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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Circolare Ministeriale 22 Maggio 2007, n. 43

Prot. 5324

Oggetto: Giudizio di ammissione all’esame di Stato

A seguito di richieste di chiarimento sul giudizio di ammissione all’esame di Stato, fatte pervenire da dirigenti scolastici e docenti, si forniscono le seguenti precisazioni.
L’Ordinanza ministeriale n. 26 del 15.03.2007, all’articolo 2, comma 1 prevede la formulazione, da parte del Consiglio di classe, di un giudizio di ammissione volto ad accertare l’idoneità dell’alunno ad affrontare l’esame, anche in presenza di eventuali valutazioni non sufficienti nelle singole discipline.
La valutazione del Consiglio di classe può, pertanto, concludersi con un “giudizio di ammissione” ovvero con “un giudizio di non ammissione”.
In tali casi devono essere puntualmente motivate sia la non ammissione all’esame sia l’ammissione all’esame dei candidati che presentano valutazioni non sufficienti nelle singole discipline.
Nei confronti di candidati che non presentano insufficienze nelle singole discipline, il Consiglio di classe, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione del provvedimento di ammissione all’esame.

IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Struttura Tecnica Esami di Stato

Nota 27 marzo 2007

Prot. n. 3108

Oggetto: Giudizio di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Precisazioni

In risposta ai quesiti pervenuti sulla formulazione del giudizio di ammissione all'esame di Stato, di cui all'art. 2, comma 1 dell'O.M. n. 26 del 15 marzo 2007, si forniscono le seguenti precisazioni.

E' fatto obbligo al Consiglio di Classe di formulare il giudizio di ammissione, debitamente motivato, nei confronti di studenti che, pur non avendo saldato tutti i debiti formativi contratti, abbiano realizzato nell'ultimo anno una preparazione complessiva idonea ad affrontare l'esame.

Il Consiglio di Classe ha comunque facoltà di esprimere il suo giudizio anche nei confronti degli altri studenti, in particolare di quelli che, avendo raggiunto una preparazione di ottimo livello, possono rientrare nella categoria delle eccellenze prevista dalla legge 11.1.2007, n.1, art. 2, comma 1, lettera d.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto


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