Decreto Ministeriale 8 aprile 1999, n. 93

Determinazione ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dei criteri e delle modalità delle erogazioni di cassa a favore delle scuole, delle modalità attuative del monitoraggio

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

VISTO in particolare l'articolo 29, comma 2, di detta legge, con il quale si prevede che, per l'anno 1999, il volume dei pagamenti disposti dalle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché dalle istituzioni educative, globalmente, non risulti superiore a quello risultante dai conti consuntivi 1997, incrementato del 6 per cento, con esclusione degli effetti di cassa derivanti da contributi e finanziamenti non provenienti dal bilancio dello Stato;

RAVVISATA l'opportunità, al fine di dare attuazione al richiamato articolo 29, comma 3, di individuare la base cui commisurare il limite dei pagamenti che le predette istituzioni scolastiche possono effettuare per l'anno 1999, tenendo conto, altresì, delle specifiche esigenze e degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse tra le istituzioni scolastiche;

RITENUTO di dover individuare la base di riferimento per determinare i limiti di giacenza nelle assegnazioni da attribuire per l'anno 1999 ad ogni singola istituzione scolastica, nonché le modalità attuative del monitoraggio;

TENUTO CONTO che, per gli anni 2000 e 2001, il volume dei predetti pagamenti può essere elevato, rispetto all'obiettivo definito per l'anno precedente in misura pari al tasso di inflazione programmato per ciascun anno incrementato di un punto;

RAVVISATA l'opportunità di emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione dell'articolo 29, commi 2 e 3;

SENTITO il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA

Articolo 1
(Determinazione dei flussi di cassa per l'anno 1999)

1. Per l'anno 1999, i pagamenti effettuati dalle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché dalle istituzioni educative che saranno successivamente denominate "istituzioni scolastiche", non dovranno risultare, a livello provinciale, globalmente superiori a quelli rilevati per l'anno 1997, incrementati del 6 per cento.

2. Al fine di determinare iI predetto incremento del 6 per cento, i Provveditori agli studi sono tenuti a rilevare dalle situazioni finanziarie, allegate ai conti consuntivi per l'anno 1997, il volume complessivo dei pagamenti effettuati nel corso del medesimo esercizio dalle istituzioni scolastiche, detraendo dal predetto volume le riscossioni non provenienti dal bilancio dello Stato. L'importo, così determinato, costituisce la base di calcolo per l'individuazione dell'ammontare dei pagamenti da effettuarsi complessivamente, a livello provinciale, per l'anno 1999.

3. Il vincolo di cui al precedente comma non produce effetti sulle previsioni di spesa per l'anno finanziario 1999, redatte in termini di competenza.

4. Sono esclusi dai vincoli di cui al comma 1 i pagamenti da disporre a carico di finanziamenti derivanti da leggi di spesa con effetti finanziari che iniziano a partire dall'anno 1998, dalle assegnazioni disposte sulle risorse del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, dalle risorse assegnate dal C.I.P.E.. Le assegnazioni ed i pagamenti da disporre sulla base delle predette disponibilità finanziarie non possono eccedere gli stanziamenti di competenza.

5. Il limite dei pagamenti di cui ai precedenti commi può essere altresì superato, per ciascuna istituzione scolastica, relativamente alle riscossioni dell'anno 1999 per contributi e finanziamenti non provenienti dal bilancio dello Stato e quelli provenienti dall'Unione Europea, con esclusione della quota nazionale gravante sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

6. In fase di prima applicazione le singole istituzioni scolastiche, determinano l'entità dei pagamenti complessivi di loro competenza, per l'anno 1999, operando secondo i criteri fissati al precedente comma 2, contenendo l'incremento al 3%. L'importo così determinato, previa comunicazione al competente Provveditore agli studi, è assunto immediatamente come dato di riferimento ai fini del limite dei pagamenti eseguibili per l'anno 1999. Analogamente procedono per la determinazione dell'entità dei pagamenti, da rendere immediatamente eseguibili, come indicato al comma 4, le istituzioni scolastiche interessate da processi di razionalizzazione, e/o che abbiano usufruito, per l'anno 1997, di assegnazione di fondi da parte dei Provveditori agli studi per la successiva riassegnazione ad altre scuole, nonché per il pagamento di spese connesse con lo svolgimento di attività riferite a più istituzioni scolastiche, determinando la base di calcolo tenendo conto degli effetti della razionalizzazione e/o delle somme riferite dalle predette assegnazioni e riassegnazione che sono da escludersi dal calcolo.

7. Il restante 3% dell'incremento a livello provinciale dei pagamenti, come determinato ai sensi del comma 2, è destinato per 2/3 ai Provveditorati agli studi per le esigenze di riequilibrio tra le istituzioni scolastiche della provincia, il rimanente 1/3 può essere destinato al riequilibrio nella distribuzione delle risorse tra i Provveditorati agli studi con ripartizione effettuata dall'Amministrazione centrale. Quest'ultimo riequilibrio, avente carattere compensativo, è effettuato in deroga al limite provinciale indicato al comma 1.

Articolo 2
(Giacenze di cassa)

1. Nell'esercizio 1999, le disponibilità finanziarie delle istituzioni scolastiche, provenienti a qualunque titolo dal bilancio dello Stato depositate presso l'istituto cassiere, non possono essere superiori al 30% del volume complessivo dei pagamenti da effettuare dalle istituzioni scolastiche, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2. In sede di prima applicazione, fino al raggiungimento del predetto limite di giacenza del 30%, non possono essere disposti nuovi finanziamenti, a favore delle singole istituzioni scolastiche, da parte dei Provveditori agli studi.

2. Successivamente i Provveditori agli studi procedono al reintegro delle giacenze di cassa, sempre nel limite massimo del 30% di cui al comma 1, previa richiesta delle singole istituzioni. La predetta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione dell'istituto cassiere attestante l'ammontare delle disponibilità liquide residue dell'istituzione scolastica provenienti dal bilancio statale.

Articolo 3
(Disciplina degli istituti comprensivi)

1. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche agli istituti comprensivi di scuola elementare e media, con o senza sezioni di scuola materna, nonché agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che ricomprendono sezioni di diverso ordine o tipo.

Articolo 4
(Monitoraggio)

1. Ai fini dell'acquisizione degli elementi necessari per procedere all'operazione di riequilibrio di cui al precedente articolo 1, comma 7, nonché per le esigenze di monitoraggio gli uffici scolastici provinciali sono tenuti ad inserire i dati ottenuti dall'applicazione dei commi precedenti nel Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione (S.I.M.P.I.), attraverso specifiche funzioni in linea.

Articolo 5
(Adempimenti per gli anni 2000 e 2001)

1. Le disposizioni fissate con il presente decreto sono confermate per 2000 e 2001. Il riferimento temporale all'anno 1999, contenuto all'articolo 1, comma 5, si intende trasferito, rispettivamente, agli anni 2000 e 2001.

2. Per ciascuno degli esercizi 2000 e 2001 i pagamenti effettuati dalle istituzioni scolastiche, come individuati nell'art.1,comma 1, sono aumentati, rispetto all'obiettivo definito per l'anno precedente, applicando la percentuale del tasso di inflazione programmato per ciascun esercizio con la maggiorazione di un punto.



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