BOZZA DI REGOLAMENTO

SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE

ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Bozza soggetta alle modifiche che scaturiranno dagli incontri con le organizzazioni sindacali, dall’acquisizione dei prescritti pareri e dalla consultazione generale col mondo della scuola che sarà attivata sulla rete intranet del Ministero a partire dal 21 gennaio 2000

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota...

ADOTTA

il seguente regolamento

 

TITOLO I
GESTIONE FINANZIARIA

Capo I
PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE

Art. 1
(Finalità e principi)

1. Il presente decreto detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

2. Le risorse assegnate dallo Stato costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell’articolo 21, comma 5 della legge n. 59 del 1997 e dell’articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.

3. La gestione finanziaria e amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di cassa, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità e dell’equilibrio finanziario. Sono vietate le gestioni fuori bilancio.

4. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma di cui all’articolo 2 l’ufficio scolastico competente provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziare, fatte salve le possibili integrazioni conseguenti all’approvazione della legge di bilancio.

Art. 2
(Anno finanziario e programma annuale)

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. L’attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un programma annuale deliberato dal Consiglio di istituto entro il 20 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, su proposta del dirigente scolastico, di seguito denominato "dirigente", presentata, con apposita relazione, entro il 31 ottobre. Nella relazione sono individuati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell’offerta formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui al comma 4, e quelli dei precedente due esercizi finanziari.

3. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza, la dotazione finanziaria assegnata per le esigenze del funzionamento amministrativo-didattico generale, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare e l’entità del fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5 per cento della dotazione ordinaria, e sono evidenziate le partite di giro riferite al complesso dei progetti..

4. Per ogni progetto compreso nel programma è predisposta una scheda illustrativa finanziaria, allegata al programma stesso, nella quale sono indicati l’arco temporale nel quale l’iniziativa deve essere realizzata, i beni e i servizi da acquistare e l’entità della spesa.

5. Nel caso di progetti da realizzare in un arco temporale più lungo dell’anno finanziario il singolo progetto deve indicare la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all’andamento attuativo del progetto.

6. L’approvazione del programma comporta autorizzazione al pagamento delle spese ivi previste.

7. Il programma è affisso all’albo dell’istituzione scolastica ed inviato per conoscenza al collegio dei revisori entro il 31 dicembre.

Art. 3
(Modifiche al programma)

1. Il Consiglio di istituto, con deliberazione motivata e con la procedura prevista dall’articolo 2, comma 2, può apportare modifiche al programma in relazione all’andamento del funzionamento amministrativo didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti. Il consiglio comunque verifica, entro e non oltre il mese di luglio, lo stato di attuazione del programma al fine delle modifiche che si rendano necessarie.

Capo II
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Art. 4
(Attività gestionale)

1. Spetta al dirigente la realizzazione del programma nell’esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui all’articolo 25-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59.

2. Il dirigente imputa le spese al funzionamento amministrativo didattico generale e ai progetti cui si riferiscono, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilità riferite agli specifici progetti, secondo le codifiche stabilite nella modulistica di cui all’articolo 24. A tal fine e al fine di consentire l’esercizio delle funzioni di controllo, le schede di cui all’articolo 2, comma 4 sono costantemente aggiornate a cura del responsabile del progetto con riferimento allo stato di attuazione e di andamento del progetto stesso e dal direttore con riferimento alle spese sostenute.

3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l’impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente può ordinare la spesa eccedente nel limite massimo del 10% della dotazione originaria attingendo al fondo di riserva, salvo comunque ratifica della modifica del programma da parte del Consiglio di istituto nel termine di trenta giorni dall’ordinazione della spesa.

4. Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali è responsabile il direttore dei servizi generali ed amministrativi, di seguito denominato "direttore".

Art. 5
(Esercizio provvisorio)

1. Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato dal Consiglio di istituto prima dell’inizio dell’esercizio cui lo stesso si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provvisoria nei limiti delle spese necessarie per la prosecuzione dei progetti già avviati e, nel limite di un dodicesimo, della spesa sostenuta nell’esercizio precedente per il funzionamento didattico amministrativo generale. Qualora il programma non sia stato approvato entro 60 giorni dall’inizio dell’esercizio il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale nomina un commissario ad acta che provvede al predetto adempimento entro un termine prestabilito.

Art. 6
(Riscossione delle entrate)

1. Le entrate sono riscosse dall’istituto di credito che gestisce il servizio di cassa a norma dell’articolo 12, previa emissione di reversali d’incasso da parte dell’istituzione scolastica.

2. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura da versarsi dagli alunni è effettuata mediante il servizio dei conti correnti postali ovvero, in forma collettiva, mediante versamento diretto all’istituto cassiere, corredato della distinta. Per somme aventi la stessa causale il versamento può essere fatto a mezzo di bonifico bancario.

3. Nella convenzione di cui all’articolo 12 è previsto che l’istituto cassiere non può rifiutare la riscossione di somme destinate all’istituzione scolastica ancorchè non siano state emesse le relative reversali, salvo a richiedere, subito dopo la riscossione, la regolarizzazione contabile all’istituzione scolastica. Nel caso di versamenti a mezzo di bonifico bancario di cui al comma 2 l’istituto cassiere trasmette, nel termine stabilito nella convenzione di cui all’articolo 12, l’elenco dei versamenti ai fini della emissione della relativa reversale.

4. Le somme versate su conto corrente postale sono trasferite, alla fine di ogni trimestre, sul conto corrente bancario presso l’istituto cassiere. Sul predetto conto corrente postale non possono essere ordinati pagamenti.

5. Le eventuali somme pervenute direttamente all’istituzione scolastica sono versate tempestivamente all’istituto cassiere mediante emissione delle relative reversali d’incasso, anche cumulative.

Art. 7
(Emissione delle reversali d’incasso)

1. Le reversali sono firmate dal dirigente o dal direttore da lui delegato. Il loro contenuto è il seguente:

a) l’ordine rivolto all’istituto cassiere di incassare una certa somma di denaro;

il numero progressivo e la data di emissione; l’importo in cifre e lettere della somma da riscuotere e la sua provenienza contraddistinta da apposito codice; la causale della riscossione; il nome ed il cognome o la denominazione del debitore.

Art. 8
(Liquidazione della spesa ed ordinazione dei pagamenti)

1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell’esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal direttore previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

2.I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti sull’istituto cassiere e firmati dal dirigente o dal direttore da lui delegato.

3. I pagamenti effettuati a mezzo della carta di credito sono immediatamente contabilizzati. Il direttore provvede al relativo riscontro entro 15 giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto.

4. Il contenuto dei mandati è il seguente:

a) l’ordine rivolto all’istituto cassiere di pagare una determinata somma di denaro ad una persona o ente;

il numero progressivo e data di emissione; l’importo in cifre e in lettere della somma da pagare; la causale del pagamento; i dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della persona abilitata a rilasciare quietanza; il progetto al quale la spesa si riferisce; la codifica della spesa come prevista nella modulistica di cui all’articolo 24;

nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni fondamentali e accessorie, l’indicazione delle ritenute che su di esse gravano.

Art. 9
(Conservazione e documentazione dei mandati)

1. Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi il mandato è corredato altresì dai documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e dalle relative fatture.

2. Sulle fatture riguardanti l’acquisto di beni soggetti ad inventario è annotata l’avvenuta presa in carico con il numero d’ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse è inoltre allegato il verbale di collaudo redatto a norma dell’articolo 30.

3. La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di cinque anni.

Art. 10
(Modalità di estinzione dei mandati)

1. I mandati sono estinti di norma, con spese a carico del creditore, mediante:

2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro e la firma dell’istituto cassiere.

Art. 11
(Verifiche)

1. Il direttore verifica lo stato di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese. Egli ha l’obbligo di segnalare al dirigente le situazioni che possono pregiudicare il mantenimento dell’equilibrio finanziario della gestione.

2. Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, sono conservati e ordinati per progetti e per il funzionamento amministrativo-didattico generale presso l’ufficio di segreteria delle singole istituzioni.

CAPO III
SERVIZI DI CASSA

Art. 12
(Affidamento del servizio)

1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di titoli pubblici, anche esteri e privati, di proprietà dell’istituzione scolastica, è affidato ad un unico istituto di credito mediante apposita convenzione stipulata dal dirigente alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e passivi e le spese di tenuta conto, sulla base di uno schema tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Resta salva la possibilità di stipulare contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie a norma dell’articolo 43.

Art. 13
(Fondo per le piccole spese)

1. Alle piccole spese si provvede col fondo che a tal fine viene anticipato, al direttore dal dirigente nel limite stabilito dal Consiglio di istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposito mandato in partite di giro.

2. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il direttore presenta al dirigente le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo-didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell’esercizio finanziario

3. Il direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite con il registro delle piccole spese di cui all’articolo 23, comma, 1, lettera d).

Capo IV
CONTO CONSUNTIVO

Art. 14
(Conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo si compone della situazione di cassa, della situazione patrimoniale e del prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera, nonché di un prospetto sintetico dei risultati economici della gestione.

2. La situazione di cassa espone i risultati della gestione finanziaria, anche in relazione all’attuazione dei progetti previsti dal programma annuale ed evidenzia la consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell’anno ed il saldo alla chiusura dell’esercizio.

3. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio ed al termine dell’esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell’esercizio ed il totale delle somme non utilizzate nel corso dell’esercizio ma che restano comunque vincolate alla realizzazione dei progetti in corso.

4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d’opera, l’entità complessiva della spesa e la sua articolazione in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.

5. Il conto consuntivo, è predisposto dal direttore entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all’esame del collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa che espone l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i suoi risultati in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all’approvazione del Consiglio di istituto.

6. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal collegio dei revisori dei conti è trasmesso, entro il 15 maggio, all’ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, e del programma annuale, con relative variazioni e delibere, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 60 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell’ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.

10. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell’istituzione scolastica e pubblicato all’albo della medesima istituzione.

Art. 15
(Aziende agrarie e aziende speciali)

1. La gestione dell’azienda agraria o speciale annessa all’istituzione scolastica costituisce uno specifico progetto del programma annuale, del quale il programma stesso indica riassuntivamente le entrate, le spese, comprensive dei costi di cui al comma, e le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo.

2. La predetta gestione, deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità, pur soddisfacendo alle esigenze pratiche e dimostrative con particolare riferimento all'insegnamento di tecniche della gestione aziendale e della contabilità agraria.

3. La relazione di cui all’articolo 2, comma 2 deve indicare, in particolare: l’indirizzo economico produttivo; gli obiettivi che si intendono perseguire; le attività didattiche che possono svolgersi con l’utilizzazione delle superfici e delle risorse umane e strumentali dell’azienda, con i relativi costi; le entrate e le spese complessive che l’azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell’azienda o dalle disponibilità di cassa dell’istituzione scolastica necessarie per conseguirlo. La dimostrazione delle entrate e delle spese è resa nella scheda illustrativa finanziaria da predisporre a norma dell’articolo 2, comma 4.

4. La direzione dell’azienda agraria spetta di norma al dirigente scolastico. Qualora ricorrano speciali circostanze la direzione dell’azienda può essere affidata, dal dirigente, ad un docente particolarmente competente, che sottopone all’approvazione del dirigente stesso le proposte riguardanti l’indirizzo produttivo e la gestione economica.

5. Al fine di non compromettere il perseguimento dei criteri di gestione di cui al comma 2 l’attività didattica, che può riferirsi a tutte le attività produttive dell’azienda, si svolge, di norma, su una superficie limitata dell’azienda stessa, predeterminata dal dirigente. Gli eventuali utili rinvenienti dalla predetta attività sono destinati, nell’ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche. Qualora le stesse attività non producano utili, i relativi costi sono coperti con le disponibilità di cassa dell’istituzione scolastica.

6. Le scritture contabili dell’azienda sono distinte da quelle dell’istituzione scolastica e sono tenute con il metodo della partita doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari. In relazione alle dimensioni ed alle capacità produttive dell’azienda può essere aperto, presso l’istituto di credito che gestisce il servizio di cassa dell’istituzione scolastica a norma dell’articolo 12, un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell’azienda.

7. L’utile prodotto dall’azienda, accantonato in un apposito fondo dello stato patrimoniale, è destinato, nell’ordine, alla copertura di eventuali perdite di gestione, anche di successivi esercizi, a spese di investimento, al finanziamento di progetti dell’istituzione scolastica.

8. Ove non sia possibile provvedere a norma del comma 7 la perdita di gestione può essere coperta, previa delibera del consiglio di istituto, mediante prelevamento dalle disponibilità di cassa dell’istituzione scolastica, sempre che ciò non comprometta la realizzazione dei progetti e delle altre attività previsti dal programma annuale e salvo reintegro con i successivi utili dell’azienda. Qualora la perdita di gestione sia dovuta a permanenti e non rimuovibili cause strutturali dell’azienda il consiglio di istituto deve valutare l’opportunità della chiusura dell’azienda stessa, con la destinazione delle relative attrezzature alle attività didattiche.

9. Il rendiconto dell’azienda deve dare la dimostrazione della gestione finanziaria, nonché dei risultati economici conseguiti nell’anno. Il rendiconto si compone dello stato patrimoniale e del conto economico. Al rendiconto dell’azienda agraria sono allegati: a) un prospetto del movimento nella consistenza del bestiame; b) un prospetto riassuntivo del movimento delle derrate e scorte di magazzino; c) una relazione illustrativa del responsabile dell’azienda sui risultati conseguiti. Al rendiconto dell’azienda speciale sono allegati la relazione illustrativa di cui alla lettera c) del precedente periodo ed un prospetto sulla consistenza dei prodotti finiti ed in corso di lavorazione.

10. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per i produttori agricoli che svolgono le attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 16
(Attività e servizi per conto terzi)

1. I laboratori delle istituzioni scolastiche, sulla base di motivazioni didattiche, di studio e di ricerca, possono essere utilizzati ed organizzati per lo svolgimento di attività e servizi per conto di terzi. Le predette attività e servizi sono specificamente indicate nel programma annuale come specifico progetto, la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le entrate e le uscite e per il quale la relazione di cui all’articolo 2, comma 2, deve indicare i criteri di amministrazione e le modalità di gestione.

2. Le predette attività e servizi sono oggetto di gestione economica separata da quella dell’istituzione scolastica. La gestione deve riservare, a favore dell’istituzione scolastica, una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature nonché le eventuali eccedenze. I movimenti finanziari (entrate ed uscite) sono rilevati in specifiche voci di entrata e di uscita della contabilità dell’istituzione scolastica, che devono risultare a pareggio.

3. Le prestazioni d’opera intellettuale e le altre prestazioni d’opera, fuori del normale orario di servizio, sono retribuite. Nel programma sono indicate le modalità di scelta degli operatori ed i compensi normalmente attribuibili in relazione al tipo di attività ed all’impegno temporale richiesto. Per le prestazioni d’opera intellettuale si possono prevedere compensi differenziati a seconda che si tratti di attività operative o di studio e ricerca.

4. Per le attività previste dal presente articolo, sono dovuti i tributi nella misura e con le modalità previste dall’ordinamento tributario.

Art. 17
(Istituzioni scolastiche con attività convittuale)

1. La gestione delle attività convittuali costituisce specifico progetto del programma annuale da realizzare di norma con le entrate ad esso finalizzate. Il programma annuale è corredato da una scheda finanziaria illustrativa delle varie entrate e spese relative al funzionamento delle attività.

2. La gestione delle attività convittuali è improntata al principio della economicità e dell’utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.

3. In caso di squilibri finanziari della gestione dell’attività convittuale che persistano per più di tre esercizi finanziari, l’istituzione scolastica, previa consultazione con l’ente locale di riferimento, pone fine all’attività, destinando le strutture ad un utilizzo economico produttivo.

4. Al fine della gestione ottimale delle strutture e di una maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il normale funzionamento delle attività istituzionali, l’istituzione può svolgere attività e servizi per conto terzi a norma dell’articolo 16, commi 1 e 2, primo periodo. Gli utili di gestione sono destinati a ridurre la retta dei convittori nonché a coprire la quota di spese generali imputabile a dette attività e servizi, comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature.

TITOLO II
GESTIONE PATRIMONIALE

Capo V
BENI E INVENTARI

Art. 18
(Beni)

1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.

2. I beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti locali, sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche e per essi si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.

Art. 19
(Inventari)

1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine cronologico con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l’indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione , il valore e la eventuale rendita.

2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.

3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i valori mobiliari.

4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che per l’uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.

5. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalità previste dal regolamento dell’istituzione, i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe.

6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell’inventario di riferimento.

7. L’inventario è tenuto e curato dal direttore, che assume le responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22.

8. Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di istituto. L’operazione deve risultare da apposito verbale.

9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.

Art. 20
(Valore di beni inventariati)

1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall’istituzione scolastica al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell’istituto; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.

2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione dell’inventario se il prezzo è inferiore al valore nominale o al loro valore nominale qualora il prezzo sia superiore, con l’indicazione della rendita e della relativa scadenza.

Art. 21
(Eliminazione dei beni dell’inventario)

1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore o reso inservibile all’uso è eliminato dall’inventario, previa autorizzazione del dirigente scolastico, con provvedimento del direttore, nel quale deve essere indicato l’eventuale obbligo di reintegro a carico dei responsabili.

2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione di cui all’articolo 47, comma 1, nel caso di materiale reso inservibile all’uso.

Art. 22
(Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine)

1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente interessato che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L’operazione dovrà risultare da apposito verbale.

2. Qualora più docenti debbano valersi delle stesse collezioni o dei vari laboratori la direzione è attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall’incarico, provvede alla riconsegna, al dirigente, del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.

TITOLO III
SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA’INFORMATIZZATA

Art. 23
(Scritture contabili )

1. I documenti contabili obbligatori sono:

2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali.

3. I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da pagine numerate, munite del timbro dell’istituzione e siglate dal dirigente. A chiusura dell’esercizio il dirigente attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono composti.

Art. 24
(Modulistica e contabilità informatizzata)

1. Il Ministero della pubblica istruzione stabilisce i modelli necessari per assicurare l’omogeneità dei sistemi di gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio dei dati relativi alla gestione e all’andamento dei flussi finanziari e di rilevazione dei costi.

2. Il Ministero della pubblica istruzione predispone, nell’ambito del proprio sistema informativo, un pacchetto applicativo, coerente con la modulistica di cui al comma 1, per la tenuta con tecnologie informatiche, della contabilità delle istituzioni scolastiche, in collegamento con l’amministrazione scolastica (e con i revisori). Con l’uso del predetto pacchetto le istituzioni scolastiche, con registrazioni che sono ridotte all’essenziale, possono produrre, in particolare:

3. Il pacchetto può essere utilizzato anche per ottenere l’elenco dei fornitori di beni e servizi, con l’indicazione dei relativi crediti e debiti; i flussi di cassa distinti per tipologia di entrata e di spesa; l’analisi delle spese distinte per tipologia Esso contiene meccanismi di segnalazione automatica di anomalie e disfunzioni che consentono anche interrogazioni mirate dall’esterno da parte dei revisori.

4. Il pacchetto, che è costantemente aggiornato, è accompagnato da un manuale per la sua utilizzazione guidata, eventualmente compreso nel pacchetto stesso, con illustrazione di tutte le procedure e dei prodotti che possono essere ottenuti.

5. La contabilità in partita doppia utilizzata dalle aziende agrarie e dalle aziende speciali può essere tenuta con programmi liberamente acquistati sul mercato.

TITOLO IV
ATTIVITA’ NEGOZIALE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 25
(Capacità negoziale)

1. Le istituzioni scolastiche, per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni.

2. Nell’ambito dell’autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata.

3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio. Il presente comma non si applica alle spese di cui all’articolo 13.

4. E’ fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 35.

Art.26
(Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)

1. Il dirigente ha la rappresentanza legale dell’istituto ed esercita i poteri di gestione, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dalla legge, nel rispetto del programma annuale e dei compiti educativi e formativi dell’istituto, nonché della sua immagine.

2. Il dirigente può delegare lo svolgimento di parte o di tutte le attività negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell’articolo 25 bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il dirigente, nello svolgimento dell’attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del direttore.

4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto particolari competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività negoziali, il dirigente, nei limiti di compatibilità di spesa, può avvalersi dell’opera di esperti esterni.

Art.27
(Poteri del Consiglio di istituto)

1. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative:

a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;

b) alla costituzione di fondazioni;

c) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;

d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;

e) all’adesione a reti di scuole e consorzi;

f) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;

g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati.

2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente delle seguenti attività negoziali:

a) contratti di sponsorizzazione;

b) contratti di locazione di immobili appartenenti alla istituzione scolastica

c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi;

d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

e) alienazione di beni prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate;

f) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

g) destinazione dei fondi trasferiti dagli Enti locali per assicurare il diritto allo studio;

h) partecipazione a progetti internazionali.

3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1 l’esercizio dei poteri di gestione è subordinato alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l’interesse dell’istituzione scolastica.

Art.28
(Procedura ordinaria di contrattazione)

1. Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti e forniture eccedenti il limite di spesa di EURO 2000 (circa lire 4.000.000 ), quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate.

2. L’invito a presentare un’offerta deve contenere l’esatta indicazione delle prestazioni contrattuali nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.

3. L’osservanza dell’obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell’Istituto.

4. E’ sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.

5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell’Unione Europea.

6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal funzionario appositamente designato dal competente ufficio scolastico.

Art. 29
(Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale)

1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con le procedure di cui all’articolo 28 è messa a disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all’albo della scuola.

2. Una relazione sull’attività negoziale svolta dal dirigente dell’istituzione scolastica è presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede, sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni.

3. E’ assicurato l’esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l’attività contrattuale svolta o programmata.

4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione

5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di istituto e degli altri organi dell’istituto è gratuito.

Art.30
(Collaudo)

1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo finale da eseguirsi dal personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica. A tal fine il dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni interne.

2. Per le forniture di valore inferiore a EURO 2000 (circa L. 4.000.000) l'atto formale di collaudo è sostituito da un certificato che attesta la regolarità della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua delega, dal direttore, o da un verificatore dal dirigente all'uopo nominato.

3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici è redatto dal direttore apposito certificato di regolare prestazione.

4. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o dei certificato di cui al comma 2. Alla stessa data il dirigente può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate.

5. Per il collaudo di opere pubbliche si procede secondo quanto previsto al riguardo dalla normativa sui lavori pubblici.

Art.31
(Le opere dell’ingegno)

1. Spetta all’istituto scolastico il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali.

2. E’ sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell’opera nei limiti della sezione seconda del Capo terzo del titolo primo della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

3. Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari è deliberato dal consiglio di istituto, riconosciuto il compenso di cui al comma 5.

4. Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività non curriculari è egualmente deliberato dal consiglio di istituto. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall’invito rivolto dagli autori dell’opera.

5. E’ riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la partecipazione paritaria ai proventi dello sfruttamento economico dell’opera.

6. Il dirigente dell’istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell’istituto, nonché per il suo esercizio, osservate, quando occorre, le norme di cui al precedente articolo 27.

7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si distinguano per originalità, il dirigente dell’istituzione scolastica sottopone all’esame del consiglio di istituto proposte per l’eventuale utilizzazione economica della creazione anche attraverso la distribuzione in rete del programma.

CAPO II
DI SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI

Art.32
(Disposizione generale)

1. Le istituzioni scolastiche applicano le norme del presente capo nei casi espressamente contemplati, nonché in quelli che, pur non rientrando nelle singole previsioni, sono assimilabili al caso regolato.

Art.33
(Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall’istituzione scolastica)

1. Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell’esercizio di attività didattiche o di attività programmate.

2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzia richieste ai terzi per l’adempimento delle obbligazioni assunte verso l’istituto.

Art.34
(Concessione di beni in uso gratuito)

1. La istituzione scolastica, per assicurare il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni maggiorenni, può concedere in uso gratuito beni mobili e libri, nonché programmi software di cui sia licenziataria con autorizzazione alla cessione d’uso.

2. La istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante affissione all’albo, l’elenco dei beni che possono essere concessi in uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal Consiglio di istituto.

3. La concessione in uso non può determinare la assunzione di oneri, a qualsiasi titolo, per l’istituzione scolastica, ed è subordinata alla assunzione di responsabilità per la utilizzazione del bene da parte del beneficiario ovvero, se minore o interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale.

4. La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.

Art.35
(Contratti di insegnamento)

1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto.

Art. 36
(Contratti di sponsorizzazione)

1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.

2. E’ accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza.

3. E’ fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

Art. 37
(Contratti di fornitura di siti informatici)

1. Nella stipulazione di accordi diretti a garantire la fruizione, da parte dell’istituzione scolastica, di un proprio sito raggiungibile attraverso l’accesso a reti informatiche, deve essere garantita la identificazione del fruitore responsabile di ogni accesso. All’uopo è fornita a cura dell’istituzione scolastica, una chiave di accesso individuale ai responsabili nei singoli casi dell’accesso alla rete.

2. La stipulazione dei contratti di fornitura dei siti deve tenere conto, ai fini della valutazione di convenienza, anche del costo della fornitura del servizio di utenza telefonica.

3. Possono essere stipulate convenzioni con operatori che assicurino la fruizione di accessi individuali agli studenti. In tal caso, la valutazione di convenienza è operata tenendo conto di tale possibilità.

Art.38
(Contratti di concessione in uso dei siti informatici.)

1. E’ in facoltà della istituzione scolastica ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale.

2. E’ sempre assicurata la parità di accesso e la libertà di espressione.

3. Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto responsabile della attività e dei contenuti immessi sul sito gestito dalla istituzione scolastica.

4. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del sito, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 36.

5. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti di cui al presente articolo, deve essere sempre riservata al dirigente la facoltà di disattivare il collegamento quando le attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

Art.39
(Contratti di comodato)

1. La istituzione scolastica può ricevere in comodato da enti ed istituzioni, soggetti pubblici o privati beni da utilizzare nello svolgimento della attività educativa e formativa.

2. Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi di cui al comma 1, e necessiti di lavori di adeguamento o di particolari condizioni od impieghi di personale, la durata del comodato deve essere tale da rendere economicamente conveniente l’impiego delle risorse dell’istituzione scolastica.

Art.40
(Contratti di mutuo)

1. L’impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all’impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell’ultimo triennio.

2. La durata massima dei mutui è quinquennale.

3. In relazione a finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore assegnati e dei quali sia pervenuta formale comunicazione, le istituzioni scolastiche possono chiedere, in attesa della materiale erogazione dei fondi, anticipazioni bancarie alle condizioni stabilite da apposita convenzione stipulata dal Ministero della pubblica istruzione con le associazioni bancarie o a condizioni migliori.

Art.41
(Manutenzione degli edifici scolastici)

1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze è delegata alle istituzioni scolastiche dall’ente locale ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l’affidamento dei relativi lavori si applicano le norme del presente regolamento. L’istituzione scolastica fornisce all’ente locale competente la conseguente rendicontazione.

2. L’istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all’esecuzione di lavori urgenti e indifferibili, dandone immediata comunicazione all’ente locale competente.

Art.42
(Contratti di locazione finanziaria)

1. Le istituzioni scolastiche, previa valutazione di convenienza da operarsi a cura del dirigente hanno facoltà di stipulare, contratti di locazione finanziaria per la realizzazione di finalità istituzionali e con esclusione dell’acquisizione della disponibilità di beni immobili.

2. E’ sempre vietata la stipulazione di contratti di locazione finanziaria su beni precedentemente alienati al concedente dall’istituto scolastico o da terzi .

3. Quando l’istituzione scolastica non abbia interesse ad esercitare il potere di riscatto del bene, può determinarsi ad esercitarlo allorché, a seguito di richieste provenienti da personale dell’istituzione stessa o da studenti, vi sia la possibilità di trasferirlo ai predetti soggetti, previa applicazione delle procedure di cui all’articolo 47 ad un prezzo non inferiore a quello di riscatto. In tal caso le procedure di cui al predetto articolo sono essere espletate prima dell’esercizio del potere di riscatto.

Art.43
(Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie)

1. La istituzione scolastica, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, e con esclusione di quelle trasferite dallo Stato, dagli enti locali e dall’Unione europea compatibilmente con la continuità dell’erogazione del servizio educativo e formativo, può stipulare contratti di gestione finanziaria, sia individuale che collettiva.

2. Tali contratti possono essere stipulati unicamente con istituzioni professionali di settore, abilitate all’esercizio delle attività bancarie e finanziarie.

3. La attività contrattuale di cui al comma 1 deve essere finalizzata alla conservazione e all’incremento di risorse finanziarie da destinarsi ad una specifica opera di interesse dell’istituzione scolastica, la cui spesa non possa essere riferita ad un solo esercizio finanziario.

4. I contratti di gestione devono sempre assicurare la conservazione del capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a quello dei titoli di Stato con scadenza semestrale al netto delle commissioni medie praticate dagli istituti bancari.

5. I contratti di gestione possono prevedere forme di riscatto anticipato, a condizione che sia sempre garantita la conservazione del capitale al netto delle commissioni.

Art.44
(Compravendita di beni immobili)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 27, l’alienazione di beni immobili di proprietà dell’istituto è sempre disposta con le procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.

2. L’aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto.

3. Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie, da legati, eredità e donazioni.

Art.45
(Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico)

1. La utilizzazione temporanea dei locali dell’istituto forniti dall’ente locale competente può essere concessa, con l’osservanza dell’articolo 27, a condizione sia compatibile con la destinazione dell’istituto stesso ai compiti educativi e formativi.

2. Con la attribuzione in uso, l’utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso.

3. L’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione con un istituto assicurativo di una polizza per la responsabilità civile.

Art. 46
(Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali)

1. Qualora nell’esplicazione delle attività scolastiche vengano prodotti rifiuti che per legge devono essere assoggettati a trattamento speciale, il dirigente provvede a concludere gli opportuni accordi con enti, aziende pubbliche e concessionari idonei al trattamento di rifiuti.

2. E’ consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato solo ove non sia possibile fruire del servizio di smaltimento pubblico.

Art. 47
(Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)

1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall’istituzione previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell’usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.

2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell’albo della scuola e comunicato agli alunni, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L’aggiudicazione è fatta al migliore offerente

3. Nel caso in cui almeno due gare siano andate deserte i materiali fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti.

4. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici.

CAPO III
ALTRE ATTIVITA’ NEGOZIALI

Art. 48
(Fondazioni)

1. Possono essere istituite fondazioni mediante conferimento di beni di valore storico non più utilizzati per finalità di insegnamento, ivi compresi i beni librari, le opere prodotte nel corso delle attività didattiche, i beni provenienti da successioni, donazioni, legati.

2. Le finalità delle fondazioni sono di conservazione e valorizzazione dei beni conferiti, nonché di promozione della conoscenza del patrimonio artistico e culturale, anche mediante la creazione e gestione di spazi espositivi e biblioteche, nonché mediante lo sfruttamento dei diritti di riproduzione.

3. Nell’atto di fondazione devono essere previste norme che assicurino l’unità di indirizzo gestionale tra l’istituzione scolastica e la fondazione.

Art. 49
(Borse di studio)

1. Le istituzioni scolastiche, ferma la competenza degli enti locali in materia di diritto allo studio, possono integrare con proprie risorse, anche mediante i contratti di cui all’articolo 43, i trasferimenti degli enti locali, ovvero assegnare borse di studio annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di apposite disposizioni regolamentari approvate dal Consiglio di istituto, su proposta, per i profili didattici, del collegio dei docenti.

Art. 50
(Donazioni, eredità, legati)

1. Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cujus non contrastino con le finalità istituzionali.

2. Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla ristrutturazione di edifici di proprietà dell’ente locale l’istituzione concorda con l’ente stesso le modalità di utilizzazione delle risorse.

3. Nel caso di legati, eredità e donazioni finalizzate alla concessione di borse di studio le istituzioni scolastiche ricorrono ove possibile ai contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie di cui all’articolo 43 al fine di mantenere il valore del capitale, provvedendo, nel caso di sopravvenuta insufficienza del capitale stesso, a ricostituirlo nel tempo.

4. L’istituzione scolastica può motivatamente rinunciare all’accettazione di legati.

5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti all’istituzione scolastica per effetto di successioni a causa di morte e donazioni non può mai eccedere i nove anni.

6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che assicuri la disponibilità del bene per le mutate esigenze dell’istituzione scolastica riconosciute nel programma annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.

Art. 51
(Formazione degli adulti e formazione tecnico-professionale integrata)

1. Per attuare progetti particolari di sviluppo dell’offerta formativa che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, le istituzioni scolastiche possono:

2. Le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la gestione di percorsi formativi integrati sono regolate con convenzioni. Queste devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare la gestione unitaria delle attività, la rendicontazione delle spese avviene all’interno del sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni dal termine di detta rendicontazione, invia agli altri soggetti finanziatori copia della medesima.

3. Le intese di collaborazione con agenzie formative private, devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della più ampia integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze di ciascun soggetto, nonché le attività amministrate da ciascuno e l’ammontare delle risorse da impiegare allo scopo.

4. Le intese di cui al precedente comma possono prevedere la gestione unitaria delle risorse finanziarie, affidate ad uno dei soggetti partecipanti all’intesa, da attuarsi mediante un organo paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un suo delegato. Entro 15 giorni dalla chiusura dell’anno e/o delle attività di cui trattasi, deve essere rimessa all’istituzione scolastica copia della rendicontazione circa l’utilizzo delle risorse comuni, se queste sono state affidate ad altro soggetto, da allegare al conto consuntivo. Le intese dovranno stabilire anche a quale dei soggetti partecipanti, al termine della collaborazione, passerà la proprietà degli eventuali beni durevoli acquistati.

TITOLO V
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 52
(Esercizio della funzione)

1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 provvede un collegio dei revisori dei conti, nominato dall'ufficio scolastico regionale. Il collegio è composto da tre membri di cui uno designato dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed uno designato d’intesa tra i competenti enti locali. Il collegio è validamente costituito anche in mancanza della designazione di un membro. I componenti del collegio eleggono nel loro ambito un presidente coordinatore. Essi durano in carica 3 anni, salvo conferma, che nello stesso ambito territoriale può avvenire per una sola volta.

2. Ad uno stesso collegio è affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L’aggregazione è operata dall’ufficio scolastico regionale tenuto conto:

3.Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Agli stessi sono corrisposti, in quanto dovuti, l’indennità di missione ed il rimborso spese secondo le disposizioni vigenti in materia.

4.Il compenso, l’indennità ed il rimborso spese ai membri del collegio sono corrisposti da un istituto scolastico individuato nell’ambito territoriale dell’ufficio scolastico regionale con il provvedimento di nomina del collegio.

5. Il revisore dei conti decade dall’incarico a seguito della mancata partecipazione consecutiva, non giustificata, a tre riunioni collegiali.

6. Per le nomine di propria competenza il Ministero della pubblica istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti a domanda i dipendenti appartenenti a qualifica non inferiore a quelle ricomprese nell’area funzionale C del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei ministeri per il quadriennio 1998-2001 e i dipendenti comunque già iscritti nel registro dei revisori contabili. Gli incarichi sono attribuiti dal dipartimento del territorio sulla base di criteri che privilegiano la professionalità acquisita. L’elenco comprende una apposita sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti revisori contabili esterni all’amministrazione per l’attribuzione degli incarichi eccedenti.

Art. 53
(Compiti dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il collegio procede, con visite periodiche, anche individuali, alla verifica della legittimità e regolarità delle scritture contabili e della coerenza dell’impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel programma e nelle successive variazioni di quest’ultimo.

3. Il collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale in merito al quale:

a) riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio;

b) rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d’istituto;

c) evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;

d) esprime parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;

e) correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi (personale, strumenti, servizi esterni, ecc.) inerenti alle attività e ai progetti realizzati nell’istituto, finalizzate all’analisi costi/benefici da parte dell’amministrazione scolastica, nonché con altre notizie e dati richiesti dall’amministrazione vigilante.

4. Nel caso in cui il conto consuntivo sia approvato in difformità del parere del collegio dei revisori, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14.

Art. 54
(Funzionamento del collegio dei revisori dei conti)

1. Le riunioni del collegio si svolgono su iniziativa del presidente, cui compete la convocazione, quando ne facciano richiesta congiuntamente gli altri due membri, anche in sede diversa da quella della istituzione cui si riferisce l’attività di riscontro.

2. Per la validità delle riunioni del collegio è necessaria la presenza di almeno due membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale l’orientamento espresso dal presidente, Il membro dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso. Non è consentita l’astensione.

3. I singoli membri procedono anche individualmente ad operazioni di verifica e di riscontro della gestione, ivi comprese le verifiche di cassa, sulla base di una programmazione annuale concordata collegialmente.

4. Per l’esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore può prendere visione di tutti gli atti e i documenti attinenti al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Art. 55
(Verbali)

1. L’attività dei revisori dei conti deve essere verbalizzata. I verbali sono raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che è custodito dalla istituzione scolastica.

2. Copia del verbale relativo all’esame del conto consuntivo, corredato dalla documentazione indicata all’articolo 14, deve essere inviata all’ufficio scolastico regionale ed alla ragioneria provinciale dello Stato del capoluogo della regione ove è ubicato l’istituto. Ai predetti uffici devono essere inviati altresì copia dei verbali relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel corso della gestione per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 56
(Coordinamento)

1. L’attività dei revisori dei conti è coordinata dall’ufficio scolastico regionale che promuove in caso di anomalie gli opportuni interventi, fornisce consulenza alle istituzioni scolastiche, utilizza i dati del riscontro contabile anche ai fini del controllo di gestione.

Art. 57
(Applicazione delle nuove istruzioni contabili)

1. Le istruzioni generali contenute nel presente regolamento si applicano con le modalità e nei termini di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.