Nota Ministeriale 26 marzo 1990, prot. n. 1841

Oggetto: Trasmissione D.M. 13 marzo 1990 relativo ai requisiti dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e posti nella scuola materna, elementare, secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Trasmissione O.M. n. 65 del 14 marzo 1990 relativa alla composizione e nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti nella scuola materna, elementare, secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

Si trasmettono, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, copia del D.M. 13 marzo 1990 e dell'O.M. n. 65 del 14 marzo 1990, concernenti l'oggetto.

I Provveditori agli studi, i Sovrintendenti scolastici di Bolzano e di Trento e gli Intendenti scolastici di Bolzano sono pregati di riprodurre la presente nota, il Decreto e l'O.M. e di trasmetterli ai capi delle dipendenti istituzioni scolastiche, dandone la più ampia diffusione.

Analoga massima diffusione sono pregati di assicurare, per il relativo personale docente, i Sigg. rettori delle Università e i Sigg Direttori degli istituti universitari.

Si trasmette, altresì, copia della C.M. n. 16 del 22 gennaio 1986 con relativo allegato 1, concernente la ripartizione in settori e sottosettori delle classi di concorso per la nomina dei presidenti delle commissioni giudicatrici.

 

Decreto Ministeriale 13 marzo 1990

Requisiti componenti commissioni giudicatrici concorsi a cattedre e posti scuola materna, elementare, secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

Art. 1

Coloro che aspirano ad essere nominati presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte debbono:

a) appartenere ai ruoli dei docenti universitari, degli ispettori tecnici, dei presidi e dei direttori didattici;

b) avere superato il periodo di prova;

c) appartenere all'area d'insegnamento (per i docenti universitari), provenire dai ruoli dei docenti (per i presidi), appartenere al settore di attività (per gli ispettori tecnici), correlati alla classe di concorso per la quale aspirano ad essere nominati presidenti.

 

Art. 2

I docenti che aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte debbono:

a) essere titolari dell'insegnamento o degli insegnamenti cui si riferisce il concorso;

b) avere prestato servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto o riconoscibile per almeno 5 anni nell'insegnamento o negli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

 

Art. 3

Gli aspiranti alla nomina, oltre a possedere i requisiti previsti dai precedenti artt. 1 e 2 debbono:

a) non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali;

b) non avere in corso procedimenti disciplinari per gravi violazioni dei propri doveri che, ai sensi dell'art. 94 lett. d) del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, possono comportare la destituzione dall'impiego, per quanto si riferisce agli ispettori tecnici ed al personale direttivo e docente della scuola statale, e ai sensi dell'art. 87, n. 4, del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 per i docenti universitari;

c) non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 94 del D.P.R. n. 417/74 e di cui all'art. 87 del R.D. 1592/1933. Le sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, ove sia intervenuta la riabilitazione, di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 417/74, non costituiscono impedimenti all'eventuale nomina a componente le commissioni giudicatrici dei concorsi;

d) non essere stati collocati a riposo, nel termine di presentazione della domanda di partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi, da più di tre anni.

 

Art. 4

In aggiunta alle condizioni indicate nei precedenti artt. 2 e 3 i docenti aspiranti alla nomina a componenti le commissioni giudicatrici dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere stato immesso in ruolo, per l'insegnamento o gli insegnamenti cui si riferisce il concorso, a seguito di partecipazione a concorso a cattedre o a posti, indetto per esami e titoli;

b) essere stati inclusi in graduatoria suppletiva o di merito o in terna di idonei per l'insegnamento o gli insegnamenti cui si riferisce il concorso;

c) essere stati dichiarati vincitori di un concorso per merito distinto;

d) aver conseguito il dottorato di ricerca;

e) aver svolto le funzioni di docente nei corsi di formazione dei docenti vincitori di concorso a cattedre;

f) aver conseguito il diploma di laurea o il diploma di grado universitario richiesto per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, con un punteggio non inferiore a 88/110;

g) aver conseguito il diploma di scuola secondaria per gli insegnamenti per i quali E' richiesto tale diploma con un punteggio non inferiore a 7/10, oppure essere in possesso di diploma di laurea.

I requisiti di cui al presente articolo non sono richiesti per i docenti aspiranti alla nomina nelle commissioni per le classi di concorso cui si E' ammessi previo accertamento dei titoli professionali e artistici.

 

Ordinanza Ministeriale 14 marzo 1990, n. 65

Composizione e nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti nella scuola materna, elementare, secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

Art. 1

Composizione delle commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti nelle scuole materne, elementari, secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso e in possesso dei requisiti indicati nel D.M. 13 marzo 1990 citato in premessa.

A ciascuna commissione E' assegnato un segretario, scelto dall'organo che cura lo svolgimento dei concorsi, tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

Per le classi di concorso relative a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini (purché in possesso dei requisiti di cui al citato D.M. 13 marzo 1990), ovvero, qualora ciò non sia possibile, a persona esperta estranea alla scuola (che non abbia avuto ovvero non abbia procedimenti penali in corso).

Per la individuazione delle discipline affini si rinvia al D.M. 2 maggio 1979, con la precisazione che tutti gli insegnamenti riferiti alla classe di abilitazione indicata nella colonna uno sono da intendersi affini a tutti gli insegnamenti riferiti alle classi di abilitazioni elencate nella colonna 2, di cui agli artt. 1, 2 e 3 del citato D.M. 2 maggio 1979 (pubblicato nel S.O. n. 4 al B.U. Parte I n 21, 22 del 24-31 maggio 1979).

I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti tra coloro che, superato il periodo di prova, abbiano fatto domanda di inclusione negli elenchi compilati, per il personale universitario, dal Consiglio Universitario Nazionale del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e per il personale ispettivo e direttivo, dal Consiglio Nazionale della P.I.

I presidenti saranno sorteggiati da appositi elenchi distintamente compilati e correlati al grado di scuola e tipo dei concorsi da espletare.

I presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la scuola con lingua di insegnamento slovena sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nella scuola con lingua di insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena.

Per la costituzione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, delle località ladine ed in lingua slovena, si applicano, rispettivamente, l'art. 48, commi terzo e quarto, e l'art. 46, ultimo comma, del D.P.R 31 maggio 1974, n. 417.

La commissione giudicatrice per l'accesso all'insegnamento di seconda lingua (tedesco) nelle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano E' formata, di norma, da personale di lingua materna tedesca.

All'atto dell'insediamento i presidenti ed i componenti le commissioni esaminatrici dovranno espressamente dichiarare per iscritto, sotto personale responsabilità, di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 3, lettere A) e B), del citato decreto ministeriale 13 marzo 1990. Il personale esperto, estraneo alla scuola, dovrà dichiarare di non aver avuto ovvero di non avere in corso procedimenti penali.

I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio fra i docenti, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 marzo 1990, i quali ne abbiano fatto domanda.

Possono presentare domanda di partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni.

Qualora il numero dei concorrenti che abbiano partecipato alle prove scritte sia superiore a 500, le commissioni formate ai sensi dei precedenti commi sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con altri tre componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti. In tale caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali E' preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta E' integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni già costituite.

 

Art. 2

Adempimenti del personale aspirante alla nomina a presidente delle commissioni giudicatrici dei concorsi

I professori universitari, ordinari o associati, aspiranti alla nomina a presidente delle commissioni giudicatrici dei concorsi, dovranno inoltrare apposita istanza in carta semplice, tramite il Rettore dell'Università o il Direttore dell'Istituto universitario da cui dipendono, al Consiglio Universitario Nazionale del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, entro il 15 maggio 1990. I Rettori delle Università e i Direttori degli Istituti universitari cureranno l'inoltro al Consiglio Universitario Nazionale entro il 21 maggio 1990 delle domande presentate.

I presidi delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, dovranno presentare apposita istanza, tramite il competente Provveditore agli studi, che esprimerà in calce il proprio motivato parere, al Consiglio Nazionale della P.I. entro il 15 maggio 1990. I Provveditori agli studi cureranno l'inoltro delle predette domande, accompagnate da un elenco nominativo riepilogativo dei presidi, ripartiti per ordine di scuola, al Consiglio Nazionale della P.I. entro il 21 maggio 1990.

Il personale ispettivo che intenda essere incluso negli elenchi relativi ai concorsi a cattedre e a posti nelle scuole di istruzione secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, dovrà far pervenire, entro il medesimo termine del 15 maggio 1990 analoga domanda alla competente Direzione Generale del Personale e degli AA GG. div. II/I, che ne curerà l'inoltro al Consiglio Nazionale della P I.

Le domande dovranno contenere un dettagliato curriculum dell'interessato, con l'indicazione del luogo e data di nascita, situazione di ruolo (professore universitario, ordinario o associato, preside di scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di II grado, direttore didattico, ispettore tecnico), materia o area di insegnamento attuale o dei ruoli di provenienza, data della nomina in ruolo o conferma del ruolo.

Gli interessati dovranno inoltre dichiarare di non trovarsi nelle situazioni previste dalle lettere A, B e C dell'art. 3 del D.M. 13 marzo 1990.

Gli interessati dovranno, altresì, indicare il tipo di concorso e la sede, a livello regionale o provinciale, nella quale aspirano ad essere nominati, con l'avvertenza che gli stessi possono indicare solo il capoluogo della regione di appartenenza, per i concorsi relativi agli istituti di istruzione secondaria di II grado o non più di due province della regione di appartenenza, per i concorsi di scuola materna, elementare e media.

Per il personale ispettivo che intenda far parte degli elenchi relativi ai concorsi della scuola materna ed elementare, nonché del personale direttivo del medesimo ordine di scuola, saranno impartite istruzioni dalla Direzione Generale per l'Istruzione Elementare.

I professori universitari possono essere nominati presidenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi relativi alla scuola materna, elementare, secondaria di I e II grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte; i direttori didattici possono essere nominati presidenti delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi alla scuola materna ed elementare; i presidi della scuola media possono essere nominati presidenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi relativi all'istruzione secondaria di I grado; il personale direttivo delle scuole od istituti di istruzione secondaria di II grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, potrà essere nominato presidente delle commissioni esaminatrici dei concorsi relativi alla scuola secondaria di II grado; il personale ispettivo potrà essere nominato presidente delle commissioni esaminatrici relative ai concorsi della scuola materna, elementare, secondaria di I e II grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, a seconda del settore di appartenenza.

Copia delle domande, ai fini della nomina a presidente di commissione, dovrà essere inviata all'Ufficio (Sovrintendenza o Provveditorato) competente alla nomina, secondo le indicazioni di cui al successivo art. 6.

 

Art. 3

Presentazione delle domande da parte dei docenti aspiranti alla nomina a componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi

I docenti i quali, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 marzo 1990, aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi, debbono fare espressa domanda in carta semplice, per il tramite gerarchico, entro il 15 maggio 1990, al Consiglio scolastico provinciale competente per territorio.

La richiesta di cui al precedente comma potrà riguardare solo la regione (per i concorsi a cattedre relativi agli istituti di istruzione secondaria di II grado) o non più di due province (per i concorsi di scuola materna, elementare e media) della regione, in cui gli interessati hanno la sede di servizio. Nella domanda diretta al Consiglio scolastico provinciale competente il docente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità

a) cognome e nome; (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile);

b) data e luogo di nascita;

c) situazione di ruolo: anzianità nel ruolo, servizio prestato antecedentemente al conseguimento della nomina in ruolo, classe di concorso di titolarità, scuola, comune e provincia di servizio;

d) non aver riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali;

e) non avere subito alcuna delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 94 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Le sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, ove sia intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 417/74, non costituiscono impedimento alla eventuale nomina;

f) non avere procedimenti disciplinari in corso, come stabilito dall'art. 3 lett. B del D.M. 13 marzo 1990;

g) essere in possesso, indicandolo, di almeno uno dei requisiti previsti nell'art. 4 del D.M. 13 marzo 1990 salvo l'eccezione ivi contemplata;

h) eventuali altri titoli oltre quelli indicati nel precedente punto g);

i) la sede regionale o provinciale nella quale aspira ad essere nominato.

All'atto della nomina, l'Ufficio competente alla nomina, secondo le indicazioni di cui al successivo art. 6, accerterà, nei modi più opportuni, il possesso dei requisiti del personale sorteggiato.

la domanda, con firma debitamente autenticata, dal direttore didattico o dal preside, dovrà essere presentata al preside o direttore didattico stesso della scuola di servizio.

I direttori didattici e i presidi, entro cinque giorni successivi alla data di scadenza del termine sopra indiato per la presentazione delle domande, le trasmetteranno al Consiglio scolastico provinciale, con elenco nominativo riepilogativo dei docenti, ripartiti, per quanto concerne gli insegnanti delle scuole secondarie di I e II grado, per materie di insegnamento, segnalando eventuali sanzioni disciplinari, compreso l'avvertimento scritto, in cui siano incorsi i docenti e gli eventuali procedimenti disciplinari in corso.

Copia delle domande, ai fini della nomina a commissari, dovrà essere indirizzata all'Ufficio (Sovrintendenza scolastica o Provveditorato) competente alla nomina, secondo le indicazioni di cui al successivo art. 6.

 

Art. 4

Formazione degli elenchi

Il Consiglio scolastico provinciale compilerà distinti elenchi, ripartiti per grado di scuola (materna - elementare - media - secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte), per materie di insegnamento (per le scuole secondarie) e per sede di preferenza (provincia o regione) dei docenti che hanno prodotto domanda.

Entro il 30 settembre 1990 il Consiglio scolastico provinciale trasmetterà al Sovrintendente scolastico regionale competente copia degli elenchi, relativi ai docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado e, al Provveditore agli studi, gli elenchi relativi al personale docente delle scuole materne, elementari e medie.

Per il personale universitario, ispettivo e direttivo, gli elenchi, compilati rispettivamente dal Consiglio Universitario Nazionale e dal Consiglio Nazionale della P.I., saranno trasmessi entro il 30 settembre 1990 alle Sovrintendenze scolastiche regionali competenti, per il successivo inoltro ai Provveditori agli studi per le nomine di propria competenza. Ai sensi dell'art. 15 del D.L. 6 novembre 1989, n. 357 sopracitato, gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca, nelle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano e nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia, sono compilati dal Consiglio scolastico provinciale di Bolzano e, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla commissione costituita, ai sensi dell'art. 9 della Legge 23 dicembre 1973, n. 932 Gli elenchi predisposti saranno inviati agli organi, cui compete la nomina delle commissioni giudicatrici, indicati nel successivo art. 6

 

Art. 5

Sorteggio delle commissioni giudicatrici

Al fine di effettuare le operazioni di sorteggio dei nominativi degli aspiranti alla nomina a presidenti e componenti nelle commissioni giudicatrici, gli organi indicati nel successivo art. 6, predispongono un elenco generale, diviso in settori e sottosettori a seconda dell'area di insegnamento (per i docenti universitari), del ruolo di provenienza (per i presidi), e di attività (per gli ispettori tecnici), tenendo presente lo schema di cui all'allegato 1 della C.M. n. 16 del 22 gennaio 1986 che si allega in copia, e a seconda della materia di titolarità (per i docenti di istruzione secondaria).

Le operazioni relative al sorteggio dovranno essere effettuate pubblicamente ed in modo da garantire il pieno rispetto del princìpio della casualità

Le operazioni di sorteggio saranno curate da un apposito comitato, composto di tre membri: la funzione di presidente del comitato E' svolta, nell'ambito della specifica competenza, dall'organo cui compete la nomina, ai sensi del successivo art. 6 ovvero da funzionario da esso espressamente delegato; gli altri due componenti, di cui uno con funzione di segretario verbalizzante, sono scelti tra gli impiegati appartenenti alle ex carriere direttive o di concetto in servizio nell'ufficio che procede al sorteggio.

Le operazioni di sorteggio saranno pubblicizzate nei modi più opportuni ed, almeno dieci giorni prima della data fissata per il sorteggio, sarà affisso apposito avviso all'albo degli uffici interessati, indicati al successivo art. 6.

 

Art. 6

Nomina e sostituzione delle commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici, composte ai sensi del precedente art. 1, sono nominate, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 6 novembre 1989:

a) dai Sovrintendenti scolastici regionali, dal Sovrintendente scolastico di Trento, dal Sovrintendente scolastico e dagli Intendenti scolastici della provincia di Bolzano, per i concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, il cui svolgimento si effettua in sede regionale;

b) dai Provveditori agli studi, dal Sovrintendete scolastico di Trento, dal Sovrintendente scolastico e dagli Intendenti scolastici della provincia di Bolzano, per i concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e media, il cui svolgimento si effettua in sede provinciale.

Alla sostituzione del presidente e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.

In caso di mancanza di aspiranti alla nomina si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

 

Art. 7

Esoneri e compensi

I presidenti e i componenti le commissioni giudicatrici sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento dei concorsi.

Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, i membri delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione e dei concorsi, i compensi previsti dal sopracitato D.P.R. e successive modificazioni, vengono corrisposti in misura triplicata. Il compenso al presidente E' determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.