dettagliata possibile, deve indicare i singoli argomenti oggetto di trattazione, articolati per giorni e/o per ore (a seconda della durata del corso) che si intendono impiegare per lo svolgimento dei lavori medesimi;

3) i nominativi del direttore del corso e dei relatori devono essere accompagnati dai rispettivi curricula;

4) la indicazione dei destinatari, distinti per ordine e grado di scuola (es. docenti di scuola dell'infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di I e di II grado), deve essere accompagnata dalla indicazione degli Istituti scolastici di provenienza. A tal fine l'Ente deve provvedere ad allegare un elenco dei docenti interessati a partecipare al corso di cui si chiede il riconoscimento con l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'Istituto scolastico presso il quale presta servizio, ovvero un elenco nominativo degli Istituti scolastici interessati all'iniziativa di formazione proposta dal soggetto, accompagnato da apposita dichiarazione dei dirigenti scolastici degli Istituti medesimi.
Si fa presente che la mancata indicazione dell'elemento relativo agli Istituti scolastici di provenienza pregiudica l'accoglimento dell'istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 5 dir. n. 90/2003, considerato che, alla luce di quanto stabilito dall'art. 65 del CCNL del comparto scuola e dal D.P.R. n. 275/1999, i corsi di cui si chiede il riconoscimento devono avere già trovato supporto e riscontro presso i destinatari anche attraverso il raggiungimento di appositi accordi.

C) Richieste di rinnovo di riconoscimento (vedasi schema di richiesta)
Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della direttiva n. 90/2003, gli Enti che intendono presentare richieste di rinnovo di riconoscimento di iniziative già autorizzate nell'ultimo triennio (ad es. aa.ss. 2002/2003 - 2003/2004 - 2004/2005) non sono tenuti a ripresentare la documentazione richiesta ai sensi dei commi 4 e 5 della norma medesima.
In particolare il legale rappresentante dell'Ente interessato dovrà:
 

  • inoltrare l'istanza di rinnovo di riconoscimento del corso già autorizzato riportando gli estremi del decreto di riconoscimento precedentemente ottenuto;
  • dichiarare, sotto la propria responsabilità, che il tema/titolo del corso indicato nel precedente decreto di riconoscimento e la struttura del medesimo (finalità, obiettivi e metodologie di lavoro, contenuti del programma, modalità di verifica) non hanno subito alcuna variazione;
  • indicare la sede e le date di svolgimento delle attività formative; L'eventuale sostituzione del direttore del corso e/o dei relatori dovrà essere motivata e la relativa comunicazione dovrà recare in allegato i curricula di coloro che li hanno sostituiti.

L'Ufficio completerà l'istruttoria delle richieste di rinnovo sulla base delle relazioni conclusive dei corsi già autorizzati o riconosciuti e degli esiti delle eventuali verifiche e valutazioni della pregressa attività formativa forniti dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 6 comma quinto della citata Direttiva.

Si confida nella puntuale osservanza degli adempimenti richiamati nella presente nota e si fa rinvio all'allegata scheda per la presentazione delle richieste di riconoscimento.

IL DIRETTORE GENERALE
G. Cosentino


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