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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Nota 7 marzo 2002

Prot. n.491 Uff. VII°

Oggetto: A) - Scuole, corsi ed organismi didattico/educativi stranieri in Italia.
B) - Istituzioni scolastiche non statali meramente private di istruzione secondaria e scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate

Il diverso assetto organizzativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, così come delineato dal D.P.R. n. 347/2000, e l'elencazione delle funzioni (secondo le linee guida per i provvedimenti di articolazione degli Uffici Scolastici Regionali, approvate nelle conferenza unificata Stato-Regioni ed autonomie locali nella seduta del 19 aprile 2001) affidate ai Centri di Servizi Amministrativi hanno determinato il venir meno degli effetti dell'atto di delega, a suo tempo e per la materia indicata in oggetto conferita ai Provveditori agli Studi, rispettivamente, dal Direttore Generale degli Scambi Culturali con la circolare prot. n. 151/G2T del 13.01.1999 e dal Direttore Generale per l'Istruzione Media non Statale con la circolare n. 342 e n. 343 del 3 agosto 1998.

La situazione a cui si è fatto cenno determina, conseguentemente, che l'autorizzazione al funzionamento di Scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia, gli adempimenti istituzionali e le altre incombenze relativi ad istituzioni scolastiche meramente private e a Scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate facciano parte del potere di vigilanza sulle scuole e corsi di istruzione non statali che l'art. 6 del D.P.R. n. 347/2000 ha conferito agli Uffici Scolastici Regionali.

Alla luce di quanto innanzi chiarito, il D.P.R. n. 389/94 che contiene "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di Scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia" (G.U. - Serie Generale n. 141 del 18.06.1994) e la successiva Ordinanza n. 5 del 13.01.1999 contenente "Disciplina del funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia" (G.U. - Serie Generale n. 165 del 16.07.1999) continuano ad applicarsi - con riferimento all'argomento indicato in oggetto al punto A - per la parte attinente alla disciplina e agli adempimenti di rito ai quali provvederanno codesti Uffici Scolastici Regionali.

Sull'argomento contrassegnato con la lettera A), al fine di avere il quadro completo degli organismi didattico/educativi stranieri, attualmente operanti in Italia e a livello regionale, codesti Uffici Scolastici sono pregati di rimettere alla scrivente Direzione Generale gli elenchi delle predette scuole, aggiornati a tutto il 2001, compilando il seguente modello:

Denom.e Ind.zzo Città
Cap
C/S
C = Corso
S = Scuola
UE = Unione Europea
Ex = Paese Extracomunitario
Gestore -
Legale rapp.te
C.F. Ente Conces-
sionario
Data
Decreto
Attività
svolta

Per la trasmissione dei predetti elenchi, codesti Uffici potranno ricorrere alla posta elettronica utilizzando l'E.mail: dgost.uff7@istruzione.it.

La trasmissione dei dati di cui innanzi dovrà concludersi entro il 15 aprile 2002 onde consentire l'impostazione da parte di questa Direzione Generale della relativa anagrafe; per i successivi anni, gli elenchi degli annuali decreti autorizzativi regionali saranno fatti pervenire entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Si continuerà, fino al termine del regime transitorio di cui all'art. 1 - comma 7 - della legge n. 62/2000, ad applicare - unicamente per le istituzioni scolastiche indicate in oggetto al punto B - le disposizioni impartite con la citata circolare n. 342 (G.U. Serie generale n. 192 del 19.8.1998) e n. 343 (G.U. Serie generale n. 190 del 17.8.1998).

La presente nota di chiarimenti viene diffusa via Internet e tramite la rete Intranet di questo Ministero.


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