Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio VIII

Circolare Ministeriale 2 dicembre 2004, n. 84

Prot. 16963/ORD/U08/C/Ac5-

Oggetto: Problematiche connesse all'onnicomprensività del trattamento economico spettante ai dirigenti

La disciplina di cui all'art.24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, concernente l'onnicomprensività del trattamento economico spettante ai dirigenti, è stata già trattata dalla Scrivente con varie circolari rivolte a codesti Enti, l'ultima delle quali è la n. 46 del 22 aprile 2004.
       Al riguardo, tuttavia, si è ritenuto opportuno porre un apposito quesito all'Ufficio Ruolo Unico del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri su talune problematiche attinenti all'applicazione della predetta normativa nei confronti dei dirigenti e dei professori universitari nominati quali componenti degli organi dell'INVALSI dell'INDIRE e degli IRRE.
       In particolare erano sorti dubbi circa le modalità di corresponsione dei compensi spettanti ai:

  1. professori universitari nominati su designazione o in rappresentanza dell'Amministrazione (INVALSI; INDIRE; IRRE);

  2. presidenti degli Istituti regionali di ricerca (IRRE) appartenenti alla dirigenza o alla categoria dei docenti universitari.

       Il predetto Ufficio del Dipartimento della Funzione Pubblica, recentemente, ha fornito il proprio orientamento precisando che, per quanto concerne il punto di cui alla lettera a) sopraindicato, la categoria dei professori universitari deve ritenersi sottratta al regime previsto dall'art.24 del già citato decreto legislativo n.165/2001.
       Le motivazioni risiedono nell'espressa previsione dell'art.3 della stessa legge che, nell'individuare le categorie di personale escluse dalla privatizzazione, stabilisce che il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi dell'autonomia universitaria.
       Né, d'altro lato, il DPR 382/1980, che regola lo stato giuridico ed economico dei docenti universitari, prevede alcuna equiparazione del predetto personale universitario alla dirigenza, sia pure ai fini delle disposizioni di cui trattasi.
       Gli eventuali problemi interpretativi relativi all'applicazione del regime dell'onnicomprensività ai compensi derivanti dallo svolgimento di incarichi quali componenti di organi presso gli Enti vigilati devono, pertanto, intendersi riferiti esclusivamente alla dirigenza, ferme restando le disposizioni previste al riguardo dai regolamenti dei singoli Atenei.
       In relazione al punto di cui alla lettera b), concernente l'ipotesi del dirigente designato dall'Amministrazione di appartenenza quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'IRRE ed eletto Presidente in seno a questo, deve ritenersi che anche l'indennità di carica per l'esercizio di tale funzione rientri nell'ambito di applicazione del principio di onnicomprensività in quanto, comunque, derivante dall'atto di designazione e, quindi, collegata alla rappresentanza di interessi della stessa Amministrazione.
       Si invitano, pertanto, codesti Enti a voler tener conto delle sopracitate indicazioni in occasione della corresponsione dell'indennità di carica ai dirigenti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli


DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio XII

Circolare Ministeriale 22 aprile 2004, n. 46

Prot.7882/ORD/U012-C/Ac5

Oggetto: Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165-art.24, comma 3

Com'è noto a codesti Enti, a norma dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la retribuzione spettante ai dirigenti dello Stato" remunera anche qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima Amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza". Sono esclusi gli incarichi semplicemente autorizzati non rientranti, quindi, nelle ipotesi di cui sopra (direttiva del Ministro del Dipartimento della Funzione pubblica 1° marzo 2000).

La decorrenza e i termini di applicazione di detta normativa, nonché le relative modalità di versamento dei compensi dovuti, sono stati individuati in maniera differenziata a seconda della diversa qualifica dirigenziale rivestita dai soggetti interessati.

In particolare, per i dirigenti di I fascia incaricati della direzione di Uffici dirigenziali di livello generale, in quanto già muniti di regolare contratto, il criterio della onnicomprensività del trattamento economico è stato reso operativo a decorrere dal 1° luglio 2000.

Per gli altri dirigenti, qualora non sia stata definita la relativa contrattazione integrativa entro il 30 giugno 2002, la disciplina del trattamento economico onnicomprensivo ha trovato applicazione dal 1° luglio 2002, per effetto della legge n.448 del 28 dicembre 2001( legge finanziaria 2002).

I compensi da corrispondere al predetto personale dirigenziale dalle decorrenze sopra descritte, rientranti nel regime di onnicomprensività, devono essere versati in appositi capitoli del bilancio al lordo degli oneri a carico dello Stato, con esclusione dell'IRAP che dovrà essere versata alle Regioni territorialmente competenti.

Di quanto sopra codesti Enti sono stati, peraltro, già dettagliatamente informati di volta in volta con le comunicazioni di questa Amministrazione n. 167 del 20 giugno 2000, n.18869 del 7 dicembre 2001 e n.415 dell'11 gennaio 2002.

Con la presente, si ritiene opportuno evidenziare, altresì, che i riferimenti normativi concernenti la remunerazione degli incarichi aggiuntivi assunti dai dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, di cui all'art.24 del decreto legislativo n.165 del 2001, trovano applicazione anche per i dirigenti scolastici.

Tuttavia, la disciplina specifica dell'onnicomprensività del trattamento economico della dirigenza scolastica si rinviene nell'art. 26 del contratto nazionale collettivo di lavoro -Area V - stipulato in data 1° marzo 2002, che è divenuto operativo dal 23 settembre 2002, data di sottoscrizione del relativo contratto integrativo nazionale.

Per quanto concerne l'individuazione delle tipologie dei diversi incarichi aggiuntivi specificati nell'art. 26 del predetto CCNL, si fa espresso rinvio al contenuto della stessa norma ed alle circolari esplicative eventualmente emanate in materia dagli Uffici scolastici regionali competenti per territorio.

Tali Uffici, pertanto, qualora non avessero già provveduto, sono pregati di inviare la predetta circolare anche ai rispettivi Enti vigilati per renderli edotti delle indicazioni operative e delle modalità di versamento nell'apposito capitolo di bilancio delle somme dovute per l'incarico svolto dai dirigenti scolastici.

Gli Uffici scolastici regionali per il Lazio e per la Toscana sono, inoltre, pregati di inviare copia di detta circolare, rispettivamente, all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione e all'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa.

Con l'occasione, si ritiene opportuno precisare che i gettoni di presenza spettanti ai componenti degli organi di codesti Enti, per la loro natura non indennitaria ma di sostanziale reintegrazione delle spesse connesse all'espletamento dell'incarico, non rientrano nel regime dell'onnicomprensività e, pertanto, possono essere corrisposti direttamente ai dirigenti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli


Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio X

Nota 26 maggio 2003

Prot. 823

Oggetto: Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti (Area I). D.Lvo n° 165 del 30 marzo 2001-art.24,c.3

Il 3° comma dell'art. 24 del D.Lvo 29/93, recepito dal D.L.vo 165/2001, ha introdotto il concetto di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, stabilendo che il trattamento economico contrattualmente determinato, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal medesimo decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.

Per i dirigenti incaricati di titolarità di uffici di livello generale, la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 1° marzo 2000 ha impartito istruzioni volte ad assicurare presso la generalità delle amministrazioni dello Stato, la piena operatività del principio di onnicomprensività della retribuzione, a decorrere dal 1° luglio 2000.

L'art.52, comma 69, della legge 28.12.2001 n.448 ha previsto che, nel caso in cui la contrattazione integrativa riguardante i dirigenti incaricati della titolarità di uffici o di funzione di livello non generale non sia definita entro il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applichi la disciplina dell'onnicomprensività prevista dal suddetto decreto legislativo a decorrere dal 1° luglio 2002.

Per quanto sopra detto, a decorrere dal 1° luglio 2000, per i dirigenti di prima fascia, e a decorrere dal 1° luglio 2002, per i dirigenti di seconda fascia, le Amministrazioni ed i terzi erogatori non devono procedere al pagamento diretto agli interessati dei compensi concernenti incarichi svolti in regime di onnicomprensività e devono versare i relativi importi, al lordo degli oneri a carico dello stato - con esclusione dell'IRAP che dovrà essere versata alle Regioni territorialmente competenti -, in conto entrata del bilancio, con imputazione rispettivamente:
Dirigenti Prima Fascia: Capo XIII - Capitolo 3408/art. 1 (Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "prima fascia") Dirigenti Seconda fascia: Capo XIII - Capitolo 3408/art.2 (Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "seconda fascia") presso la sezione di Tesoreria Provinciale territorialmente competente, anche a mezzo di c/c postale intestato alla sezione medesima.

Nella causale del bollettino di versamento devono essere indicati il numero del capitolo/articolo sul quale sono imputati gli importi, il periodo di riferimento, il nome e cognome del dirigente cui il versamento si riferisce, il codice fiscale nonché la sede di servizio.

All'Ufficio scrivente (fax 06/58493007) dovranno essere comunicati gli stessi elementi indicati nel bollettino.

Gli importi che confluiranno nei capitoli di entrata dello stato di previsione di questo Ministero concorreranno ad alimentare le risorse finalizzate alla liquidazione del trattamento economico accessorio dei dirigenti di cui trattasi (retribuzione risultato 2003).

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alle presenti indicazioni operative ed, in particolare, si invitano i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche dipendenti quanto sopra evidenziato.

La presente nota viene diramata d'intesa con il Servizio Affari Economico-Finanziari e verrà inserita nella sezione "News" del sito Intranet di questa Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
A. Zucaro


La pagina
- Educazione&Scuola©