Decreto Legislativo (Bozza)

RIORDINO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(approvato dal CdM il 4 giugno 1999)

 

Articolo 1
(Attribuzioni del ministero)

1. Il ministero della pubblica istruzione è riordinato a norma delle disposizioni che seguono.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione materna, primaria e secondaria e di istruzione superiore non universitaria, che costituiscono l'area funzionale dell'istruzione non universitaria. Il ministero intrattiene, nelle materie di competenza, i rapporti con l'Unione europea.

3. Sono fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Articolo 2
(Area funzionale)

1. Il ministero, in particolare, nell'ambito dell'area funzionale di cui all'articolo 2 svolge le funzioni attinenti a: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri per l'attuazione delle politiche sociali nella scuola; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative e relativa documentazione; valutazione del sistema scolastico; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore non universitaria; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla legge 11 gennaio 1995, n. 23; istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, ed all'articolo 138, comma 3, dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 3
(Ordinamento)

1. Il ministero si articola in due dipartimenti centrali, dai quali dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti stessi, e in servizi autonomi. I dipartimenti svolgono le funzioni connesse con i seguenti settori generali ed omogenei di attività: a) ordinamenti degli studi e politiche del personale scolastico, rapporti nell'ambito dell'Unione europea e in ambito internazionale; b) attuazione e coordinamento delle politiche scolastiche sul territorio. I servizi svolgono le funzioni afferenti alle materie del bilancio e degli affari economici, dell'informatizzazione e dell'organizzazione della comunicazione all'interno del sistema dell'istruzione e nei confronti dell'esterno. Essi sono centri autonomi di responsabilità amministrativa.

2. Nel dipartimento preposto ai problemi del territorio sono compresi uffici scolastici di livello dirigenziale generale di ambito regionale, costituenti autonomi centri di responsabilità amministrativa. Tali uffici, tra le funzioni residuate allo Stato, esercitano in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico di ambito regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione è delle autonomie territoriali interessate, cui compete la programmazione del coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati.

3. Alla organizzazione degli uffici scolastici di ambito regionale e del relativo organo collegiale, si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi per la consulenza e il supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.

Articolo 4
(Riordino degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi)

1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali dell'Amministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche di livello subregionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi.

2. Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'art.6, con le Università e con le altre agenzie formative.

3. L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli IRRE è definita dall'apposito regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse di personale e finanziarie e definisce i raccordi con l'Amministrazione regionale. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Articolo 5
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il riordino del Ministero è definitivamente attuato entro l'anno 2000.

2. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e quella previste dal comma 1, il Ministro è autorizzato ad adottare gli atti necessari per sperimentare modelli organizzativi che consentano l'aggregazione di compiti e funzioni omogenei, attualmente esercitati da più uffici centrali o da più uffici periferici nell'ambito della stessa Regione, presso strutture amministrative con attribuzione delle connesse responsabilità amministrative e contabili al dirigente ad esse preposto. Per tali finalità è altresì autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e riqualificazione necessari in relazione alla nuova organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



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