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Erogazione dei sussidi e contributi per le istituzioni scolastiche non statali per ciechi e sordomuti e per la Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi

D.M. n. 1 del 2 gennaio 1997

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Visto l'art. 1, comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale dispone l'iscrizione in un unico capitolo, nello stato di previsione di ciascun Ministero, delle spese per contributi e sussidi ad Enti, Istituti, Associazioni, introducendo, inoltre, nuovi criteri e modalità di erogazione;

Vista la tabella 7, allegata alla sopra citata legge 549/95, per effetto della quale il cap. 3472 - sussidi e contributi alle Istituzioni non statali per ciechi e sordomuti ed alla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi - è confluito nel capitolo unico 1207;

Visto il D.M. del 10 luglio 1991, n. 205, applicativo dell'art. 12 della legge 241/90, con il quale, tra l'altro, vengono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei sussidi e contributi per il suddetto cap. 3472;

Ritenuta la necessità di adeguare detti criteri e modalità di erogazione, relativamente all'ex capitolo 3472, a quanto dispone in merito la legge 549/95;

Decreta:

Art. 1 - Le disposizioni di cui al presente decreto sostituiscono quelle contenute alla lettera C) del D.M. 205/91, relativamente alla erogazione dei sussidi e contributi per le istituzioni scolastiche non statali per ciechi e sordomuti e per la Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi.

Art. 2 - "C) Contributi e sussidi per le istituzioni scolastiche non statali per ciechi e sordomuti e per la Federazione Nazionale delle istituzioni pro - ciechi.

a) Criteri di erogazione dei contributi e sussidi.

Per le istituzioni scolastiche non statali per ciechi e sordomuti, le tipologie di spesa, per le quali è prevista la parziale contribuzione sono:

1) materiale didattico occorrente;

2) visite a musei, biblioteche, centri, industrie ecc. (spese di viaggio ed eventuali spese di ingresso);

3) gite scolastiche a scopo culturale - ricreativo, di durata giornaliera, per le quali occorrerà presentare apposita relazione illustrativa a cura del responsabile dell'Istituto;

4) manutenzione e rinnovamento strutture ed attrezzature della scuola elementare annessa;

Sono escluse le spese che riguardano il personale che realizza le attività metodologico - didattiche.

Per quanto concerne la Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi, le spese ammesse al sussidio sono:

1) tutte le spese riconducibili alla produzione ed alla distribuzione gratuita del materiale tiflologico;

2) le spese riferite allo studio ed alla ricerca tecnologica relative al suddetto materiale tiflologico.

b) Modalità di erogazione dei contributi e sussidi.

- Le istanze dovranno essere inoltrate al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Istruzione Elementare - entro il 31 gennaio di ciascun anno finanziario. Ad esse dovranno essere allegati: un elenco delle spese, appartenenti alle tipologie sopra specificate, effettuate dal 1° settembre dell'anno precedente; un preventivo delle spese, sempre appartenenti alle tipologie predette, che l'Ente intende effettuare entro il 31 agosto, indicando, inoltre, per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, il numero di alunni frequentanti la scuola elementare annessa. Tutto ciò al fine di inserire le Istituzioni di cui trattasi nel piano di ripartizione relativo al cap. 1207.

- Entro il 30 settembre dovrà essere inoltrata, all'Ufficio suddetto, tutta la documentazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese, in duplice copia vistata per conformità, allegando una dichiarazione dalla quale risulti che, per le stesse spese, non sono state erogate somme da parte della Regione, della Provincia, dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.

Successivamente il Ministero provvederà alla erogazione dei contributi di cui trattasi, tenendo conto, nello stabilirne la misura, dell'entità delle somme spese e, per le istituzioni scolastiche, del numero di alunni frequentanti la scuola elementare annessa."


IL MINISTRO