Nota Telefax 25 ottobre 2000

Prot. n. D1/9379

Oggetto: D.M. 146/2000. Graduatorie permanenti candidati inclusi in via provvisoria, in attesa frequenza corsi O.M. 33/2000

Si fa riferimento a numerosi quesiti pervenuti circa i provvedimenti da adottare nei confronti dei candidati inseriti nella III o IV fascia delle graduatorie permanenti, inclusi in via provvisoria per essere in attesa di frequentare i corsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità da attivare ai sensi dell'O.M. 33/2000, la cui iscrizione è subordinata all'effettivo superamento degli esami finali, i quali, nel frattempo, abbiano conseguito l’abilitazione o l’idoneità a seguito della partecipazione ai concorsi per esami e titoli a cattedre o posti.

Al riguardo si precisa che i docenti in questione, in quanto già abilitati o idonei all’insegnamento a seguito del superamento di procedure concorsuali non devono essere avviati alla frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli già posseduti.

Peraltro, non sarebbe giustificato neppure sotto il profilo della spesa consentire ai docenti in questione di frequentare i corsi.

Questo Ministero, tuttavia, è dell'avviso che il nuovo status, conseguito per merito dagli interessati, non debba produrre effetti negativi nei confronti degli stessi, come avverrebbe se si disponesse l'esclusione dalle attuali graduatorie permanenti, considerando che ad essi spetti l'iscrizione in fascia successiva alla IV, in occasione del primo aggiornamento delle graduatorie da disporre ai sensi dell'art. 4 del regolamento adottato con D.M. 123/2000, a favore del personale che abbia superato l'ultimo concorso per esami e titoli.

Ciò posto, si ritiene, comunque, che debba essere assicurata parità di trattamento a tutti i candidati inclusi, alle predette condizioni, nelle graduatorie permanenti, anche in relazione al momento dello scioglimento della riserva in graduatoria.

Si precisa, pertanto, che ai candidati in questione lo scioglimento della riserva nella graduatoria in cui sono iscritti e l'attribuzione del punteggio spettante saranno assicurati contemporaneamente - e con le medesime modalità stabilite dal D.M. 146/2000 - agli altri candidati che hanno frequentato e superato gli esami finali dello stesso corso cui gli interessati sono stati ammessi.


 

Nota Telefax 25 ottobre 2000

Prot. n. D1/7447

Oggetto: Sessione riservata abilitazione O.M. 153/1999 e O.M. 33/2000. Quesito

Con riferimento al quesito formulato con nota prot. n. 20060 del 7 luglio 2000, si precisa che l'art. 4 dell'O.M. n. 33/2000, che elenca tassativamente le categorie di personale che ha titolo a partecipare ai corsi abilitanti, non prevede la possibilità che il personale docente di ruolo, che abbia già partecipato alla sessione riservata di abilitazione indetta ai sensi della O.M. 153/99, venga ammesso ad un ulteriore corso abilitante per il conseguimento di altre abilitazioni.


 

Nota Telefax 23 ottobre 2000

Prot. n. D1/9351

Oggetto: O.M. 153/1999. Candidati che hanno superato gli esami con riserva

Sono pervenute istanze da parte di candidati, in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla sessione riservata indetta con l'O.M. 33/2000 per una determinata classe di concorso o posto di insegnamento, intese ad ottenere lo scioglimento della riserva apposta al superamento degli esami finali della sessione riservata indetta ai sensi dell'O.M. 153/1999 per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento, cui avevano partecipato pur non avendone titolo per carenza dei requisiti di ammissione.

Al riguardo si conferma che il personale in questione ha titolo, alla luce delle istruzioni diramate con C.M. n. 111/2000, ad ottenere lo scioglimento della riserva in sede di cessazione della materia del contendere.

L'operazione potrà essere effettuata solo quando giungeranno a conclusione i corsi di abilitazione o di idoneità istituiti ai sensi dell'O.M. 33 citata e saranno sostenuti gli esami finali dai candidati avviati a detti corsi, gli stessi cui avrebbero dovuto partecipare gli attuali istanti.

In relazione, poi, a quanto previsto dall'art. 3 dell'O.M. 33/2000 circa la necessità, come presupposto per ottenere lo scioglimento, di presentare "nuova" domanda di ammissione alla sessione riservata di cui all’O.M. citata, avente duplice finalità di richiesta di scioglimento della riserva da parte degli interessati ed adempimento organizzativo da parte dell’Amministrazione, si osserva che, in linea di principio, la mancata presentazione della domanda avrebbe dovuto comportare l'esclusione dalla sessione riservata e di conseguenza la perdita della possibilità di usufruire dello scioglimento della riserva.

Ciò posto, tuttavia, considerato che la conseguenza sopra descritta costituirebbe un danno irreparabile a carico degli interessati e spropositato rispetto all'omissione di cui trattasi, si ritiene che anche un’istanza prodotta tardivamente possa essere ritenuta valida ai fini in questione.