Nota MPI 3 dicembre 1999

Prot. D13/788

Oggetto: Applicazione L. 3.5.99, n. 124 - art. 7 - comma 2 - e art. 11 - comma 14

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 107 del 10.5.99 è stata pubblicata la L. 3.5.99, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.

L'art. 7 - comma 2 - e l'art. 11 - comma 14 - contengono importanti innovazioni in materia di riconoscimenti di servizi ai fini della ricostruzione di carriera.

L'art.17 - comma 2 - prevede che possa essere considerato il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo " dì studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, valido anche al fine del riconoscimento del servizio di cui all'art. 485 del Testo Unico.

La norma di cui trattasi ha per destinatari i docenti che hanno esercitato l'insegnamento su posti di sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione.

Gli effetti del riconoscimento stesso decorrono dal 25.5.99, 15° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si ritiene che gli effetti economici non possano essere anticipati all'1.5.99, in quanto non applicabile, per la fattispecie in esame, l'art. 50, comma 4, della L. 11.7.80, n. 312, essendo la L. 124/99 entrata in vigore, come più sopra detto, il 25.5.99.

Pertanto gli effetti potranno avere inizio dall'1.6.99.

La richiesta di riconoscimento del servizio di cui trattasi può essere presentata da tutto il personale interessato, anche da coloro per i quali sia stata già definita la pratica di ricostruzione di carriera con la valutazione di servizi di altra natura.

Nei confronti del personale la cui domanda di ricostruzione di carriera non sia stata ancora definita il beneficio potrà essere attribuito contestualmente al riconoscimento degli altri servizi di ruolo e/o non di ruolo secondo la normativa che Il disciplina , ferma rimanendo l'eventualità di una diversa decorrenza in relazione alle ipotesi che concretamente possono verificarsi.

In caso di ricostruzione di carriera definita con un apposito provvedimento l'anzianità riconosciuta a tal fine sarà rideterminata con un nuovo provvedimento alla data del 25.5.99, tenendo presente quanto segue:

1. se è stato applicato, per l'inquadramento economico , l'art. 66 del C.C.N.L. del 4.8.95 e l'anzianità complessiva, per la ricostruzione di carriera, comprensiva di quella prevista dall'art. 7, comma 2, della L. 124/99, non è superiore ad anni quattro, al personale interessato il periodo di servizio di insegnamento su posti di sostegno, reso per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° di febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, è considerato, in aggiunta all'anzianità maturata alla predetta data del 25.5.99 ad altro titolo, ai fini della attribuzione della successiva posizione stipendiale;

2. se è stato applicato, per l'inquadramento economico, l'art.66 del C.C.N.L. del 4.8.95 e il periodo riconoscibile di cui all'art. 7, comma 2, della L. 3.5.99, n. 124 consente di superare i quattro anni previsti dall'art. 485 del D.L.vo 16.4.94, n. 297, il servizio di insegnamento su posti di sostegno sarà valutato alla data del 25.5.99 per la carriera ai fini giuridici ed economici in misura intera. per la parte mancante ai quattro anni e nella misura di due terzi per il periodo eccedente, nonché ai soli fini economici nella misura di un terzo per il residuo periodo;

3. se è stato applicato, per l'inquadramento economico, l'art. 66 del C.C.N.L. del 4.8.95 e l'anzianità già riconosciuta per la carriera è superiore ai quattro anni, il servizio di insegnamento su posti di sostegno sarà considerato per i due terzi ai fini giuridici ed economici e per il restante terzo ai soli fini economici.

Tali criteri valgono anche per il personale, nei cui confronti non sia stato ancora effettuato l'inquadramento economico di cui all'art. 66 del C.C.N.L. del 4.8.85, con la precisazione che il riconoscimento del servizio di insegnamento su posti di sostegno potrà avvenire con lo stesso provvedimento di inquadramento, nonché per il personale con diritto alla ricostruzione di carriera dall'1.9.96 in poi.

Invece l'art. 11, comma 14, della L. 3.5.99, n. 124 costituisce interpretazione autentica dell'art. 489 del D.L.vo 16.4.94, n. 297, in quanto dispone che è valutabile, ai fini della carriera, il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'a.s. 74-75, purché abbia avuto la durata di almeno 180 giorni oppure sia stato reso senza soluzione di continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

La norma riguarda essenzialmente il servizio dei docenti delle scuole di istruzione secondaria, atteso l'orientamento assunto da questo Ministero a seguito della pubblicazione dell'O.M. n. 262 del 4.9.91.

Per la sua concreta applicazione non ci sono particolari problemi per il personale nei cui confronti deve essere ancora adottato un provvedimento di ricostruzione di carriera, perché, secondo il caso ricorrente, in presenza di domanda avanzata nei termini previsti dalla normativa vigente, potranno essere tenute presenti le istruzioni contenute nelle circolari ministeriali 20.9.96, n. 595 e 1.12.98, n. 466.

In tale ipotesi il beneficio del riconoscimento del servizio di cui trattasi avrà effetto dalla data di conferma in ruolo, salva l'applicazione dell'istituto della prescrizione quinquennale limitatamente agli effetti economici.

Invece per quanto riguarda il personale, già destinatario di un provvedimento di ricostruzione di carriera, la domanda di riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 11, comma 14, della L. 124/99 ha valore meramente ricognitivo, atteso che la norma stessa deve essere applicata d'ufficio.

Per questo caso è necessario emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera sempre nel rispetto delle istruzioni e dei criteri più sopra precisati per le, istanze ancora da definire con un apposito provvedimento.

La presente circolare è stata concordata con il Ministero, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Ragioneria Generale dello Stato.

Si prega di darne la massima diffusione.



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