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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Decreto Interministeriale 10 febbraio 1981
(in GU 27 giugno 1981, n. 175)

Approvazione del nuovo testo della concessione speciale III relativa ai viaggi dei ciechi e dei loro accompagnatori, inserita nel volume delle «Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, concernente la competenza ad emanare norme in materia di tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Viste le «Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato», approvato con il decreto interministeriale dell'8 giugno 1962, n. 4516, e successive modificazioni;

Vista la relazione n. C.VG.5L3/C.S.III/1/738/80 in data 24 gennaio 1981 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale o del traffico;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 5 del 3 febbraio 1981;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il nuovo testo, allegato al presente decreto, della concessione speciale III - Ciechi - prevista dalle «Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato».

Art. 2

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato provvederà ad emanare le relative disposizioni di attuazione.

Art. 3

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato

CONCESSIONE SPECIALE «III» - CIECHI

1. Oggetto. - La concessione è accordata per i viaggi dei ciechi e dei loro accompagnatori.

2. Limiti. - La concessione è limitata:

a) ai viaggi dei ciechi per i seguenti scopi:

· per recarsi dalla località di residenza alla località di lavoro e ritornarne, nonché da uno ad altro luogo di lavoro; per essere accolti stabilmente o temporaneamente in qualsiasi istituto per ciechi;

· per recarsi in una località sede di studi ovvero per recarsi a frequentare le lezioni dei corsi di qualunque ordine e grado ai quali risultino regolarmente iscritti e ritornarne; per sottoporsi a visita medica od essere ricoverati in ospedale od altri Istituti di cura anche per cure ambulatorie e ritornarne;

· per motivi derivanti da esigenze familiari;

b) ai viaggi degli accompagnatori dei ciechi, in ragione di un accompagnatore per ogni cieco.

E' ammesso che l'accompagnatore, dopo il viaggio di accompagnamento, ritorni isolato alla località da cui è partito oppure si rechi isolato al luogo dove si trova il cieco per accompagnarlo nel suo viaggio; in tal caso è prescritto per l'accompagnatore il pagamento contemporaneo del prezzo per il viaggio di andata e per quello di ritorno mediante l'emissione di biglietto di andata e ritorno.

3. Prezzi. - Per i viaggi del cieco con l'accompagnatore si applica la tariffa ordinaria n. 1 con emissione di un solo biglietto valido per due persone.

Per i viaggi isolati del cieco e per quelli isolati dell'accompagnatore - questi ultimi previsti nell'ultimo capoverso del precedente punto 2 - si applica la tariffa n. 4.

4. Documenti di riduzione - Recapiti di viaggio. - I ciechi sono provvisti di volta in volta, a cura dell'Unione italiana ciechi ed indipendentemente dal fatto che siano o non iscritti all'Unione stessa, di apposita richiesta di viaggio con bollo (mod. n. 28). Sulle richieste di viaggio che sono rilasciate sotto la responsabilità dell'Unione italiana ciechi devono essere indicati: il motivo del viaggio, il nome e cognome del cieco e dell'eventuale accompagnatore.

L'amministrazione ferroviaria può autorizzare altri enti alla emissione delle richieste di viaggio [1].

[1] L'istituto governativo di istruzione professionale «Paolo Colosimo» per ciechi, con sede in Napoli, è autorizzato ad emettere le richieste prescritte dalla presente concessione.

Per i viaggi isolati degli accompagnatori, di cui all'ultimo capoverso del precedente punto 2, occorre che l'accompagnatore presenti richiesta separata; nella detta richiesta deve essere indicato, nello spazio riservato alle annotazioni:

«Viaggia isolatamente nell'andata e in accompagnamento del cieco

.............................................nel ritorno».

oppure:
«Viaggia in accompagnamento del cieco ..........................nell'andata e isolatamente nel ritorno».

A domanda del personale ferroviario il viaggiatore deve esibire il tagliando B della richiesta di riduzione vidimato dalla stazione di partenza.


Nel caso di viaggio effettuato dal cieco con l'accompagnatore il nome e cognome dell'accompagnatore indicato sulla richiesta di viaggio deve altresì essere annotato sul recapito di viaggio.

5. Identificazione personale. - Come documento di identità personale può essere ritenuta validi anche la tessera dell'Unione ciechi.


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