Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460
(in GU 7 giugno 1999, n. 131)

Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all’insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica

Il Ministro della Pubblica Istruzione
di concerto con
Il Ministro per la Funzione Pubblica
e
Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

Decreta

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 4, comma 2, che stabilisce che le università provvedono alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie con specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi presso le quali si consegue un diploma di abilitazione all’insegnamento;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 400, comma 12, che stabilisce che fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 341/1990, i candidati che abbiano superato le prove dei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, conseguono l’abilitazione all’insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti; l’art. 316, comma 2, che prevede che fino alla prima applicazione dell’art. 9, della legge n.341, citata si applicano le disposizioni dell’art. 325;
gli articoli 67, comma 6 e 325, comma 1, che stabiliscono per il personale assistente educatore degli istituti statali per sordomuti e per non vedenti, nonché per il personale direttivo, docente ed educativo impegnato nell’attività di sostegno ad alunni in situazione di handicap il possesso di apposito titolo di specializzazione;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 95;

Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1998, recante i criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria, i cui articoli 3, comma 6, e 4, comma 8, in particolare prevedono, all’interno dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e della scuola di specializzazione, lo svolgimento di specifici corsi aggiuntivi attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap per gli allievi che richiedono il diploma di laurea o di specializzazione anche ai fini dell’ammissione ai concorsi per l’attività didattica di sostegno;

Considerato che nell’anno accademico 1998-1999 sono avviati i corsi di laurea in scienze della formazione primaria e istituite le scuole di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria;

Considerato che i corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento secondario presso le predette scuole di specializzazione inizieranno diffusamente nell’anno accademico 1999-2000;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, con il quale sono state adottate le norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1, comma 8, che, integrando l’art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, stabilisce che con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro sono adottate norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola secondaria;

Visto l'ordine del giorno accolto dal Governo in sede di esame dell'atto Senato n. 932, con il quale si impegna il Governo stesso ad indire un corso di specializzazione per gli assistenti educatori non di ruolo presso i convitti per sordomuti e per non vedenti;

Ritenuta la necessita' di assicurare, nella fase transitoria, la formazione degli insegnanti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazioni di handicap, con assegnazione alle scuole di docenti specializzati, ivi compresa la formazione del personale educativo presso i convitti nazionali per sordomuti e non vedenti;

Decreta

Articolo 1

A partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1 maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Articolo 2

Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'art. 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso.

Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.

Articolo 3

Nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari.

Articolo 4

Fino a quando in una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento, è ammessa la partecipazione al relativo concorso di candidati anche non abilitati. A tal fine se il numero di domande presentate per una classe di concorso a cattedre, per titoli ed esami, risulti inferiore al triplo rispetto alla previsione dei posti da conferire alle nomine nel periodo di vigenza delle graduatorie del concorso, i termini per la presentazione delle domande vengono riaperti ammettendo al concorso stesso anche gli aspiranti privi di abilitazione, purché in possesso di una laurea che consenta l'accesso all'abilitazione corrispondente.

Articolo 5

Per i candidati di cui agli articoli 2 e 4, ammessi a partecipare ai concorsi senza il possesso del titolo di abilitazione, la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all'insegnamento.

Articolo 6

Limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia, fino a quando non vi sarà disponibilità di personale docente munito di titolo di specializzazione per il sostegno conseguito nel corso di laurea e nella scuola di specializzazione, e quindi rispettivamente fino agli anni accademici 2001-2002 e 2000-2001, è consentita alle università, anche in regime di convenzione con enti o istituti specializzati di cui all'art. 14, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'istituzione e l'organizzazione dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno alle classi, in presenza di alunni in situazione di handicap, ivi compresi i corsi biennali per gli assistenti educatori dei convitti statali per sordomuti e non vedenti, in modo tale che i corsi di specializzazione si concludano entro i predetti anni accademici.

Articolo 7

E' consentito ai provveditori agli studi, in regime di convenzione con le università e limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia, di istituire corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno destinati al personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I criteri per l'accesso ai corsi del predetto personale in servizio, sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.



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