Schema di regolamento

Autonomia delle istituzioni scolastiche
(Bozza - 4 marzo 1998)

 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'autonomia didattica, di ricerca, organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche alle quali è attribuita personalità giuridica a norma dell'art.21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59.
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è funzionale al raggiungimento degli obiettivi formativi e degli standard di apprendimento e di qualità del servizio scolastico definiti a livello nazionale e alla realizzazione di interventi formativi coerenti con le esigenze di sviluppo delle comunità locali.
3. L'autonomia è altresì finalizzata alla promozione e al sostegno dei processi innovativi e al miglioramento dell'offerta formativa delle scuole, anche sotto il profilo dell'integrazione degli alunni con handicap, e all'ottimale impiego delle risorse.

Art. 2 - (Sistema nazionale)

1. Gli obiettivi e gli standard di apprendimento dei corsi di studio da attivare in tutti i gradi dell'istruzione sono determinati a livello nazionale e ridefiniti periodicamente anche in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 4.
2. Sulla base degli obiettivi e degli standard di cui al comma 1 sono individuate le attività e le discipline fondamentali, raggruppate anche per ambiti o aree disciplinari, e il monte orario annuale da dedicarvi, con l'indicazione dei limiti di flessibilità temporale utile a realizzare eventuali compensazioni tra le discipline stesse.
Contestualmente possono essere indicate discipline e attività fondamentali tra loro alternative.
3. Nella definizione dell'orario complessivo di ciascun corso di studi sono indicati gli spazi orari che le istituzioni scolastiche dedicano a discipline e attività curricolari integrative.
4. Unitamente alla definizione degli obiettivi e degli standard di apprendimento di cui al comma 1, sono stabilite le scadenze significative per la verifica degli apprendimenti da effettuare sulla base di indicatori che costituiscono i parametri di riferimento sia per la valutazione a livello nazionale sia per l'autovalutazione dei singoli istituti, sia per gli esami finali, in relazione agli standard definiti.

CAPO Il
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

Art. 3 - (Autonomia didattica e definizione dell 'offerta formativa)

1. Le istituzioni scolastiche determinano i curricoli in modo che vi siano comprese:

a) le discipline e le attività fondamentali di cui all'art.2, comma 2, con esplicitazione delle scelte tra le materie fondamentali indicate a livello nazionale come alternative;
b) le discipline e le attività che integrano obbligatoriamente il curricolo, nel rispetto degli spazi orari di cui all'articolo 2, comma 3, destinate alla realizzazione di finalità autonomamente individuate dalle scuole, in coerenza con gli obiettivi di ciascun corso di studi e con il contesto culturale, sociale ed economico. Nell'ambito di tali discipline ed attività le scuole possono proporre una pluralità di offerte, con possibilità di opzione da parte degli studenti e delle famiglie;

2. I curricoli determinati a norma del comma 1 possono essere arricchiti con le discipline e le attività aggiuntive facoltative, che le istituzioni scolastiche possono programmare anche sulla base di accordi con le Regioni e con gli enti da esse delegati, per la realizzazione di percorsi formativi integrati.
3. L'attività didattica può essere programmata anche per moduli o unità didattiche destinate ad alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi, regolando, nel modo più adeguato al tipo di studi e in relazione ai ritmi di apprendimento degli alunni, i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività.
Possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgano più discipline e attività destinate ad alunni provenienti dalla stessa o da più classi.
4. La ricerca, la scelta, l'adozione, e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con gli obiettivi da conseguire e con il modello organizzativo adottato e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività.

Art. 4 - (Autonomia organizzativa)

1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa espressione di libertà progettuale che sia coerente con gli obiettivi e gli standard formativi propri di ciascun corso di studi e con i principi di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
In attuazione delle disposizioni del presente regolamento esse comunque stabiliscono:
- l'articolazione e il funzionamento degli organi collegiali e le modalità di conferimento di specifiche responsabilità a singoli docenti;
- la data d'inizio e di termine delle lezioni, ed i periodi di sospensione, nel rispetto delle date d'inizio e chiusura dell'anno scolastico e delle scadenze valutative nazionali;
- l'articolazione del monte ore annuale di ciascuna disciplina in unità di insegnamento, fermo quanto previsto dal comma 2;
- l'organizzazione, le modalità ed i criteri di valutazione degli alunni;
- i criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti formativi riferiti ai percorsi dei singoli alunni;
- lo svolgimento di insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese o accordi internazionali;
- i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati;
2. L'orario complessivo e quello destinato alle singole attività e discipline è organizzato in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività fondamentali di ciascun tipo e indirizzo di studi a norma dell'articolo 2.
3. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali le istituzioni scolastiche adottano un documento complessivo, comprensivo della carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito con modificazioni dalla legge 11luglio 1995, n. 273, che esplicita le scelte educative, didattiche, organizzative e di gestione della scuola. Tale documento è approvato dal consiglio di circolo o di istituto a maggioranza assoluta, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organi rappresentativi dei genitori e degli studenti.

Art. 5 - (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, o tra loro associate a norma dell'articolo 8, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, curando in particolare:
- la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
- la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
- l'innovazione metodologica e disciplinare, con riferimento anche all'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
- gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici.
2. Ai fini di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche attivano collegamenti informatici reciproci, nonché con il CEDE, gli IRRSAE e la BDP; tali collegamenti possono estendersi ad università ed altri soggetti pubblici e privati.

ART. 6 - (Certificazioni e valutazione dei crediti formativi)

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, oltre ai risultati di apprendimento, indicano le competenze e abilità acquisite e i crediti formativi riconoscibili.

CAPO III
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, RAPPORTI COL TERRITORIO E RETI DI SCUOLE

Art. 7 - (Ampliamento dell 'offerta formativa)

1. Nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa le istituzioni scolastiche realizzano ampliamenti dell'offerta formativa sia singolarmente sia in forme associate. Tali ampliamenti possono consistere in ogni iniziativa coerente con le finalità delle scuole in favore dei propri alunni, della popolazione giovanile e degli adulti.
2. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
3. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a curricoli personalizzati nei quali, ai fini della valutazione finale, possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche sul lavoro con una corrispondente riduzione e variazione del percorso didattico.

Art. 8 - (Reti di scuole)

1. Le istituzioni scolastiche possono collegarsi mediante un accordo di rete, per il raggiungimento di finalità predeterminate.
2. L'accordo può avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione, di acquisto di beni e servizi e di organizzazione, ed altre attività coerenti con le finalità istituzionali; nel caso abbia ad oggetto attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti per la parte di propria competenza.
L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti tra le istituzioni che partecipano alla rete.
3. L'accordo di cui al comma 1, che individua le finalità, le competenze e i poteri dell'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni, è depositato presso il Provveditorato agli studi, ove chiunque sia interessato può prenderne visione ed estrarne copia.
4. Nell'ambito delle reti di scuole, nel quadro della programmazione provinciale, possono essere istituiti laboratori territoriali per

a) la formazione in servizio del personale scolastico;
b) la ricerca didattica;
c) la documentazione secondo standard da definire a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche in rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni.

5. Gli organici funzionali di istituto, ove siano istituite reti di scuole, possono comprendere posti per funzioni organizzative e di raccordo con gli enti locali, l'IRRSAE competente, il CEDE, la B.D.P., ovvero per funzioni di organizzazione dei laboratori di cui al comma 4, da coprire con personale dotato di specifiche esperienze.
6. Possono partecipare agli accordi di rete anche istituzioni scolastiche non statali, riconosciute o non riconosciute, università statali o private, ovvero enti o agenzie del territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. Tali enti ed agenzie possono avere, ove l'accordo di rete lo preveda, un loro rappresentante nell'organo di amministrazione.
7. Anche al di fuori dell' ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse, che coinvolgano, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono comunicati alla competente autorità scolastica territoriale.
8. Le istituzioni scolastiche possono aderire a consorzi pubblici e privati che abbiano lo scopo di garantire agli aderenti condizioni d'acquisto di beni e servizi più favorevoli di quelle di mercato.

CAPO IV
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE

ART. 9 - (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)

1. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse, e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 10 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica.
Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche, non richiamate dal presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le certificazioni, la valutazione, la disciplina, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali.
3. Per quanto attiene all'amministrazione e alla gestione del bilancio e dei beni, le istituzioni scolastiche vi provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 21, commi I e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell' attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo della gestione e dei costi.
4. Alle istituzioni scolastiche sono altresì attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma del regolamento avente ad oggetto il dimensionamento delle istituzioni scolastiche.
5. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le attività di competenza delle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.
6. Tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche sono definitivi.

ART. 10 - (Competenze escluse)

1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

a) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
b) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
c) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale;
d) autorizzazioni per comandi e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri.

2. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
3. Restano altresì ferme le competenze del Ministero della pubblica istruzione in materia di progetti nazionali.

Art. 11 - (Competenze del dirigente scolastico)

Disposizione necessaria per precisare il raccordo tra:
a) le attuali competenze dei dirigenti previste dal T.U. e le nuove competenze connesse all'attribuzione della dirigenza;
b) le competenze degli organi collegiali e quelle del dirigente scolastico

 

Art.12 - (Disciplina transitoria)

1. In attesa dell'attribuzione della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche attuano l'autonomia organizzativa e didattica nei limiti consentiti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 765 del 27 novembre 1997, i cui ambiti potranno essere progressivamente ampliati.

CAPO V

Art. 13 - (Accademie, conservatori di musica e istituti superiori per le industrie artistiche)

1. Le accademie di belle arti, le accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche (I.S.I.A) acquistano la personalità giuridica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 21, comma l° della legge 15 marzo 1997, n. 59 si applicano, ai predetti istituti, le disposizioni del presente regolamento, tenendo conto delle loro specificità ordinamentali.
3. I bilanci di previsione ed i conti consuntivi degli istituti di cui al comma 1 non sono soggetti, rispettivamente, ad approvazione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione e a dichiarazione di regolarità.
4. Il disposto di cui al comma 3 si applica anche ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento non siano ancora intervenute rispettivamente l'approvazione ministeriale o la dichiarazione di regolarità.

Art.14 - (ricognizione delle disposizioni di legge abrogate)

Elenco non ancora disponibile perché dipendente dal testo definitivo


Scheda di Rilevamento