Circolare MURST 29 settembre 1999

Prot. n. 1701

Oggetto:  Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno attivati ai sensi della Legge n. 104 del 1992

      Ritengo necessario richiamare con fermezza ed ulteriormente l'attenzione sui corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno perché sulla loro attivazione e svolgimento venga dalle Signorie Loro garantita la più rigorosa e puntuale osservanza delle norme poste dalla Legge n. 104/92.
      L'Autorità accademica deve assumersi la piena responsabilità di accertare che:

  1. i corsi riguardino "discipline facoltative attinenti all'integrazione degli alunni handicappati" (art. l4 c. 2);
  2. sia stato preventivamente verificato con i Provveditori agli studi l'effettiva esigenza provinciale di formazione di personale di sostegno;
  3. venga garantita la valenza scientifica dei corsi;
  4. l'atto convenzionale attenga a esigenze didattiche o tecnico organizzative di cui l'Ateneo sia privo;
  5. ci sia un giusto equilibrio fra costi e prestazioni offerte.

      Nel sollecitare l'invio di dettagliate relazioni su ciascun corso autorizzato, comunico di avere disposto accertamenti ispettivi per una diretta verifica delle situazioni concrete.


Circolare MURST 13 settembre 1999

prot. n. 1585

Oggetto: Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno (legge n. 104/92, art.14, comma 4; decreto interministeriale 24/11/1998, n. 460, art.6)

Sono pervenute a questo Ministero, da parte di organizzazioni sindacali della scuola e di cittadini interessati ai corsi in oggetto, circostanziate segnalazioni circa presunte irregolarità nell'applicazione della disciplina relativa ai corsi stessi. L'argomento ha avuto ampia eco anche sui mezzi di informazione, mentre sono preannunciate in proposito interrogazioni parlamentari e altri atti ispettivi delle Camere.

Stanti le particolari implicazioni culturali, educative e sociali della materia si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità sia di una rigorosa e coerente applicazione delle norme in questione, sia dell'esercizio di ogni dovuta vigilanza affinchè siano prevenute -o, se del caso, tempestivamente corrette- irregolarità o abusi comunque imputabili agli Atenei o ad organismi da essi dipendenti o con essi eventualmente convenzionati.

Per quanto concerne in particolare l'applicazione dell'art.6 del decreto interministeriale del 24/11/1998, n. 460, giova ricordare che la facoltà "consentita" alle università di attivare i corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno - in attesa del funzionamento a regime del corso di laurea e della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti - è subordinata a specifiche condizioni, tra cui:

a) la preliminare verifica, mediante ricognizione formale presso il Provveditore agli studi della provincia in cui si intendono attivare i corsi in questione, delle "esigenze accertate" per la provincia stessa di personale docente munito del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;

b) l'istituzione e l'organizzazione dei corsi da parte delle Università, pur con la prevista possibilità di convenzionamento con "enti o istituti specializzati", ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge n. 104/1992, ovviamente nei limiti fissati nel medesimo comma;

c) l'adozione, per i corsi, di programmi conformi agli obiettivi formativi definiti dal decreto del Ministro della P.I. del 27/6/1995, n. 226.

Alla luce della lettera e della ratio delle richiamate disposizioni, resta fermo che l'istituzione e l'organizzazione dei corsi fa capo esclusivamente alle Università, cui conseguentemente compete la responsabilità dell'intero procedimento istitutivo, organizzativo e gestionale dei corsi, ivi compresi il preliminare accertamento del fabbisogno provinciale di docenti muniti della specializzazione di cui trattasi e la valutazione della congruità di eventuali convenzioni con enti terzi in ordine agli obiettivi formativi specifici dei corsi. Ne consegue l'obbligazione di vigilare sul coerente e puntuale adempimento del contenuto delle convenzioni e sulla regolarità e trasparenza degli atti posti in essere dagli enti nell'ambito delle convenzioni medesime, con particolare riferimento alla gestione delle domande di ammissione e delle risorse finanziarie derivanti dalle iscrizioni.

Sembra opportuno precisare che, in coerenza con il vigente ordinamento universitario e con la disciplina dettata dalle citate disposizioni della legge n. 104/1992 e del d.i. n.460/1998, il ricorso convenzionale ai sopra menzionati enti od istituti è da intendersi limitato all'acquisizione delle competenze specialistiche e delle risorse organizzative o tecnico-amministrative per la realizzazione dei corsi, di cui l'Ateneo sia sprovvisto, fermo restando che i corsi stessi devono comunque far capo alle strutture didattiche universitarie funzionalmente competenti. E' infatti di tutta evidenza che il consentito -nei limiti indicati- "regime di convenzione" con enti o istituti specializzati ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge n. 104/1992, in nulla limita o attenua la responsabilità degli Atenei in ordine all'organizzazione e gestione di corsi di specializzazione che, per espressa previsione normativa, restano affidati alla competenza istituzionale degli Atenei stessi. Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto della nota del Ministro della P.I. in data 5 agosto 1999, prot. n. 41082/BL, a tenore della quale "non saranno riconosciuti, da questo ministero, i titoli rilasciati a conclusione di corsi biennali di specializzazione per il sostegno, istituiti e organizzati con modalità difformi da quelle previste dalla normativa sopra richiamata".

Ciò premesso, al fine anche di consentire allo scrivente Ministero di poter documentatamente rispondere in Parlamento ai preannunciati atti ispettivi, si invitano le SS.LL. a voler comunicare, con cortese urgenza, le iniziative assunte dagli Atenei in attuazione dell'art.6 del citato d.i. n. 460/1998, nonchè a trasmettere copia delle convenzioni eventualmente stipulate con enti o istituti di cui all'art.14, comma 4, della legge n. 104/1992 ed ogni altra utile informazione, con riferimento -segnatamente- alle condizioni e modalità di selezione degli aspiranti ai corsi e agli aspetti finanziari (inclusi gli oneri posti a carico degli iscritti). Si segnala in particolare la necessità che siano indicati il fabbisogno di insegnanti accertato per ciascuna provincia e le modalità con cui detto accertamento è avvenuto.


Nota MPI 6 settembre 1999

Prot. n. 4073/H/10

Oggetto: L. n.104 n.104/92, art.14, comma 4 e D.I. n.460 del 24/11/1998, art.6 – corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno

In relazione alla nota n.41082/BL del 5/8/1999 indirizzata alle SS.LL. e ai Rettori con la quale il ministro Berlinguer ha fornito alcune precisazioni circa le norme di riferimento e le modalità di organizzazione dei corsi biennali di specializzazione previsti dall’art.6 del decreto interministeriale n.460 del 24/11/1998, si invitano le SS.LL. medesime d’intesa con i Rettori delle università presenti sul territorio di competenza, a voler verificare se nella provincia siano stati attivati i corsi in oggetto e se tali corsi siano stati attivati nel rispetto delle condizioni richiamate nella nota n.41082/BL del 5/8/1999.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro.


Nota MPI 2 settembre 1999

Prot. n. 4065/H/10

Oggetto: L. n.104/92, art.14, comma 4 e D.I. n.460 del 24/11/1998, art.6 – corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno

Risulta a questo ministero che nelle province di competenza delle SS.LL. sono stati attivati corsi biennali di specializzazione ai sensi dell’art.6 del D.I. 460 del 24.11.1998.

A tale riguardo si invitano le SS.LL. medesime a voler verificare, d’intesa con i Rettori delle università interessate, se tali corsi siano stati attivati nel rispetto delle condizioni richiamate nella nota n.41082/BL del 5/8/1999.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro.


Nota MPI 5 agosto 1999

Prot. n.41082/BL

Oggetto: Legge n. 104/92 - art.14 comma 4 - e DI n. 460 del 24/11/1998 - art.6 - Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno

Si fa riferimento al decreto interministeriale n. 460 del 24.11.1998 che all'art.6 - nell'attuale fase di regime transitorio - consente alle università - limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia - di istituire e organizzare corsi biennali di specializzazione per docenti di sostegno fino a quando non vi sarà disponibilità di personale docente munito di specializzazione per il sostegno conseguito nel corso di laurea (anno accademico 2001-2002) e nelle scuole di specializzazione (anno accademico 2000-2001).

A tale riguardo si informano le SS.LL. che sono pervenuti a questo Ministero, da parte delle organizzazione sindacali della scuola maggiormente rappresentative e da numerosi interessati alla frequenza dei citati corsi segnalazioni su presunte irregolarità nell'applicazione del suddetto art.6 da parte delle università. Esse riguardano soprattutto il mancato accertamento del fabbisogno di personale docente specializzato a livello provinciale nonché le convenzioni, stipulate da università con enti e istituti specializzati, in modo difforme da quanto previsto dall'art.14, comma 4 della l. 104/92.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art.6 del DL n. 460/98, si precisa quanto segue:

1. le università interessate devono effettuare il preliminare accertamento del fabbisogno provinciale di docenti di sostegno in modo formale presso il provveditore agli studi della provincia nella quale intendono organizzare i corsi biennali di specializzazione;

2. l'istituzione, l'organizzazione, l'amministrazione e la conduzione dei suddetti corsi devono essere affidate dal Rettore dell'università alle facoltà di scienze della formazione o comunque a facoltà e dipartimenti presso cui sono istituiti i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. Anche nel regime transitorio, come espressamente segnalato dall'Osservatorio permanente per l'integrazione scolastica, deve farsi riferimento al contesto indicato dal decreto 26.5.98 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

3. le università possono stipulare le convenzioni con enti e istituti specializzati nell'osservanza dell'art.14, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, espressamente richiamato dal citato art.6, che le consente limitatamente alle attività di docenza nei corsi in questione, ferma restando la titolarità delle università stesse;

4. il programma dei corsi biennali deve essere redatto sulla base degli obiettivi formativi e dei contenuti previsti dal decreto del 27.6.1995, n. 226 del Ministro della P.I.

Ciò premesso, si informano le SS.LL. che non saranno riconosciuti, da questo ministero, i titoli rilasciati a conclusione di corsi biennali di specializzazione per il sostegno, istituiti e organizzati con modalità difformi da quelle previste dalla normativa sopra richiamata.

Le SS.LL. vorranno dare la più ampia diffusione alla presente comunicazione.



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