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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319
(in SO n. 81 alla GU 28 maggio 1994, n. 123)

Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 9, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE; Ritenuta l'opportunità di dare attuazione alla predetta direttiva anche per sanare una violazione del trattato CEE in tema di professioni marittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 aprile 1994; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dei trasporti e della navigazione, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del commercio con l'estero e, ad interim, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;   Emana il seguente decreto legislativo:

 

Articolo 1 Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea.

1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.  

2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al presente articolo.  

3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo:    

a) un ciclo di studi postsecondari diverso da quello previsto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, della durata di almeno un anno, oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale una delle condizioni di accesso è, di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario, oppure uno dei cicli di formazione che figurano all'allegato A al presente decreto. L'allegato è modificato ed integrato con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguarlo alle modificazioni eventualmente apportate all'allegato C della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992;    

b) successivamente al compimento di un ciclo di studi secondari, un ciclo di studi o di formazione, diverso da quelli di cui alla lettera a), impartito in un istituto di istruzione o in una impresa, o, in alternativa, in un istituto di istruzione e in una impresa;    

c) un ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale.  

4. Sono, altresì, ammessi al riconoscimento i titoli:    

a) rilasciati in seguito ad una valutazione delle qualifiche personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente ritenute essenziali per l'esercizio di una professione da un'autorità designata in conformità delle disposizioni legislative regolamentari o amministrative di uno Stato membro, senza che sia richiesta la prova di una formazione preliminare;    

b) che sanciscono una formazione che non fa parte di un insieme costituente un titolo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, o un titolo ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma precedente;    

c) che comprovano una formazione generale di livello di istruzione elementare o secondaria.  

5. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore ad un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica che il richiedente è in possesso, oltre che del titolo formale, di una esperienza professionale di tre anni, nel caso di possesso di titolo contemplato alla lettera a), del comma 3, e di due anni, nel caso di possesso di titolo contemplato alle lettere b) e c) del comma 3.

 

Articolo 2 Professioni.

1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni:    

a) le attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;    

b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;    

c) le attività esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1;    

d) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.

 

Articolo 3 Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza.

1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tale fine è necessario che il richiedente, in via alternativa:    

a) sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, lettera a), che attesti la idoneità all'esercizio della professione e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni;    

b) sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, lettera b), lettera c), che attesti l'idoneità all'esercizio della professione e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni;    

c) sia in possesso di un titolo, rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, la cui struttura ed il cui livello siano disciplinati da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, o siano soggetti a controllo o autorizzazione di una autorità a tale scopo designata, che sia specificamente orientato all'esercizio di una professione;    

d) dimostri di essere in possesso di qualifiche, attitudini e conoscenze di cui all'art. 1, comma 4, lettera a);     e) sia in possesso di una formazione indicata nell'allegato B al presente decreto. Si applica, per la modifica dell'allegato la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera a). Le formazioni elencate all'allegato B rispondono ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a).  

2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono ugualmente soddisfatti se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento è stato notificato alla Commissione della Comunità europea e alla Repubblica italiana.  

3. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

 

Articolo 4 Titoli professionali assimilati.

1. Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a parità di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti.  

2. I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

 

Articolo 5 Composizione e durata della formazione professionale.

1. La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti indicati all'art. 1, commi 3 e 4, o all'art. 4, può consistere:    

a) nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi di cui all'art. 1, comma 3;    

b) in un tirocinio professionale, effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;    

c) in un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato.

 

Articolo 6 Misure compensative.

1. Qualora il richiedente sia in possesso di un titolo di formazione dello stesso livello o di livello superiore a quello prescritto per l'accesso o l'esercizio delle attività di cui all'art. 2, il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:    

a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3, verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;    

b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, comma 1.  

2. Il riconoscimento è, altresì, subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni, oppure al superamento di una prova attitudinale, se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti dell'art. 1, comma 3, lettera a), ed il richiedente possiede un titolo di formazione rispondente a requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c).

 

Articolo 7 Adeguamento durata formazione professionale.

1. Quando la durata della formazione fatta valere dal richiedente ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), o dell'art. 3, comma 1, lettera a), è inferiore di almeno un anno a quella prescritta, ai fini del riconoscimento del titolo, dal medesimo art. 1, comma 3, lettera a), può essere richiesta la prova del possesso di una esperienza professionale di durata doppia del periodo di formazione mancante nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) o lettera b), e di durata pari al periodo mancante nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).   2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è computabile l'esercizio professionale contemplato all'art. 3, comma 1, lettera a).

 

Articolo 8 Fattispecie di applicazione della prova attitudinale.

 1. Il riconoscimento è subordinato al superamento della prova attitudinale:    

a) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di durata non superiore a quattro anni ed il richiedente possieda uno dei titoli di formazione indicati all'art. 1, comma 1, lettera a), o all'art. 3, comma 1, lettera a);    

b) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesta una precisa conoscenza del diritto nazionale ed in cui un elemento costante dell'attività consiste nel fornire consulenza e/o assistenza concernente il diritto nazionale;    

c) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c), ed il richiedente, pur non essendo in possesso di uno dei titoli di formazione previsti all'art. 1, comma 3, o all'art. 3, comma 1, ha esercitato, nel corso dei dieci anni precedenti la professione a tempo pieno per tre anni consecutivi in uno Stato membro della Comunità europea, oppure a tempo parziale per una durata equivalente.

 

Articolo 9 Tirocinio di adattamento.

1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilità di un professionista abilitato.  

2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.  

3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.  

4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.

 

Articolo 10 Prova attitudinale.

1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.  

2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.  

3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

 

Articolo 11 Disposizioni applicative misure compensative.

1. Con decreti del Ministro competente ai sensi dell'art. 13, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate disposizioni e direttive generali per l'applicazione degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, con riferimento alle singole professioni ed alle relative formazioni professionali.

 

Articolo 12 Requisiti formali dei titoli.

1. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

 

Articolo 13 Competenze per il riconoscimento.

1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:    

a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato C al presente decreto. L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche con la individuazione di professioni aventi i requisiti di cui alla lettera b) del precedente art. 8;    

b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni che si traducono in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e d);   

c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;    

d) il Ministero della pubblica istruzione, per il personale docente e non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;    

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o della normativa in materia di contratti aventi finalità formativa;    

f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per le professioni marittime;    

g) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in ogni altro caso.

 

Articolo 14 Procedura di riconoscimento.

1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 12.  

2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.  

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.  

4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano i rappresentanti:    

a) dei Ministeri indicati all'allegato C;    

b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;    

c) del Ministero degli affari esteri;    

d) del Ministero della pubblica istruzione;    

e) del Dipartimento per la funzione pubblica;    

f) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;    

g) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.  

5. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione designato dal Ministro per la pubblica istruzione. La conferenza è integrata da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni per la valutazione dei titoli di formazione di competenza regionale.  

6. Il riconoscimento viene disposto con decreto del Ministro competente da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda, o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.  

7. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 17.  

8. Il decreto di cui al comma 6 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   9. I commi 4 e 8 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.

 

Articolo 15 Effetti del riconoscimento.

1. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali.  

2. Resta salvo il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

 

Articolo 16 Uso del titolo professionale e del titolo di studio.

1. I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che sono stati ammessi all'esercizio di una professione ai sensi del presente decreto, fermo il diritto all'uso del corrispondente titolo professionale previsto in Italia, hanno diritto di far uso del titolo di studio conseguito nel Paese di origine o di provenienza nella lingua di tale Stato. Il titolo di studio deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'istituto o della autorità che lo ha rilasciato.

 

Articolo 17 Esecuzione delle misure compensative.

1. Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali.  

2. In assenza degli enti o degli organi di cui al comma 1 provvedono:   

a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione all'accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego;     b) il Ministero della sanità in relazione alle attività inerenti al settore sanitario;    

c) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione ai casi previsti all'art. 13, comma 1, lettera e), nonchè, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in relazione ai casi previsti dal medesimo art. 13, lettera g);    

d) il Ministero della pubblica istruzione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera d);    

e) il Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera f).

 

Articolo 18 Prova dei requisiti non professionali.

1. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requisiti medesimi.  

2. I documenti di cui al precedente comma, se non ne è previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione.  

3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente, può essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza; se tale documento non è prescritto, con attestato rilasciato da autorità competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia.  

4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 12.

 

Articolo 19 Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia.

1. Ai fini del riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea, il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli di formazione professionale di cui agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia è certificato dai Ministeri competenti a norma dell'art. 13.  

2. I Ministeri competenti certificano altresì il possesso dei titoli di formazione indicati all'art. 3, comma 1, lettera b).   3. I predetti Ministeri sono competenti ad individuare le formazioni professionali equivalenti a norma dell'art. 3, comma 3, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunità europea a cura del Ministero degli affari esteri.

 

Articolo 20 Relazione alla Commissione delle Comunità europee.

1. Al fine di predisporre la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del presente decreto, i Ministeri competenti mettono a disposizione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.  

2. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve altresì ai compiti:    

a) di coordinatore nazionale presso la Commissione delle Comunità europee;    

b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai sensi del presente decreto.

 

Articolo 21 Norme di rinvio.

1. Le disposizioni contenute nei provvedimenti elencati nell'allegato D al presente decreto, relative all'esercizio di attività non salariate, si applicano anche all'esercizio delle medesime attività svolte a titolo subordinato.

 

Articolo 22 Materie non regolate.

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive della Comunità europea relative al reciproco riconoscimento di diplomi, né alle attività formanti oggetto delle direttive contenute nell'allegato E al presente decreto.

 

Articolo 23 Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni marittime.

1. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui agli articoli 118, 119, 120 e 121, relativi al personale marittimo, ed agli articoli 132 e 133, relativi al personale della navigazione interna, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.   2. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della formazione degli equipaggi di cui agli articoli 318 e 319 del codice della navigazione.

 

Allegato 1
[Omissis]


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