Circolare Ministeriale 9 maggio 1996, n. 181

Oggetto: Esami di maturità anno scolastico 1995/96 - Decreto interministeriale n. 84 del 21 febbraio 1996.

Si trasmette in allegato, il D.I. n. 84 del 21 febbraio 1996, in corso di registrazione, con il quale è stato rideterminato il trattamento economico spettante ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di maturità a decorrere dall'anno scolastico 1995/96.

Subito dopo l'apposizione del visto e la conseguente registrazione della Corte dei Conti, verrà data alle SS.LL. comunicazione degli estremi di registrazione.

Il Ministro LOMBARDI

 

Decreto Interministeriale 21 febbraio 1996, n. 84

Oggetto: Compensi ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di maturità a decorrere dall'anno scolastico 1995/96.

 

Il Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto con

Il Ministro del tesoro

e

Il Ministro per la funzione pubblica

 

VISTO il Decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9 convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119, prorogato con legge 15 aprile 1971, n. 146, con il quale sono fissati i compensi forfettari spettanti ai componenti le commissioni di esami di maturità

VISTI gli artt. 197 e 198 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado);

VISTO l'art. 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica per l'anno 1995), che fissa, tra l'altro, i criteri per la determinazione della misura dei compensi stessi;

CONSIDERATO che il comma 2 del citato articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 stabilisce che il compenso deve essere onnicomprensivo di qualsiasi altro emolumento accessorio, precedentemente previsto per lo svolgimento di detta funzione e che pertanto detto compenso deve contenere anche il rimborso delle spese sostenute dagli interessati;

VISTO il D.I. n. 60 del 21 febbraio 1995, (registrato dalla Corte dei Conti in data 4 aprile 1995 - 001-P.I. 066) con il quale sono stati fissati i compensi dovuti ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di maturità a decorrere dall'anno scolastico 1994/95;

VISTO il D.I. n. 208 del 15 giungo 1995 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 luglio 1995 - 001 P.I. 256) con il quale sono state apportate modifiche al D.I. n. 60 del 28 febbraio 1995;

VISTA la legge 8 agosto 1995 n. 335 recante norme di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 15 gennaio 1996, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro, recante aumenti delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti;

RITENUTA la necessità di apportare modifiche alle disposizioni contenute nei suddetti DD.II. n. 60 del 21 febbraio 1995 e n. 208 del 15 giugno 1995 nelle parti riguardanti l'ammontare e la ripartizione dei compensi forfettari;

VISTO, altresì, lo stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1996;

SENTITE le organizzazioni sindacali che operano nel settore della Pubblica Istruzione;

Decreta:

Art. 1.- 1. Con decorrenza dall'anno scolastico 1995/96 al presidente, al membro esterno, al membro aggregato e al membro interno delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità spetta il compenso riferito all'effettivo svolgimento della funzione di cui al quadro 1) della tabella "A" allegata al presente decreto.

2. Al personale di cui al comma 1) del presente articolo spetta, a titolo di rimborso spese, per i periodi in cui espleti le funzioni in commissioni operanti in scuole o istituti ubicati in comune diverso da quello sede di servizio o di abituale dimora, il compenso aggiuntivo di cui al quadro 2) della medesima tabella "A".

3. Per l'individuazione dei tempi di percorrenza si fa riferimento agli orari ufficiali dei mezzi di linea ordinari extra-urbani effettivamente utilizzabili per raggiungere la sede d'esame in tempo utile per l'espletamento dell'incarico. A tal fine non vanno presi in considerazione i tempi impiegati per i trasbordi, per i ritardi e per le coincidenze, né quelli riferiti all'utilizzazione di mezzi di linea urbani.

4. Ai componenti di commissione, se provenienti o nominati nelle Isole minori in sede diversa da quella di servizio o di abituale dimora raggiungibile in non più di 60 minuti, spetta il compenso fissato al quadro 2) lett. c) della tabella "A".

Art. 2.- 1. Ai fini del contenimento della spesa, i membri delle commissioni giudicatrici nominati dal Provveditore in sostituzione di docenti rinunciatari, nonché i membri aggregati nominati dai Presidenti di commissione, preliminarmente vanno scelti fra i docenti non nominati nelle commissioni di maturità compresi negli elenchi disponibili presso i Provveditorati agli studi, e, in subordine, con i criteri fissati dall'art. 23 - comma 1 - della L. 23 dicembre 1994 n. 724.

2. Al personale di cui al comma precedente spettano i compensi di cui all'art. 1.

Art. 3.- Al presidente, al membro esterno o aggregato, utilizzati in due o più commissioni compete, per la prima commissione, il compenso forfettario in relazione alla sua funzione e provenienza di cui ai quadri 1) e 2) della tabella "A".

Per ciascuna delle commissioni successive alla prima compete, oltre al compenso di cui sopra, la maggioranza del 50% da calcolarsi sul compenso previsto per i componenti di commissione scelti nel Comune sede d'esame.

Art. 4.- 1. Ai membri aggregati a pieno titolo i compensi di cui al precedente articolo sono corrisposti per l'intero periodo di durata delle operazioni d'esame.

2. Ai commissari aggregati eventualmente nominati per la materia aggiuntiva o per le prove orali integrative, i compensi di cui al precedente art. 1 sono corrisposti in misura proporzionale ai giorni di effettiva partecipazione alle operazioni d'esame.

Art. 5.- In caso di interruzione dell'incarico, i compensi spettanti vengono corrisposti al componente rinunciatario in proporzione ai giorni effettivamente prestati.

Al subentrare spettano, sempre in ragione ai giorni lavorativi prestati, i compensi di cui all'art. 1.

Art. 6.- Agli Ispettori tecnici incaricati della vigilanza sugli esami di maturità è attribuito il compenso forfettario corrispondente a quello previsto per il Presidente nominato in sede d'esame raggiungibile in un tempo di percorrenza compreso fra 61 e 100 minuti in città con popolazione superiore a 500 mila abitanti.

Art. 7.- 1. I compensi forfettari previsti dal presente decreto sono onnicomprensivi di qualsiasi altro emolumento accessorio, ivi compreso il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Sui compensi forfettari di cui al quadro 2 della citata Tabella "A", si applica l'art. 48 comma 4 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dall'art. 33 - comma 3 - del D.L. 23 febbraio 1995 n. 41, convertito, con modificazioni, nella L. 22 marzo 1995 n. 85.

Art. 8.- Ai componenti le commissioni di esami di maturità nominati in comune diverso da quello di servizio o di abituale dimora possono essere concessi anticipi fino al 50% dei compensi complessivamente spettanti.

Art. 9.- I predetti compensi faranno carico ai Capitoli 1033, 2204, 2402, 2408, e 2605 dello stato di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1996 e successivi, del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite della Ragioneria Centrale, alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 21 febbraio 1996

Il Ministro della Pubblica Istruzione

LOMBARDI

Il Ministro del Tesoro: GIARDA

Il Ministro per la Funzione Pubblica: MOTZO

 

 

Circolare Ministeriale 10 luglio 1996, n. 333

Oggetto: Esami di maturità anno scolastico 1995-96 - Decreto interministeriale n. 84 del 21 febbraio 1996. Estremi di registrazione.

A scioglimento della riserva contenuta nella C.M. n. 181 del 9 maggio 1996, si comunica che il D.I. n. 84 del 21 febbraio 1996 riguardante la determinazione dei compensi spettanti ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di maturità per l'anno scolastico 1995/96 è stato registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 1996 (001 Pubblica Istruzione, fg. 266).

Il direttore generale.