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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
SERVIZIO CENTRALE PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

Nota Ministero Economia e Finanze 12 agosto 2003

Prot. n. 6162 – Ufficio V

Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003. (periferici)

Modalità di applicazione

Il CCNL per il biennio economico 2002 – 2003 ha determinato gli aumenti stipendiali spettanti al personale del comparto scuola a decorrere dal 1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 secondo gli importi indicati nella tabella 1 del contratto stesso.

Con le stesse decorrenze sono anche previsti gli aumenti relativi al compenso individuale accessorio per il personale ATA e alla retribuzione professionale docenti indicati rispettivamente nelle tabelle 3 e 4 del contratto di lavoro in oggetto.

Importante carattere di novità assume l’art. 76, comma 3, del Contratto dove è stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2003 l’indennità integrativa speciale cessi di essere corrisposta come singola voce della retribuzione e sia conglobata nella voce stipendio tabellare.

Tale novità che comporta l’assoggettamento dell’indennità integrativa speciale alla ritenuta per opera previdenza con la stessa percentuale dello stipendio, non modifica, come sancisce l’art. 79 comma 3, le modalità di determinazione della base di calcolo del trattamento pensionistico anche in riferimento all’art.2 comma 10 della L.335/95 (maggiorazione del 18% della base pensionabile).

A seguito di attenta analisi di quanto sopra esposto si è deciso di gestire comunque l’importo relativo all’ex-IIS separatamente dalla voce stipendiale in base alle seguenti motivazioni:

  • esposizione più chiara delle ritenute previdenziali sul cedolino di stipendio;
  • gestione semplificata per il trattamento ai fini pensionistici;
  • maggiore chiarezza nella determinazione del conguaglio contributivo;
  • visibilità del personale che non ha diritto all’indennità integrativa speciale (personale in servizio all’estero);
  • gestione semplificata delle informazioni per qualsiasi trasmissione dei dati stipendiali (flussi mensili Inpdap, flussi mensili Igop, flussi mensili Controllo di Gestione, flussi per le Amministrazioni centrali, ecc..).

Pertanto è stato istituito il nuovo assegno ‘750 - IIS inglobata su stipendio’ che a decorrere dal 1 gennaio 2003 sostituisce l’indennità integrativa speciale.

Tale nuovo assegno, a differenza di quanto avveniva in precedenza per l’IIS codice 550, per il momento non recepisce in modo automatico l’eventuale variazione della qualifica stipendiale ma, come per tutti gli altri assegni, a decorrere dal 1 gennaio 2003 deve essere aggiornato con procedura on line nel percorso Aggiornamento/Stipendi/Variazioni/Ruoli di variazione con le funzioni ‘Stipendio e assegni’ o ‘Assegni’.

E’ anche il caso di precisare che nella necessità di sospendere il pagamento dell’importo dell’indennità integrativa speciale, ad esempio nel caso di servizio all’estero, si deve provvedere per il periodo fino al 31 dicembre 2002 agendo sulla funzione ‘Variazione IIS’ nel percorso Aggiornamento/Stipendi/Variazioni/Ruoli di variazione, mentre a decorrere dal 1 gennaio 2003 si deve provvedere alla cessazione dell’assegno ‘750 - IIS inglobata su stipendio’ nel percorso già descritto.

Applicazione su rata agosto 2003

L’applicazione su rata agosto 2003 del Contratto in oggetto ha comportato dunque i seguenti interventi in banca dati:

  • sostituzione dell’assegno ’550 - Indennità Integrativa Speciale’ con l’ assegno ‘750 - IIS inglobata su stipendio’, per il quale le sottocodifiche sono restate invariate;
  • inserimento dei nuovi importi stipendiali secondo la tabella 1 del Contratto;
  • inserimento dei nuovi importi per compenso individuale accessorio per il personale ATA e per la retribuzione professionale docenti indicati rispettivamente nelle tabelle 3 e 4 del contratto;
  • determinazione del nuovo importo dell’assegno codice 622 per il pagamento dell’indennità di direzione;
  • determinazione dei nuovi importi degli assegni codice 652 e 692 per il pagamento delle ore eccedenti l’orario di cattedra;

L’esito di tale applicazione ha comportato il pagamento di arretrati derivanti dai seguenti conguagli:

  • calcolo delle differenze dello stipendio dal 1 gennaio 2002 al 31 luglio 2003;
  • calcolo del debito previdenziale relativo all’IIS (adeguamento ex-IIS alle ritenute previdenziali applicate sullo stipendio) dal 1 gennaio 2003: l’importo è sommato alle ritenute previdenziali dell’arretrato dell’anno corrente;
  • calcolo delle differenze relative al compenso individuale accessorio per il personale ATA (assegno codice 674/A1A e 674/A1B) e alla retribuzione professionale docenti (assegno codice 677/001) indicati rispettivamente nelle tabelle 3 e 4 del contratto di lavoro in oggetto dal 1 gennaio 2002 al 31 luglio 2003;
  • calcolo del debito relativo al nuovo importo dell’indennità di direzione: l’importo è conguagliato con gli arretrati stipendiali;
  • calcolo delle differenze relative alla tredicesima mensilità per l’anno 2002.

Precisazioni e future elaborazioni

Indennità di direzione – L’indennità di direzione, derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale del personale direttivo e lo stipendio iniziale del personale docente degli istituti di istruzione secondaria, rideterminato con l’applicazione degli aumenti contrattuali a decorrere dal 1 gennaio 2002 è di importo inferiore a quello fino ad ora in pagamento.
Pertanto al personale che nel periodo di riferimento contrattuale, ha avuto in pagamento l’assegno per indennità di direzione, sono stati liquidati gli arretrati contrattuali recuperando quanto in più percepito a titolo di indennità di direzione.
Ulteriori problematiche relative al compenso per indennità di direzione e reggenza saranno oggetto di apposito messaggio in quanto.

Ore eccedenti – Gli importi degli assegni codici 652 e 692 per il pagamento delle ore eccedenti l’orario di cattedra sono stati aggiornati esclusivamente a decorrere dalla rata di agosto 2003: con successiva elaborazione verranno determinati e liquidati gli arretrati contrattuali spettanti a tale titolo dal 1 gennaio 2002.

Assegno personale riassorbibile – In fase di applicazione del contratto gli importi in pagamento con il codice assegno 520/004 - Assegno personale riassorbibile, non sono stati conguagliati con gli arretrati corrisposti, né è stato rideterminato l’importo dell’assegno al netto dell’aumento stipendiale.
Tale scelta operativa deriva dal fatto che il codice assegno 520/004 è stato utilizzato all’atto della meccanizzazione del personale ATA ex enti locali dal 1 gennaio 2000 per corrispondere eventuali differenze retributive nel nuovo inquadramento del comparto scuola. Soltanto con un accordo successivo è stato stabilito che tali differenze non dovessero essere assorbite da aumenti contrattuali, ma ad oggi la maggior parte del personale del comparto scuola che ha in godimento tale assegno è proprio personale ATA transitato dagli enti locali.
Pertanto si è reso necessario agire come sopra precisato; situazioni diverse da quella descritta dovranno essere regolarizzate dalle competenti Dpsv.

Cedolino dello stipendio - Nel cedolino dello stipendio a decorrere dal mese di agosto, verrà visualizzato il nuovo assegno ‘750 - IIS inglobata su stipendio’ con i relativi importi, ma, per motivi tecnici di consolidamento dell’applicazione, per il momento continuerà ad essere visualizzato anche il codice assegno ‘550 – indennità integrativa speciale’, senza alcun importo ad esso riferito.

Indennità Integrativa speciale anomala – Con successiva lavorazione verrà accertato il debito previdenziale per le partite in godimento degli assegni 542 - Indennità Integrativa Speciale anomala e 547 - differenza IIS.
Tali assegni verranno sostituiti a decorrere dal 1 gennaio 2003 con gli assegni di nuova istituzione 442 - Indennità Integrativa Speciale anomala e 447 - differenza IIS assoggettati alla ritenuta per opera previdenza.

Emissione speciale - Con emissione speciale verranno liquidati gli arretrati del Contratto a tutto il personale che non è stato oggetto di emissione ordinaria di stipendio di agosto per cessazione dal servizio (anche personale a tempo determinato fino al 30 giugno 2003), part time verticale e congedo senza assegni. Tale emissione sarà probabilmente effettuata entro la fine di agosto 2003.

IL DIRIGENTE
Dr. Roberto ABATECOLA


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