Nota 27 luglio 2001

Prot. n. 90/vm

Oggetto: Organici personale docente anno scolastico 2001/2002 - Schema di decreto ministeriale

Si trasmette il testo dello schema di decreto interministeriale concernente l’oggetto, che sostituisce quello trasmesso alle SS.LL. con nota n. 42 del 7 maggio 2001.

L’odierna formulazione tiene conto delle modifiche necessarie per effetto di quanto connesso alla riforma dei cicli scolastici, nonché dell’emanazione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, recante norme per l’ordinato avvio dell’anno scolastico.

Nel comunicare che lo stesso schema è stato contestualmente inviato, per il previsto concerto, al Ministero dell’economia e delle finanze, nonché al Dipartimento per la Funzione pubblica, si precisa che le innovazioni sostanziali, recepite con il provvedimento in parola, e che assumono rilevanza nel presente contesto, si riferiscono al mantenimento dello stesso numero di classi previste in organico di diritto, nonché alla competenza attribuita ai dirigenti scolastici in merito all’istituzione di ulteriori classi.

Contestualmente, è stata, altresì, disciplinata, l’attivazione dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni portatori di handicap, in aggiunta a quelli indicati nella tabella "E" del decreto.

Fermo restando che tali posti devono essere istituiti e ricoperti entro il 31 agosto a cura dei dirigenti degli uffici scolastici provinciali, è stata prevista, dopo tale data, la competenza del dirigente scolastico sia per le nomine del personale non effettuate in tempo utile dagli uffici provinciali, che per l’attivazione dei posti necessari esclusivamente a seguito di esigenze sopravvenute dopo la data di inizio dell’anno scolastico.

In merito a quanto accennato non sfuggirà certamente alle SS.LL. l’esigenza della corretta comunicazione dei dati al sistema informativo, per il puntuale monitoraggio degli effetti prodotti dalle innovazioni in parola, nonché al fine della determinazione degli organici dell’anno scolastico 2002/2003, la cui previsione, proprio a seguito della modifica dei termini di cui al D.L.255/2001, dovrà essere sensibilmente anticipata, rispetto alle attuali tempificazioni.

Nel precisare che con successiva comunicazione saranno rese note, in dettaglio, le modalità per la rilevazione in questione, si rende noto che nelle tabelle allegate la consistenza relativa al corrente anno scolastico è quella della previsione formulata con il D.M. 200/2000.

Si prega di portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche la presente nota ed i relativi allegati


Disposizioni Sulla Determinazione Degli Organici Del Personale Docente per l’anno scolastico 2001/2002

 

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto

con il

Ministro dell’Economia e delle Finanze

ed il

Ministro Per La Funzione Pubblica

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO l’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo a misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

VISTI l’articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l’articolo 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica, 18 giugno 1998, n.233, inerenti l’organico funzionale delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2000 n.105 relativo all’attribuzione dell’organico funzionale nell’istruzione secondaria per agevolare, in un campione predefinito di istituzioni scolastiche, la sperimentazione dell’autonomia regolata dai decreti ministeriali 29 maggio 1998, n. 251, e 19 luglio 1999, n. 179;

VISTI i titoli II e III del l decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, recanti disposizioni relative alla formazione delle classi e alla determinazione degli organici del personale della scuola;

VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9 inerente l’elevamento dell’obbligo di istruzione;

VISTO il decreto ministeriale n. 3 giugno 1999, n.141, recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;

VISTI i decreti ministeriali 6 agosto 1999, n. 200 e 10 agosto 2000, n.200, relativi alle disposizioni per la determinazione delle consistenze delle dotazioni organiche provinciali ed ai criteri per la definizione degli organici di istituto del personale della scuola, rispettivamente per gli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001;

VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2000, n. 104 con il quale sono state definite le consistenze provinciali della dotazione organica dei posti di insegnamento di strumento musicale (classe di concorso A077) nelle scuole dell’istruzione secondaria di primo grado;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 inerente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 inerente l’organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

VISTO il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002;

VISTO il verbale sottoscritto in data 17 aprile 2001 a conclusione della procedura di concertazione posta in essere, ai sensi dell’articolo 5 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, con le organizzazioni sindacali firmatarie del medesimo contratto;

DECRETA

Articolo 1
(Consistenza dotazioni provinciali e di istituto)

1.1 Nelle allegate tabelle "A", "B", "C", e "D", costituenti parte integrante del presente provvedimento, è indicata la consistenza degli organici del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado prevista per l’anno scolastico 2001/2002, tenuto conto delle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche in relazione al numero degli alunni, ed alle esigenze connesse alla formulazione degli organici funzionali così come delineati dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 per la scuola elementare e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200 per la scuola materna.

1.2 Entro il limite dell’organico complessivo previsto dalle tabelle di cui al comma 1, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali determinano le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche, in relazione alla necessità di personale corrispondente al numero degli alunni, delle classi e delle sezioni prevedibile, in ciascuna scuola, sulla base dei criteri enunciati nel decreto 24 luglio 1998, n. 331, e nel decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 relativo alla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap. La quantificazione delle risorse necessarie è, altresì, definita nel rispetto delle disposizioni relative alla determinazione degli organici funzionali.

1.3 Per l’istruzione secondaria restano ferme le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, nonché, limitatamente alle istituzioni scolastiche di cui all’elenco allegato alla circolare ministeriale 6 aprile 2000, n.154, le modalità contemplate dal decreto ministeriale 3 aprile 2000, n.105 con il quale, nella prospettiva dell’estensione a tutti gli istituti di istruzione secondaria, è disciplinata la definizione dell’organico funzionale.

Articolo 2
(Dotazione aggiuntiva)

2.1 Gli organici provinciali previsti dalle tabelle allegate comprendono, per ciascun grado di scuola, oltre al personale necessario per le esigenze indicate all’articolo 1, una dotazione organica, determinata anche sulla base degli indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico, da utilizzare per le seguenti finalità:

a) realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;

b) diffusione di processi di innovazione didattica e di arricchimento ed integrazione delle strutture curricolari secondo quanto previsto nel piano dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ivi compreso il necessario supporto didattico nelle sezioni di scuola materna con orario di funzionamento superiore alle quaranta ore settimanali;

c) supporto psicopedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione nei processi formativi, con riguardo anche alle specifiche esigenze di coordinamento e progettazione organizzativo-didattica degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, nonché delle scuole unificate negli istituti di istruzione secondaria;

d) istituzione di nuovi corsi di strumento musicale nella scuola media;

2.2 In aggiunta alla dotazione di cui al comma 1 può essere attivato, con il coordinamento dei dirigenti generali degli uffici scolastici regionali, un contingente di posti, quantificato, di regola, nel limite massimo dello 0,1% della dotazione provinciale assegnata per la scuola materna, da destinare a progetti in ambito nazionale, regionale e locale per la valutazione delle possibili innovazioni degli ordinamenti degli studi, ai sensi del decreto presidenziale di cui al comma 1, lettera b).

Articolo 3
(Compensazioni delle dotazioni organiche)

3.1 I dirigenti degli uffici scolastici provinciali, con propri decreti e nel limite dell’organico complessivo, possono incrementare le dotazioni organiche di uno o più gradi di scuole con la contestuale riduzione compensativa delle dotazioni previste per gli altri gradi, in relazione alle rispettive esigenze accertate nell’ambito della provincia.

3.2 Nell’ipotesi in cui non si realizzino le condizioni contemplate al comma 1 e limitatamente alle esigenze connesse alle necessità di garantire il tempo scuola conseguente all’entità della popolazione scolastica effettivamente rilevata, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali possono, con proprio decreto motivato, procedere alla istituzione di ulteriori posti rispetto alle dotazioni provinciali indicate nelle tabelle allegate al presente decreto.

3.3 I dirigenti generali degli uffici scolastici regionali, previa informativa sindacale, dispongono, in tempo utile per la definizione dell’organico di diritto, l’eventuale compensazione tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione sempreché non utilizzabili nell’ambito di ciascuna provincia, a favore di quelle di altra provincia del medesimo comprensorio regionale di pertinenza.

Articolo 4
(Sezioni ospedaliere)

4.1 Per effetto del protocollo d’intesa siglato il 27 settembre 2000 dai Ministri della pubblica istruzione, della sanità e della solidarietà sociale e di quanto contemplato dall’articolo 12, comma 9, della legge 5 dicembre 1992, n. 104 e dall’articolo 1, comma 1, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali possono autorizzare, presso i luoghi di cura e di degenza, oltre che quelle di scuola elementare e media, previste dall’articolo 11 del decreto ministeriale 331/98, anche sezioni di scuola materna nonché di istruzione secondaria superiore per gli studenti che, per motivi di salute, non possono frequentare la scuola per un periodo mediamente non inferiore a 30 giorni di lezione.

4.2 Per il funzionamento delle sezioni di cui al presente articolo i dirigenti degli uffici scolastici provinciali individuano le forme organizzative più idonee, ivi compresa la formazione di gruppi di studenti ovvero l’attivazione di classi che accolgano alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli alunni prevedibilmente ricoverati nel corso dell’anno scolastico.

4.3 Per la quantificazione dei posti di organico necessario per il funzionamento delle sezioni dell’istruzione superiore deve essere formulata la previsione, in organico di diritto, del fabbisogno relativo alle discipline delle aree comuni di italiano, storia, matematica, lingue straniere, diritto ed economia, scienza della terra e biologia. Per le ulteriori aree di indirizzo la quantificazione dei posti necessari è effettuata esclusivamente in situazione di fatto.

4.4 Limitatamente all’anno scolastico 2001/2002 la previsione delle dotazioni organiche relative agli insegnamenti comuni di cui al comma 3 è effettuata nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto.

4.5 Le modalità di gestione delle sezioni ospedaliere sono disciplinate mediante il combinato disposto, per quanto compatibile, delle norme di cui al presente articolo e di quelle di cui al richiamato decreto ministeriale 331/98 nonché alle circolari ministeriali 7 agosto 1998, n. 353 e 26 febbraio 2001, n. 43.

Articolo 5
(Dotazione organica di sostegno)

5.1 La consistenza delle dotazioni organiche dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni portatori di handicap, di cui alla annessa tabella "E", costituente, anch’essa, parte integrante del presente provvedimento è confermata, per l’anno scolastico 2001/2002, nei limiti delle dotazioni provinciali indicate, per lo stesso anno, dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.200.

5.2 I dirigenti degli uffici scolastici provinciali determinano la dotazione di ciascun grado di istruzione in relazione agli organici previsti, definendo l’organico di diritto entro il limite massimo dei posti consolidati (colonna "A" della tabella "E").

5.3 Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2 nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell’articolo 40, comma 1 della legge, 27 dicembre 1997, n. 449, e di quelli istituiti per effetto dell’articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n.448, possono essere disposte utilizzazioni annuali di personale ovvero assunzioni a tempo determinato.

5.4 E’ prorogata l’efficacia, per le parti compatibili, delle disposizioni di cui al titolo IV del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 concernenti la ripartizione ed assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap, nonché per la sperimentazione di modelli efficaci di integrazione.

Articolo 6
(Gestione della situazione di fatto)

6.1 Le variazioni del numero delle classi, in relazione all’incremento degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, sono disposte dai dirigenti scolastici, secondo le modalità contemplate dall’articolo 3 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, ed ai sensi delle vigente normativa concernente la formazione delle classi.

6.2 Esclusivamente in presenza di condizioni che ne rendano indifferibile l’attivazione e facendo prioritariamente ricorso, ove possibile, all’utilizzazione di docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, può essere istituito dai dirigenti degli uffici territoriali, un numero limitato di attività, di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 2. Possono essere, altresì, istituiti ulteriori posti da destinare, secondo le modalità di cui all’articolo 7 della direttiva ministeriale 6 febbraio 2001, n. 22 all’educazione permanente degli adulti.

6.3 Entro il limite della dotazione provinciale possono essere attivati ulteriori posti, rispetto a quelli di norma contemplati, al fine di consentire, in presenza di particolari esigenze, la realizzazione delle condizioni di maggiore efficacia del funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere, nonché delle attività inerenti i corsi di istruzione per adulti previsti dall’ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001.

6.4 L’istituzione dei posti di cui ai commi 2 e 3, di esclusiva competenza dei dirigenti degli uffici scolastici territoriali, è effettuata, inderogabilmente, entro i termini per la definizione della situazione di fatto, previsti dagli articolo 3.3 e 4.3 del decreto di cui al comma 1. Le assunzioni di personale sulle disponibilità conseguenti sono attuate secondo le modalità contemplate dall’articolo 4 del medesimo provvedimento.

6.5 L’istituzione, la soppressione e la copertura dei posti di sostegno di cui alla tabella "E" è effettuata a cura dei dirigenti scolastici provinciali entro il termine previsto dal comma 3 dell’articolo 4 del richiamato decreto legge.

6.6 Entro la data di cui al comma 5 i medesimi dirigenti provinciali dispongono l’eventuale istituzione e la copertura dei posti di sostegno di cui alle leggi 27 dicembre 1999, n. 447 e 23 dicembre 1998, n. 448. Decorso tale termine l’assunzione del personale sui posti di cui al presente comma è disposta dal competente dirigente scolastico cui è attribuita, altresì, l’eventuale istituzione, nonché la copertura, di ulteriori posti da attivare esclusivamente a seguito di inderogabili esigenze, insorte successivamente alla data del 31 agosto.

6.7 In analogia a quanto contemplato all’articolo 3.2, i posti attivati dai dirigenti scolastici, per effetto del presente articolo, devono costituire oggetto di motivato provvedimento. Tali provvedimenti devono essere sollecitamente notificati al competente ufficio scolastico provinciale.

Articolo 7
(Scuole di lingua slovena)

7.1 Con propri decreti i dirigenti degli uffici scolastici provinciali di Gorizia e Trieste definiscono le dotazioni organiche degli istituti e scuole di lingua slovena, compresi i circoli didattici funzionanti nelle province di rispettiva competenza, nei limiti delle corrispondenti dotazioni organiche provinciali separatamente previste dalle allegate tabelle.

Articolo 8
(Oneri finanziari)

8.1 Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C" e "D" graveranno sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.


Organici 2001-2002