Circolare Ministeriale 10 settembre 1998, n. 383

Oggetto: Decreto interministeriale 28 luglio 1998, n. 334 assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno consolidati

Prot.n. 31243

Per aderire ad osservazioni formulate dal Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, nonché ad una più corretta applicazione dell’art.40, comma 3, della legge 449/1997, il decreto interministeriale n.334 del 28 luglio 1998 è stato modificato e integrato, con riferimento alla determinazione dei posti disponibili per assunzioni a tempo indeterminato del personale docente su posti di sostegno.
Considerato che a norma dell’art.40 sopracitato il consolidamento in organico di posti di sostegno esistenti nell’anno scolastico 1997-98 deve avvenire gradualmente e che l’entità dello stesso consolidamento deve risultare compatibile con gli obiettivi finanziari fissati dallo stesso art.40, le assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno, per l’anno scolastico 1998-99, debbono essere contenute nel limite della metà dell’incremento complessivo dei relativi organici provinciali attribuiti con la tabella D1 allegata al D.M. 24 luglio 1998, n.331, rispetto alle corrispondenti dotazioni per l’anno scolastico 1997-98; la quota-parte dell’incremento sopra specificato va distribuita per gradi di scuole, proporzionalmente alla consistenza dei rispettivi organici già definiti dalle SS.LL. o, se necessario, in relazione alle diverse esigenze accertate. Nel successivo anno scolastico potranno essere coperti, con assunzioni a tempo indeterminato, i posti di sostegno in organico rimasti disponibili, fino alla concorrenza del numero di posti previsto dal suddetto Decreto n.331.
Si allega copia del testo modificato del decreto in oggetto e si comunica, infine, che, sarà immediatamente trasmessa dal CED di questo Ministero una nuova prospettazione delle disponibilità di posti, ai fini sopra specificati.

IL MINISTRO

 


Decreto Interministeriale 28 luglio 1998, n. 334

di concerto con
il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e il Ministro per la funzione pubblica

Disposizioni sulla programmazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale direttivo, docente, educativo e A.T.A. anno scolastico 1998/99

VISTO l'art. 442, comma 4, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, che dispone la programmazione delle nuove nomine in ruolo;

VISTA la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica ed, in particolare, l'art.1, commi 70 e seguenti;

VISTA la Legge del 27 dicembre 1997 n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ed, in particolare, l'art.40;

VISTO il D.M. del 24 novembre 1994, n.334 e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre della scuola secondaria, coordinato nel testo di cui al D.M. 30 gennaio 1998 n. 39;

VISTO il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola, sottoscritto in data 4 agosto 1995;

VISTO il Decreto interministeriale n.330 del 24 luglio 1998;

VISTO il decreto ministeriale n.331 del 24 luglio 1998 e in particolare le disposizioni concernenti la determinazione degli organici del personale della scuola;

VISTO il CCDN concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il personale docente, educativo ed ATA stipulato in data 23 giugno 1998;

RILEVATA la necessità di definire per l'anno scolastico 1998/99 criteri e modalità per la programmazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, al fine di non coprire i posti dei quali non si preveda la permanenza nell'anno scolastico successivo per effetto dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto ministeriale in data 22 luglio 1998 relativo alla determinazione degli organici del personale della scuola;

RITENUTO di non poter considerare disponibili ai fini delle nuove assunzioni le eventuali cattedre e posti relativi ad insegnamenti soggetti a graduale esaurimento, in seguito alla progressiva attuazione del nuovo ordinamento degli studi negli istituti tecnici e professionali;

CONSIDERATO che i criteri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico e ausiliario sono in fase di revisione, ai sensi del comma 4 dell'art.40 della L.449/97.

CONSIDERATO che il processo di revisione di cui sopra, comporterà dall'a.sc. 1999-2000 un decremento delle dotazioni organiche del personale amministrativo tecnico ausiliario, non inferiore al 3% per tutti i profili, e, in particolare, per il profilo di assistente amministrativo nei circoli didattici non inferiore al 15%.

D E C R E T A

Art. 1

1.1 Per l'anno scolastico 1998/99 i posti disponibili per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei Capi d'istituto sono stabiliti, separatamente per ciascun grado di scuole, tenuto conto del numero dei posti rimasti vacanti dopo tutte le operazioni di trasferimento e passaggio, nonché degli effetti dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 2

2.1 Il contingente di cattedre e posti sui quali possono essere disposte nuove assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente viene fissato preliminarmente, per ciascun grado di scuola e ciascuna classe di concorso, nonché per tipo di posto direttamente dal Ministero attraverso il Sistema informativo.
Il Sistema porrà a confronto da una parte il numero complessivo delle cattedre e dei posti vacanti della dotazione organica, dall'altra il numero dei docenti titolari nella provincia.
L'individuazione del numero complessivo delle cattedre e posti vacanti della dotazione organica avverrà dopo l'effettuazione di tutte le operazioni di trasferimento e passaggio, ivi comprese quelle da disporre in attuazione della procedura di cui all'art. 482 del Decreto Legislativo 297/94 ed ai sensi delle CC.MM. n.215 del 23 giugno 1995 e n.260 del 18 aprile 1997.

Il numero massimo di posti disponibili per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da disporre per l'anno scolastico 1998/99 sarà definito mettendo a confronto le disponibilità come sopra accertate con quelle riferite all'anno scolastico successivo.

2.2 Per l'anno scolastico 1998/99, in attesa che si consolidi la situazione del personale delle classi di concorso maggiormente interessate all'attuazione dei nuovi curricula degli istituti di istruzione tecnica e professionale, pur in presenza di eventuali disponibilità di cattedre e posti relativi alla classe di concorso 75/A "Dattilografia e Stenografia", non saranno comunque effettuate nuove assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2.3 Entro i limiti dei contingenti determinati in conformità delle disposizioni impartite al precedente comma 1 le assunzioni avverranno sui posti che risultano effettivamente disponibili dopo l'effettuazione di tutte le operazioni di utilizzazione previste dal. CCDN, stipulato in data 23 giugno 1998, nell'ordine da esso stabilito.

2.4 Esclusivamente per i docenti vincitori di concorsi per esami e titoli, le cui graduatorie, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validità ai sensi della L.n.537/93 ai fini del recupero delle cattedre e posti accantonati al 1° settembre 1992, l'assunzione avrà luogo, fino alla concorrenza di tale numero dei posti, con precedenza rispetto alle operazioni di utilizzazione.

2.5 Le assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno, per l’anno scolastico 1998-99, debbono essere contenute nel limite della meta’ dell’incremento complessivo dei relativi organici provinciali attribuiti con la tabella D1 allegata al DM 24 luglio 1998, n.331, rispetto alle corrispondenti dotazioni per l’anno scolastico 1997-98; la quota-parte dell’incremento sopra specificato va distribuita per gradi di scuole, proporzionalmente alla consistenza dei rispettivi organici già definiti dai Provveditori agli Studi o, se necessario, in relazione alle diverse esigenze accertate. Nel successivo anno scolastico potranno essere coperti, con assunzioni a tempo indeterminato, i posti in organico rimasti disponibili, nella stessa entità complessiva stabilita per l’anno scolastico 1998-99.

2.6 Per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale educativo si applica il precedente comma, tenuto conto della prevedibile diminuzione del numero dei posti per effetto dei provvedimenti di riorganizzazione delle istituzioni educative disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.662.

Art. 3

3.1 Per le assunzioni nel profilo professionale di responsabile amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i posti disponibili sono stabiliti tenuto conto dei posti rimasti vacanti dopo le operazioni di mobilità, nonché‚ degli effetti dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica disposti ai sensi della legge n. 662/96 citata nelle premesse.

3.2 Per le assunzioni di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i responsabili amministrativi, il contingente dei posti sui quali possono essere disposte le suddette assunzioni, è fissato per ciascuna provincia, qualifica funzionale e profilo professionale, dal Ministero, attraverso il Sistema informativo, mettendo a confronto da una parte il numero dei posti in organico, determinati ai sensi dell'O.M.n.354 del 22 luglio 1996 e successive modifiche, e, dall'altra, l'entità del corrispondente personale titolare nella provincia.
Il numero massimo dei posti disponibili per le assunzioni nell'anno scolastico 1998/99 va, altresì, definito mettendo a confronto le disponibilità come sopra indicate, con le disponibilità previste per l'anno scolastico successivo.

3.3 Fermo restando il numero dei posti disponibili come definito ai sensi del comma 2, le assunzioni su posti di assistente amministrativo sono disposte con riguardo prioritario alle esigenze delle scuole e degli istituti di istruzione di istruzione secondaria; a tal fine le disponibilità nei circoli didattici possono restare scoperte fino il limite del 15 % della dotazione organica determinata in ciascun circolo per l'anno scolastico 1998/99.

3.4 Negli istituti di educazione che accolgono soltanto semi-convittori o semiconvittrici sono disponibili, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, i posti relativi ad attività da svolgere in orario antimeridiano e pomeridiano

Il presente decreto interministeriale sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTRO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA


ALLEGATO A - PERSONALE DOCENTE

A.1 - Si segnala che, per quanto concerne i concorsi per soli titoli, l'anno scolastico 1998/99 rappresenta il 3° anno di validità delle graduatorie formulate a seguito dei concorsi banditi nel 1996.
Per quanto riguarda i concorsi per titoli ed esami relativi alle scuole di istruzione secondaria di I e II grado, si segnala che la validità delle graduatorie è stata prorogata dalla L. 27 dicembre 97 n. 449 art.40, comma 11.
Pertanto, le assunzioni del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato avverranno, per l'anno scolastico 1998/99, per entrambe le graduatorie (titoli ed esami e soli titoli) ove non esaurite.

A.2 - Partendo dal numero delle cattedre e posti vacanti dopo le operazioni di trasferimento e passaggio il Sistema Informativo perverrà a determinare, applicando i criteri previsionali individuati nel Decreto Interministeriale allegato, il numero massimo di posti disponibili per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da disporre per l'anno scolastico 1998/99, mettendo a confronto le disponibilità così accertate con quelle riferite all'anno scolastico successivo.
Tale numero potrà essere incrementato o diminuito direttamente dalle SS.LL. mediante la tempestiva effettuazione delle rettifiche dei trasferimenti e, in particolare, quelle che comportano movimenti interprovinciali ovvero passaggi ad altro ruolo o altra classe di concorso, ivi compresi i passaggi da disporre sulla base delle graduatorie d'istituto o provinciali ai sensi delle CC.MM. n.215 del 23 giugno 1995 e n.260 del 18 aprile 1997.
Eventuali ulteriori disponibilità che si vengano a determinare successivamente all'acquisizione dei dati da parte del Sistema informativo (ad es. per effetto di nomina a preside, in altro ruolo o altra classe di concorso di personale docente), comporteranno un ulteriore incremento del numero massimo di assunzioni da parte delle SS.LL. medesime.

A.3 - Nel limite massimo del contingente come sopra determinato i Provveditori agli Studi effettueranno le assunzioni sui posti che restano disponibili per l'intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione previste dai contratti collettivi decentrati provinciali.

A.4 - Il numero dei posti che possono essere conferiti per assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dopo aver detratto i posti da recuperare a favore dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami le cui graduatorie risultino approvate successivamente al 31 agosto 92, ovviamente nel limite del numero dei posti a suo tempo accantonati; sarà ripartito a metà tra i vincitori dei concorsi per titoli ed esami e quelli dei concorsi per soli titoli.

A.5 - Qualora il contingente complessivo per l'anno scolastico 1998/99 sia un numero dispari, troverà applicazione, come negli anni scolastici precedenti, il principio dell'alternanza.
Tale principio va inteso nel senso che l'arrotondamento per eccesso riguarderà il contingente che, nell'ultimo anno scolastico in cui per la stessa classe di concorso siano state disposte nomine in numero dispari, si sia proceduto all'arrotondamento per difetto.

A.6 - A norma dell'art. 461 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, non si dà luogo a spostamenti di personale docente dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, pertanto, dopo tale data, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che venisse individuato come destinatario di nuovo contratto di lavoro in altra provincia, in altro ruolo o in altra classe di concorso non potrà spostarsi, ma resta salva la facoltà di opzione con effetto dall'anno scolastico successivo.
Lo stesso principio si applica anche al personale docente con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata annuale.
Il personale docente con rapporto a tempo determinato che si trovi in servizio su posto disponibile sino al termine delle attività didattiche e con trattamento economico intero raggiungerà la sede indicata nel contratto a tempo indeterminato il 1° luglio 1999.

A.7 - Per quanto concerne l'ordine e le modalità da seguire nelle operazioni di assunzione con contratto a tempo indeterminato si confermano le disposizioni impartite con la C.M. n.240 del 4 agosto 1993, facendo presente tuttavia che l'assegnazione della sede definitiva ai docenti assunti nell'anno scolastico 1998/99 avverrà nel corso delle operazioni di trasferimento relative all'anno scolastico 1999/2000.

A.8 - Come già precisato nelle annuali Circolari Ministeriali sulle nomine in ruolo, si ribadisce che per i docenti già di ruolo nel decorso anno scolastico ai quali non sia stato possibile assegnare la sede definitiva per mancanza di posti disponibili, tale assegnazione avverrà d'ufficio su posti di dotazione organica provinciale, in soprannumero rispetto al contingente delle dotazioni medesime.

A.9 - Si confermano le disposizioni impartite nella citata circolare n.240/93 per quanto concerne l'assegnazione sui posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado.
Con l'occasione si rammenta che l'obbligo di permanenza per un quinquennio sui posti di sostegno previsto per i docenti dell'istruzione materna, elementare e secondaria di I grado, è esteso ai docenti della scuola secondaria di secondo grado ed artistica.

A.10 - I Provveditori agli studi consentiranno a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli la presentazione immediata e, comunque, in tempo utile rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato da disporre per l'anno scolastico 1998/99, dei diplomi di specializzazione richiesti per la nomina sui posti di tipologia speciale delle scuole materne ed elementari e sui posti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado acquisiti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi.
Per l'aggiornamento, o nel caso della scuola elementare, la costituzione, ex novo, degli elenchi già formati a seguito delle disposizioni dettate con O.M. 230/92, prorogate con O.M. 258/93, così come per le modalità di utilizzazione degli stessi, si richiamano, per quanto compatibili, le analoghe disposizioni diramate con O.M. 347 del 18 luglio 1996 per il concorso a cattedre per soli titoli.


ALLEGATO B - PERSONALE EDUCATIVO

B.1 - Le direttive operative impartite con il presente decreto interministeriale si applicano, in quanto compatibili, anche al personale educativo.
Al fine, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni contenute all'art.2, dell'allegato decreto interministeriale, i Provveditori agli Studi dovranno effettuare direttamente, sulla base dei dati in loro possesso, la previsione delle disponibilità, tenuto conto dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica, disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Effettuate tali previsioni il contingente dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato da disporre per l'anno scolastico 1998/99 sarà definito sottraendo al numero dei posti che risultano vacanti dopo le operazioni di mobilità il numero dei posti dei quali si preveda la soppressione per l'anno scolastico 1999/2000.


ALLEGATO C - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

C.1 - Il Sistema informativo determinerà il numero massimo delle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato che possono essere disposte in applicazione dell'art.442, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a norma del decreto interministeriale a cui è accluso questo allegato, in relazione al numero di posti che risultano vacanti dopo l'effettuazione delle operazioni di trasferimento e di mobilità professionale, dei quali sia prevista la disponibilità` anche per l'anno scolastico 1999/2000, mettendo a confronto le disponibilità accertate con quelle riferite all'anno scolastico successivo nonché, tenendo conto della diminuzione del numero delle classi per effetto dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica, disposti ai sensi della legge 23.12.1996, n. 662.

C.2 - Il numero massimo di posti disponibili per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato potrà essere incrementato o diminuito direttamente dai Provveditori agli studi. mediante la tempestiva effettuazione delle rettifiche dei trasferimenti in particolare quelle che comportano trasferimenti interprovinciali, e potrà essere integrato da ulteriori eventuali disponibilità che si vengano a determinare successivamente all'acquisizione dei dati da parte del Sistema informativo (ad esempio: posti resisi disponibili per nomina in altro profilo).

C.3 - Per ciascuna qualifica e profilo professionale i Provveditori agli Studi procedono preliminarmente alle eventuali riammissioni in servizio ed ai passaggi ex art. 200 T.U. n. 3/57, da disporre in numero non superiore al 10% delle disponibilità.

C.4 - Nel limite delle disponibilità determinate ai sensi dei precedenti commi, i Provveditori agli studi effettueranno assunzioni solo sui posti che restano disponibili per l'intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione previste dai contratti collettivi decentrati provinciali.

C.5 - Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 1998 va assegnata una sede provvisoria.
L'assegnazione della sede definitiva avverrà nel corso delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 1999/2000.

C.6 - In caso di contrazione del numero di posti accantonati, la riduzione complessiva è ripartita fra le diverse procedure concorsuali, secondo le percentuali fissate dalla legge.

C.7 - Nessuna riduzione dovrà, invece, essere apportata ai posti accantonati per le assunzioni ai sensi dell'art. 556 del Decreto Legislativo n.297/94, salvo che i posti in diminuzione non superino il numero di quelli accantonati per i concorsi ordinari e riservati.
In tal caso, per la parte di posti in decremento che ecceda quelli accantonati per i concorsi, si procederà ad una riduzione delle disponibilità per le assunzioni obbligatorie senza concorso mediante ripartizione del decremento, in proporzione alle rispettive aliquote fissate dalla legge.

C.8 - Responsabili Amministrativi (seconda qualifica funzionale ex quinta)
I posti di dotazione relativi ai concorsi riservati per i responsabili amministrativi riferiti al biennio 1994/95-1995/96 saranno assegnati purché le relative graduatorie siano state approvate in via definitiva entro il 31 agosto 1998.
Si rammenta inoltre che rimangono accantonati i posti relativi al concorso riservato (ancora da indire) riferiti al biennio 1996/97 - 1997/98.
Dal numero dei nuovi posti disponibili per l'anno scolastico 1998/99, come sopra determinato i Provveditori agli studi provvederanno a detrarre la percentuale del 30% da accantonare a favore dei concorsi riservati ancora da indire.
Il rimanente 70% verrà a sua volta ripartito nella misura del 50% tra i concorsi per esami e titoli e concorsi per soli titoli secondo le disposizioni di cui all'art. 551 del Decreto Legislativo 16.4.94 n. 297.
Per quel che riguarda il concorso per esami e titoli si segnala che la validità della graduatoria - già prorogata per l'anno scolastico 1997/98- relativa al concorso bandito con D.M. 14.12.1992 è estesa all'anno scolastico 1998/99, ai sensi dell'art. 40, comma 11 della legge 27 dicembre 1997, n.449, pertanto i posti disponibili nella percentuale anzidetta saranno assegnati alla graduatoria in argomento (ove non esaurita).
Per quanto concerne il concorso per soli titoli il contingente dei posti per l'anno scolastico 1998/99 sarà assegnato in base alla graduatoria del concorso indetto con D.M. 8. maggio 1997, (riferito al triennio 96/99).

C.9 - Assistenti Amministrativi ed equiparati (terza qualifica funzionale, ex quarta)
Per quanto concerne i posti di dotazione dei concorsi riservati degli assistenti amministrativi ed equiparati riferiti al biennio 1994/95 - 1995/96 essi saranno assegnati purché le relative graduatorie siano state approvate in via definitiva entro il 31 agosto 1998.
Rimangono accantonati i posti relativi al concorso riservato (ancora da indire) per il biennio 1996/98.
Dal numero dei nuovi posti disponibili per l'anno scolastico 1998/99, come sopra determinato, i Provveditori agli studi detrarranno la percentuale del 40% da destinare a favore dei concorsi riservati da indire.
Per gli assistenti tecnici il predetto accantonamento avverrà, con riferimento alle diverse aree professionali individuate all'atto dell'emanazione del concorso.
Sul rimanente 60% i Provveditori agli studi effettueranno le assunzioni a tempo indeterminato, secondo l'ordine della graduatoria permanente formulata ai sensi dell'art.554 del decreto legislativo n.297/94 dopo aver calcolato il numero dei posti da destinare all'assunzione dei beneficiari delle leggi n. 482/68 e n. 958/86, secondo le disposizioni di cui all'art. 556 del Decreto Legislativo n.297/94, in mancanza dei quali i posti come sopra calcolati, sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria permanente di cui sopra.
I Provveditori agli studi, nel caso degli assistenti amministrativi effettueranno le assunzioni a tempo indeterminato, assicurando la completa copertura dei posti nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, mentre nei circoli didattici effettueranno le assunzioni, tendenzialmente, fino a coprire l'ottantacinque per cento della dotazione organica determinata per ciascun circolo.

C.10 - Collaboratori Scolastici ed equiparati (quarta qualifica funzionale, ex terza)
Sulle disponibilità come sopra individuate, i Provveditori agli studi, effettueranno le assunzioni a tempo indeterminato secondo l'ordine della graduatoria permanente, relativa al rispettivo profilo professionale, vigente, all'atto dell'effettuazione delle assunzioni, dopo aver accolto le domande di assunzione nel profilo dei collaboratori scolastici presentate da modelli viventi, ai sensi dell'art.275, comma 7 del decreto legislativo n.297/94 e dopo aver detratto il numero dei posti da destinare all'assunzione dei beneficiari delle leggi n.482/68 e n.958/86 in mancanza dei quali i posti verranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria permanente di cui sopra.
Negli istituti di educazione che accolgono soltanto semiconvittori e/o semiconvittrici, non si considerano disponibili, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, i posti (custodi, guardarobieri, aiutanti cuochi), ancorché previsti dalla corrispondente dotazione organica, relativi ad attività da svolgere in orario serale e notturno o a funzioni connesse alla presenza di convittori e convittrici.

C.11 - Ordine Delle Operazioni
1 - Assegnazione della sede di titolarità Sulle disponibilità, fatti salvi gli accantonamenti disposti per le procedure concorsuali non ancora concluse al 31 agosto 1998, o da indire, si procede, prima delle utilizzazioni del personale in soprannumero, all'assegnazione della sede di titolarità - nell'ordine -al seguente personale:

2 - Assegnazione della sede provvisoria
La sede provvisoria assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dagli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 e successivamente a: