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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della Scuola e dell’Amministrazione – Uffici VI-VII-VIII

Nota 25 settembre 2003

Prot. n. 3361

Oggetto: Assunzioni a tempo determinato personale docente, educativo ed A.T.A. Certificazione dell’idoneità fisica all’impiego

Si fa seguito alla Circolare Ministeriale n. 65, prot.DGPSA/U1/840, del 29 luglio 2003 per fornire, anche in relazione ai quesiti pervenuti, alcuni chiarimenti sul punto “C) Indicazioni di carattere generale”, in materia di certificazioni di idoneità all’impiego.

Al riguardo, atteso che, ai sensi dell’art.49 del D.P.R.445/2000, tale attestazione non può essere sostituita da documento diverso dal certificato medico, si ritiene opportuno precisare che:

a) Il personale incluso nelle graduatorie provinciali permanenti produce il certificato medico di idoneità fisica all’impiego all’atto della stipula del primo contratto individuale di lavoro; la validità di tale certificazione viene meno solo per effetto di attribuzione di contratto a tempo indeterminato, in occasione del quale la certificazione dovrà essere riprodotta.

b) Analogamente, il personale incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia produce il certificato medico di idoneità fisica all’impiego all’atto della stipula del primo contratto individuale di lavoro; considerato, tuttavia, che le predette graduatorie hanno validità triennale, tali certificazioni andranno riprodotte, con il medesimo criterio, in occasione di ogni rinnovo delle graduatorie medesime.

All’atto della stipula di contratti di lavoro successivi al primo, l’interessato dovrà, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, rendere nota, all’istituzione scolastica contraente,  la sede scolastica presso la quale è stata prodotta la certificazione in parola.

Le predette disposizioni trovano, ovviamente, applicazione anche nei riguardi di coloro che, all’atto delle presenti istruzioni, abbiano già prodotto detta certificazione in anni scolastici precedenti.

Resta invariato quanto previsto dagli artt.43 e 71 del D.P.R. 445/2000 per quanto riguarda le modalità dei controlli nonché dall’art.76 relativo alle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci o atti falsi.

La presente nota, che è diretta ad agevolare l’iter dei conferimenti delle supplenze ed a renderne più spedita ed economica la procedura anche da parte del personale destinatario dei contratti a tempo determinato, è accessibile tramite il sito INTERNET nonché tramite la rete INTRANET di questo Ministero.

Il Direttore Generale
Giuseppe  Cosentino


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