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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione
Dipartimento per i Servizi nel Territorio

Nota 3 ottobre 2002

Prot. n. 2662/DIP/Segr

Oggetto: Sperimentazione nazionale scuola dell'infanzia e scuola elementare - Durata dello svolgimento delle lezioni

In riferimento a quesiti proposti per le vie brevi nonché in relazione a notizie apparse di recente sulla stampa quotidiana, si precisa che la durata di almeno 200 giorni è riferita esclusivamente allo svolgimento delle lezioni nel medesimo anno scolastico e non anche all'obbligo della frequenza, per la medesima durata, da parte degli alunni.

Conseguentemente, l'eventuale mancata presenza, a qualsiasi titolo, alle lezioni non incide sulla validità dell'anno scolastico per i singoli alunni.

Ciò in relazione a quanto previsto dall'art. 74 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione).

Si prega di portare quanto precede a conoscenza delle istituzioni scolastiche del territorio, richiamandone in particolare modo l'attenzione alle scuole che aderiscono al progetto nazionale di sperimentazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Pasquale Capo


Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Direzione Generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola

Circolare 18 settembre 2002, n. 101

Prot. n.16214 

Oggetto: Decreto di attuazione del progetto nazionale di sperimentazione ex art. 11 D.P.R. n. 275/99 - Scuola dell'infanzia e prima classe di scuola elementare - Indicazioni e istruzioni

Con lettera circolare prot. n. 14777 in data 9 agosto 2002 è stata trasmessa alle SS.LL. la bozza del progetto di sperimentazione nella scuola dell'infanzia e nella prima classe della scuola elementare per l'anno scolastico 2002/2003 per gli adempimenti preliminari finalizzati alla individuazione delle istituzioni scolastiche sperimentali e all'accertamento delle condizioni di fattibilità.

La formalizzazione del provvedimento era connessa all'acquisizione del prescritto parere da parte del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, tempestivamente richiesto ai sensi dell'art. 11 del Dpr 8 marzo 1999, n. 275.
In data 10 settembre 2002 il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ha espresso il richiesto parere, accompagnandolo con una serie di osservazioni e di proposte opportunamente valutate e accolte nel decreto in oggetto, nei limiti e con le precisazioni espressi nella relazione formulata dal Ministro dell'Istruzione nel corso della seduta del Consiglio stesso. Nel contempo anche l'ANCI, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, ha provveduto all'invio di proprie osservazioni sul progetto nazionale di sperimentazione che sono state attentamente considerate nella predisposizione del decreto medesimo.
Il decreto in oggetto, emanato al termine della procedura consultiva e trasmesso con le presenti note, individua gli obiettivi del progetto di sperimentazione, i criteri e le modalità della sua attuazione sul territorio nazionale, le condizioni e i requisiti richiesti, le misure di accompagnamento.
Nell'occasione si ritiene opportuno precisare e chiarire i principali aspetti del provvedimento al fine di favorire al massimo della funzionalità l'attuazione del progetto di sperimentazione, affinché possa costituire effettivamente, nell'insieme delle diverse progettazioni autonomamente realizzate, un laboratorio di ricerca per la riforma degli ordinamenti scolastici della scuola dell'infanzia e della scuola elementare (denominata scuola primaria nel disegno di legge di riforma). 
A tale riguardo e nel rispetto delle specifiche competenze dei vari livelli valutativi e decisionali, si forniscono pertanto indicazioni e istruzioni di massima, anche nell'intento di realizzare uniformità di criteri e di comportamenti nelle varie realtà territoriali.

A. Contenuti del progetto sperimentale (art. 3 del decreto)

Il progetto nazionale di sperimentazione ha come oggetto le Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria che vanno assunte come termini di riferimento per quanto riguarda gli elementi di innovazione strutturale, gli obiettivi e gli indirizzi generali.

Successivamente verranno messe a disposizioni di tutte le scuole nel sito del Ministero le Raccomandazioni di attuazione delle suddette Indicazioni ed esemplificazioni di quadro orario che, nel pieno rispetto dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui agli articoli 4 e 5 del Dpr 275/1999, possono rappresentare un utile punto di riferimento per adottare soluzioni flessibili e pertinenti alle esigenze locali, al fine di realizzare efficaci livelli di intervento. Le Indicazioni sono altresì accompagnate da una sintesi esplicativa che delinea il quadro teorico della sperimentazione e che guida alla lettura del significato dei documenti che l'accompagnano. Gli anticipi di ammissione alla scuola dell'infanzia e alla prima classe della scuola elementare - elemento di rilevante portata innovativa strutturale - sono da considerare come un'opportunità irrinunciabile di cui l'istituzione scolastica non può non avvalersi, dopo avere accertato le condizioni di fattibilità (locali, spazi didattici, servizi, interazione con le locali strutture dell'infanzia, presenza di liste d'attesa per la scuola dell'infanzia, disponibilità di posti nelle sezioni e nelle classi esistenti) e la libera adesione delle famiglie. Per quanto attiene allo specifico aspetto dell'anticipo di ammissione di bambini alla scuola dell'infanzia vanno comunque acquisite le previe intese con l'Ente locale.

Costituiscono contenuto essenziale della sperimentazione:

  1. la progettazione, nel quadro degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, di piani di studio personalizzati, attraverso l'individuazione di obiettivi correlati alla maturazione delle competenze dei bambini e degli allievi, al tempo scuola, all'articolazione delle attività didattiche per sezione, per classe e per gruppi laboratoriali ed alle risorse organizzative dell'istituto; 
  2. la compilazione del portfolio delle competenze individuali ai fini della valutazione e dell'orientamento dei bambini e degli allievi, della documentazione dei percorsi seguiti e dei progressi raggiunti; 
  3. la flessibilità del modello organizzativo; 
  4. la continuità educativa e didattica per la gestione dell'anticipo scolastico e per la qualificazione del collegamento tra asili nido, scuola dell'infanzia e scuola elementare;
  5. un'organizzazione della prestazione docente, la cui flessibilità è caratterizzata da una differenziazione di funzioni, al fine di corrispondere ai compiti educativi, così come delineato dalle Indicazioni; 
  6. l'attivazione del team dei docenti di classe e, per la scuola dell'infanzia, di gruppi di docenti di più sezioni secondo le nuove esigenze di programmazione dell'offerta formativa e di coordinamento degli interventi della funzione docente.

Il progetto sperimentale di istituto è unico, ancorché riferito alla sperimentazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare. I collegi dei docenti dei due settori scolastici - si auspica in un unico momento collegiale, come è ormai prassi consolidata per l'ordinaria gestione collegiale - definiscono il progetto con attenzione alle specificità di ciascuno, ponendo particolare cura all'esigenza di rendere unitario e coerente l'insieme, anziché procedere nel meccanicistico assemblaggio delle parti.

L'esigenza di unitarietà progettuale è altresì motivata dalla necessità di pervenire ad una coerente integrazione del Piano dell'Offerta Formativa, in modo da rappresentare una reale continuità del processo formativo.

I collegi dei docenti delle istituzioni scolastiche sperimentali procedono alla definizione del progetto di istituto, adeguando gli obiettivi, i contenuti e i criteri del progetto nazionale alle specifiche situazioni locali, prevedendo tempi e modalità per seguire le diverse fasi di attuazione del progetto, per garantirne la coerenza di realizzazione, il livello di scientificità e la qualità dei processi e degli esiti attesi.

Il progetto di sperimentazione viene assunto nel Piano dell'Offerta Formativa d'istituto con i necessari adattamenti e integrazioni. 

I dirigenti scolastici procedono alla designazione del responsabile del progetto, sulla base delle indicazioni fornite dai collegi dei docenti, scegliendolo tra i coordinatori di ciascun settore, entrambi individuati dai collegi medesimi. 

Il responsabile opererà di concerto con l'altro insegnante coordinatore, svolgendo funzione di coordinamento interno ed esterno al progetto.

L'istituzione scolastica valuterà autonomamente l'opportunità di avvalersi di consulenze scientifiche esterne per l'efficace attuazione del progetto nelle sue diverse fasi.

B. Condizioni di fattibilità e requisiti del progetto (art. 2)

In linea generale, per quanto attiene la scuola dell'infanzia e la scuola elementare, è opportuno che l'istituzione scolastica disponga di proprie risorse strumentali, finanziarie e umane adeguate a sostenere efficacemente il progetto sperimentale, che potranno successivamente essere integrate dagli opportuni interventi che l'Amministrazione attiverà.

In particolare le scuole dovranno disporre di spazi didattici, possibilmente attrezzati, per ospitare anche le attività laboratoriali. 

I Consigli di circolo e di istituto, nella predisposizione del programma annuale, avranno cura di destinare a sostegno della sperimentazione apposite risorse finanziarie che potranno essere integrate dai fondi a disposizione dell'Ufficio scolastico regionale per gli interventi connessi con la legge 440/1997.

Sarà opportuno altresì che, anche tenendo conto dei criteri espressi dal collegio dei docenti, il dirigente, nell'assegnazione alle sezioni, alle classi e alle attività sperimentali proceda alla massima valorizzazione delle professionalità presenti nell'istituzione scolastica al fine di qualificare al meglio gli interventi sperimentali.

Nella scuola elementare la possibilità di attivare l'insegnamento della lingua inglese e l'alfabetizzazione informatica rappresenta connotazione essenziale del progetto di sperimentazione. Per l'ottimizzazione delle risorse strumentali e professionali le istituzioni scolastiche potranno avvalersi degli interventi in rete di altre istituzioni presenti sul territorio. Il progetto di sperimentazione, elaborato a cura delle scuole interessate, in funzione di una piena valorizzazione dell'autonomia scolastica:

  1. riguarda tutti gli aspetti del progetto nazionale e viene attivato nell'ambito della flessibilità organizzativa e metodologico-didattica prevista dal regolamento sull'autonomia scolastica; 
  2. reca l'indicazione dei contenuti, degli obiettivi, degli strumenti da utilizzare, delle condizioni organizzative, dei procedimenti metodologici prescelti e delle relative fasi di attuazione; 
  3. attesta l'avvenuta verifica delle condizioni di fattibilità ed individua le azioni di monitoraggio delle attività da porre in essere in funzione dei risultati da raggiungere; 
  4. viene recepito nel Piano dell'Offerta Formativa; 
  5. è realizzato in stretta collaborazione con le famiglie interessate; 
  6. si avvale dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio, previsti dai contratti collettivi, che possono essere assolti anche sulla base di una apposita programmazione plurisettimanale; 
  7. è assistito e sostenuto da strutture di supporto, consulenza e monitoraggio di livello regionale e nazionale; 
  8. può avvalersi di consulenze scientifiche esterne (Università, IRRE, esperti). 

C. Ammissioni anticipate (art. 1)

È consentita l'ammissione anticipata di bambini e bambine alla scuola dell'infanzia e alla prima classe della scuola elementare nel limite massimo delle disponibilità di posti nelle sezioni e nelle classi già costituite per il presente anno scolastico.

Le ammissioni sono consentite, relativamente alla scuola dell'infanzia e alla prima classe della scuola elementare, a coloro che compiono rispettivamente tre e sei anni entro il 28 febbraio 2003.

Le ammissioni avvengono senza procedere alla riapertura delle iscrizioni, in quanto esse non hanno natura di soddisfacimento di un servizio offerto alle famiglie, bensì, nell'attuale circostanza, rappresentano solamente un elemento costitutivo del complessivo progetto sperimentale di verifica della fattibilità della riforma. 

L'ammissione dei bambini avviene nel rispetto della libera adesione delle famiglie, possibilmente in accordo, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, con gli asili nido eventualmente presenti sul territorio e d'intesa con le Amministrazioni comunali, e, per quanto riguarda la scuola elementare, con le istituzioni dell'infanzia del territorio.

Nel caso in cui il numero delle possibili ammissioni superi la disponibilità di posti nelle sezioni o nelle classi, il consiglio di circolo o di istituto definirà i criteri di selezione. La quota di posti disponibili per il raggiungimento del tetto massimo di bambini per sezione può essere ridotta di due o tre unità per ciascun bambino di età inferiore ai tre anni ammesso alla frequenza anticipata della scuola dell'infanzia.

Le ammissioni anticipate non pregiudicano il diritto alla frequenza dei bambini già iscritti e comunque non possono essere attivate in presenza di liste di attesa.

Nel caso di accoglimento di bambini in anticipo di frequenza, le istituzioni scolastiche interessate curano - d'intesa con i Comuni - la collaborazione con gli asili nido eventualmente presenti sul territorio, anche per avvalersi di figure professionali specifiche mediante la sottoscrizione di apposita convenzione o la stipula di contratti d'opera con esperti esterni. Anche in ragione della possibile presenza di alunni ammessi in anticipo alla frequenza della prima classe, la scuola elementare attiverà forme di raccordo pedagogico, didattico ed organizzativo con la scuola dell'infanzia, prevedendo la costituzione, ove possibile, di team integrati tra docenti della scuola elementare e quelli della scuola dell'infanzia presenti sul territorio, con il compito di facilitare l'accoglienza degli ammessi, la continuità dei processi educativi avviati, l'adattamento dei percorsi formativi individuali progettati.

D. Flessibilità organizzativa e didattica

In attuazione degli articoli 4 e 5 del Dpr 275/1999 le istituzioni scolastiche sperimentali possono adottare le opportune flessibilità organizzative e didattiche per corrispondere meglio agli obiettivi individuati nel progetto di sperimentazione. In particolare, per quanto attiene la scuola dell'infanzia (art. 5), la sperimentazione potrà determinare interventi specifici relativi a:

  1. riorganizzazione delle sezioni, anche in considerazione dell'eventuale ammissione alla frequenza anticipata di bambini; 
  2. articolazione della funzione docente mediante ridefinizione delle competenze individuali e collegiali, caratterizzate da una differenziazione delle funzioni, connesse all'attività di coordinamento e agli impegni correlati all'attivazione di attività di intersezione; 
  3. ristrutturazione degli spazi per sostenere in modo funzionale le attività educative deputate al conseguimento dei nuovi obiettivi formativi individuati dalle Indicazioni; 
  4. scansione del tempo scuola in accordo con le indicazioni espresse dalle famiglie, e conseguente rimodulazione dei tempi didattici delle attività; 
  5. ridefinizione delle attività ricorrenti di vita quotidiana; 
  6. potenziamento dei tempi riservati all'accoglienza.

È opportuno precisare che il progetto di sperimentazione del circolo didattico o dell'istituto comprensivo può anche prevedere l'adesione di un numero di scuole dell'infanzia inferiore a quelle amministrate dall'istituzione scolastica.

Per quanto attiene la scuola elementare (art. 6) la sperimentazione può comportare per ogni classe prima:

  1. un'organizzazione della prestazione docente in team, caratterizzata da una differenziazione di funzioni, connesse alla attività di tutoraggio e ai nuovi impegni organizzativi correlati all'attivazione dei laboratori, al fine di corrispondere a precisi compiti educativi;
  2. un'articolazione dei tempi di servizio degli insegnanti, connessi con le nuove funzioni assegnate ai componenti del team, assicurando comunque in ciascuna classe una presenza temporale del docente tutor compresa tendenzialmente tra le 18 e le 21 ore settimanali di insegnamento frontale, e prevedendo flessibilità temporale dell'attività di coordinamento e di programmazione del team anche su base plurisettimanale, nel rispetto degli obblighi contrattuali di servizio; 
  3. un'organizzazione dei laboratori aperti agli alunni per gruppi di livello, di compito od elettivi, al fine di corrispondere agli obiettivi formativi individuati dalle Indicazioni e dal progetto sperimentale;
  4. un adattamento dell'organizzazione sperimentale alle classi prime a tempo pieno nel rispetto degli elementi strutturali del progetto.

Come precisato per la scuola dell'infanzia, è opportuno rammentare che il progetto di sperimentazione del circolo didattico o dell'istituto comprensivo può anche prevedere l'adesione di un numero di scuole elementari inferiore a quelle amministrate dall'istituzione scolastica.
Relativamente alla scuola dell'infanzia e alla scuola elementare, la sperimentazione prevede innovazioni comuni, tra cui, pure la previsione di talune differenze d'impianto e funzionalità d'impiego, il portfolio delle competenze individuali.

In merito, il progetto di sperimentazione comporta la predisposizione, d'intesa con le famiglie, del portfolio delle competenze individuali da parte dei docenti della sezione (scuola dell'infanzia) e del docente tutor unitamente ai docenti del team (scuola elementare).

Il portfolio, nel rispetto delle finalità individuate dalle Indicazioni, non può essere considerato "un mero contenitore, ma costituisce una collezione strutturata, selezionata e commentata/valutata di materiali particolarmente paradigmatici prodotti dal bambino, che consentono di conoscere l'ampiezza e la profondità delle sue competenze e, allo stesso tempo, della maggiore o minore pertinenza degli interventi didattici adottati". 

Tale strumento è principalmente deputato all'osservazione e alla descrizione accurata dei percorsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti dal bambino nella scuola dell'infanzia, e alla valutazione e all'orientamento nella scuola elementare, nonché, in entrambi i settori scolastici, alla documentazione essenziale dei momenti significativi del percorso formativo del bambino e dell'alunno.

La materia predisposizione del portfolio potrà avvenire in termini aperti e flessibili, attingendo, con opportuni adattamenti, alle migliori esperienze in materia.

E. Formazione del personale (art. 8)

All'interno del quadro delle iniziative generali di formazione previste per il personale della scuola (Direttiva 27 giugno 2002 n.74 e Direttiva 24.07.2002 n.87), tenendo conto altresì delle risorse finanziarie provenienti dagli specifici fondi della Legge n.440/97 (Direttiva 15 maggio 2002 n.53) vengono assicurate ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA a vario titolo coinvolti nella sperimentazione, opportune azioni di formazione in servizio.

Le iniziative programmate tengono conto delle finalità della sperimentazione che sono quelle di costituire un laboratorio di ricerca che accompagni il delicato processo di riforma tuttora all'esame del Parlamento, attraverso l'apporto di un circuito di scuole, che consenta di verificare i contenuti innovativi in relazione agli aspetti considerati nel decreto.

In tale prospettiva vengono a collocarsi coerentemente le più generali indicazioni della Direttiva n.74/2002, che, nella consapevolezza della capacità della scuola di essere fonte di conoscenza e di riflessione su se stessa, privilegiano gli interventi di ricerca azione mirati alla promozione dello sviluppo professionale del personale della scuola in funzione della progressiva valorizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca delle singole istituzioni scolastiche.

Per costituire un canale stabile e continuativo di collegamento tra dirigenti scolastici, docenti e amministrazione e realizzare un effettivo circuito di confronto e interazione tra scuola dell'infanzia ed elementare, il sistema rivelatosi più efficace è quello dell'e-learning integrato che assicura interventi formativi interattivi, personalizzabili, aggiornabili ed implementabili nel tempo. L'ambiente e-learning garantisce l'informazione e l'acquisizione di contributi significativi e pratiche didattiche che consentano di governare eventuali punti di problematicità.

Il programma specifico di formazione dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare si articola in fasi di progressiva e continua implementazione dei destinatari degli interventi formativi. La prima fase interesserà le 200 scuole impegnate nella sperimentazione, quella successiva sarà aperta alla partecipazione di tutti gli insegnanti.

Gli interventi di formazione per le scuole della sperimentazione saranno promossi dall'INDIRE attraverso la piattaforma: www.puntoedu.indire.it e saranno articolati su tre ambiti:quadro di sistema, inglese e informatica, secondo il modello già sperimentato per l'anno di formazione dei 62.000 docenti neoassunti.

Per il quadro di sistema saranno forniti contributi sulle ragioni e la struttura della riforma in generale e saranno previsti forum di discussione che favoriscano "la comunità virtuale" dei docenti che sperimentano. 

Il supporto all'apprendimento precoce della lingua straniera (inglese) sarà realizzato attraverso interventi di formazione mirati all'ampliamento delle competenze linguistiche dei docenti (corsi, conversazione on line , attività in presenza con i tutor , borse di studio all'estero) e al potenziamento delle competenze metodologico-didattiche ( corsi tematici, forum con le associazioni disciplinari, classi virtuali).

Il sostegno allo sviluppo delle competenze informatiche sarà effettuato con percorsi di formazione incentrati su alcune competenze di applicazione didattica delle nuove tecnologie, collegate alla formazione sulle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (Piano Nazionale di Formazione sulle Competenze Informatiche e Tecnologiche del Personale della Scuola, di cui alla C.M. n.55/2002).

Nella prospettiva di un intervento di ricerca-azione gli insegnanti potranno utilizzare per l'apprendimento dell'inglese un ambiente di e-learning integrato destinato ai bambini coinvolti nella sperimentazione.

Nell'ambito della seconda fase di sviluppo del piano, a tutte le scuole verrà offerta la possibilità di partecipare ad un percorso di formazione specifica sulla riforma. Tale partecipazione all'iniziativa potrà essere inserita da ciascuna istituzione scolastica nel proprio piano di formazione in servizio.
A tale riguardo si ricorda che la citata Direttiva n.74/2002 prevede che la quota del fondo destinata agli Uffici scolastici regionali sia volta prioritariamente alla realizzazione, a livello locale, e al conseguimento delle finalità informative/formative connesse ai processi di innovazione in atto o in itinere.

L'assistenza tecnica alle attività di formazione in entrambe le fasi di sviluppo del piano sarà fornita dagli ispettori tecnici operanti sul territorio e dai componenti dei gruppi regionali di supporto, costituiti presso gli Uffici scolastici regionali, oltre che dai membri del Gruppo centrale operante presso il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione.

F. Valutazione e monitoraggio (art. 10)

In coerenza con le finalità del progetto nazionale, per dare sviluppo al processo di qualificazione della scuola dell'infanzia e della scuola elementare, e, in particolare, per sostenere, preparare e verificare gli interventi di attuazione della riforma del sistema scolastico, vengono istituiti un Osservatorio nazionale ed Osservatori regionali.

Gli Osservatori, avvalendosi anche dei supporti tecnici dell'Amministrazione e della diretta collaborazione delle istituzioni scolastiche sperimentali, procederanno ad attivare monitoraggi e valutazioni delle diverse fasi di attuazione del progetto, rilevando processi ed esiti dell'innovazione, e proponendo, se del caso, gli opportuni orientamenti e suggerimenti per assicurare la coerenza delle attività sperimentali con gli obiettivi definiti.

Le istituzioni scolastiche, anche per tale interrelazione con l'Amministrazione e con gli Osservatori, procederanno alla individuazione del responsabile della sperimentazione. Le azioni inerenti la valutazione dei processi e degli esiti, la raccolta della documentazione relative alle esperienze delle scuole sperimentali saranno sostenute attraverso il coinvolgimento rispettivamente dell'INVALSI e dell'INDIRE.

G. Risorse finanziarie 

Per il sostegno dei progetti di sperimentazione sono attivabili tre forme di intervento:

  1. le risorse appositamente destinate dall'istituzione scolastica nell'ambito del programma annuale con impiego specifico di quota parte delle risorse assegnate in via ordinaria; 
  2. le risorse, allocate presso gli Uffici scolastici regionali, relative al fondo per il finanziamento delle attività di aggiornamento e di formazione di cui al punto 2 della circolare n. 93 del 6 agosto 2002, attuativa della direttiva 27 giugno 2002, n. 74 per l'esercizio finanziario 2002; 
  3. le ulteriori risorse costituite dall'apposito fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, così come determinate dalla quota perequativa assegnata agli Uffici scolastici regionali, in base alla direttiva 15 maggio 2002, n. 53, che il Direttore generale, a seguito delle richieste avanzate dalle istituzioni scolastiche, può assegnare.

Allo stesso modo è auspicabile che la specifica attività svolta dal responsabile della sperimentazione nell'istituzione scolastica, configurandosi come vera e propria funzione strumentale al piano dell'offerta formativa, possa essere opportunamente valutata in sede di contrattazione e compresa tra quelle considerate dall'art. 28 del CCNL 26.5.1999 e dall'art. 37 del CCNI 31.8.1999.

Inoltre i dirigenti scolastici, nell'ambito delle relazioni sindacali di istituto potranno autonomamente concertare con la RSU e con le altre organizzazioni sindacali esterne una eventuale specifica destinazione delle attuali risorse del fondo per riconoscere i maggiori impegni e carichi di lavoro del personale coinvolto nella sperimentazione. 

H. Rapporti istituzionali

A livello regionale sono consigliate periodiche conferenze di servizio dei dirigenti scolastici delle istituzioni sperimentali per dare coesione ed unità ai processi di sperimentazione, individuarne elementi di criticità e procedere agli opportuni correttivi. Si ritiene opportuno intrattenere altresì rapporti con gli Enti locali dei territori interessati alla sperimentazione per la definizione dei criteri generali di intervento e di sostegno, anche in funzione delle prospettive di attuazione a regime della riforma del sistema di istruzione e di formazione.

In sede locale i dirigenti preposti alle istituzioni scolastiche sperimentali attivano relazioni sistematiche di servizio con i Comuni interessati, anche al fine di attuare puntuali interazioni con gli asili nido presenti sul territorio, ed eventualmente di avvalersi in convenzione di specifiche figure professionali.

I. Scuole non comprese nel progetto nazionale

Solamente le scuole autorizzate e comprese nei piani regionali per la sperimentazione possono dare attuazione integrale al progetto nazionale di sperimentazione di cui al decreto in oggetto, così come previsto dall'art. 11 del Dpr 8 marzo 1999, n. 275.

Tuttavia le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa di cui al citato Dpr 275/1999, possono procedere all'introduzione di innovazioni in campo organizzativo e didattico con riferimento agli specifici aspetti delle Indicazioni nazionali che non attengano a modifiche di ordinamento.

È senz'altro auspicabile che ciò avvenga non solo come momento di arricchimento professionale della docenza proiettata verso l'innovazione e la riqualificazione dell'offerta formativa, ma anche come sostegno ai processi di definizione della riforma del sistema scolastico. Specifici interventi formativi, all'interno del piano di formazione e aggiornamento di cui alla citata direttiva n. 74/2002, riguarderanno anche il personale scolastico in servizio presso istituzioni non sperimentali, le quali, in una fase successiva, potranno avvalersi comunque delle opportunità formative offerte al personale delle scuole sperimentali. 

L. Azioni di informazione destinate alle famiglie

Nei processi di cambiamento - soprattutto per quanto riguarda il ciclo primario e la scuola dell'infanzia - l'adesione, la collaborazione e la consapevolezza dei genitori sono fondamentali per la riuscita della riforma e per l'efficacia del lavoro dei docenti. Per tale motivo, i genitori potranno trovare nelle risorse del sistema di informazione e di formazione delle scuole e dell'Amministrazione non solo risposte puntuali alle loro domande, ma anche percorsi e occasioni che li mettano in grado di seguire e collaborare allo sviluppo delle capacità e alla crescita dei figli.

Per questa ragione, accanto alle iniziative per l'informazione e la formazione del personale scolastico realizzate dall'INDIRE, sarà aperto un apposito capitolo destinato ai genitori.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo


Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto Ministeriale 18 settembre 2002, n. 100

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO l'art. 11 del D.P.R. n. 275/99, che prevede l'adozione di iniziative su base nazionale finalizzate all'innovazione degli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;

VISTO il D.I. 26 giugno 2000, n. 234 concernente "Norme in materia di curricoli dell'autonomia delle istituzioni scolastiche", adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.275/99;

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440, riguardante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

VISTO il disegno di legge n. 1306, concernente "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale";

RITENUTO di promuovere, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 275/99, un progetto nazionale di sperimentazione, al fine di accompagnare il processo di riforma all'esame del Parlamento, attraverso l'apporto di un circuito di scuole che consenta di verificare i contenuti della riforma per la parte concernente la scuola dell'infanzia e la prima classe della scuola elementare;

RITENUTO, pertanto, che il progetto di sperimentazione costituisce lo strumento idoneo per attivare, attraverso la pratica didattica e il coinvolgimento del mondo della scuola in maniera diretta e partecipata, una approfondita e puntuale riflessione e verifica atte a sorreggere l'azione riformatrice e ad evidenziare i fabbisogni della scuola in termini di strutture, personale, metodologie e finanziamenti, nonché i modelli più efficaci di organizzazione didattica;

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 10 settembre 2002, le cui osservazioni sono accolte nei limiti e con le precisazioni espressi nella relazione formulata dal Ministro nella medesima riunione;

ACQUISITE le osservazioni formulate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI - in data 10 settembre 2002 in ordine ai criteri di scelta delle scuole da coinvolgere nella sperimentazione;

DECRETA:

Art. 1
Progetto nazionale di sperimentazione

  1. È promosso un progetto di sperimentazione in ambito nazionale al quale possono partecipare, di norma, non più di due circoli didattici o istituti comprensivi per ogni provincia nonché due scuole paritarie preferibilmente per ogni capoluogo di Regione, con eventuale compensazione tra tipologie e a livello regionale o nazionale.
  2. La sperimentazione, da attuarsi nell'anno scolastico 2002/2003, assume le caratteristiche di laboratorio di ricerca sui contenuti attinenti alla riforma degli ordinamenti scolastici nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare e, per quest'ultima, limitatamente alla prima classe.
  3. Nelle suddette scuole, ove esistano le condizioni, può essere sperimentata anche l'anticipazione della frequenza:
    nella scuola dell'infanzia, per le bambine ed i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2003;
    nelle classi prime della scuola elementare, per le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003.
  4. In presenza di un numero di bambine e bambini eccedente la disponibilità dei posti, il consiglio di circolo o di istituto individua i criteri per l'ammissione alla frequenza anticipata.
  5. L'adesione al progetto viene deliberata dagli organi collegiali di circolo o di istituto secondo la normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 275/99.
  6. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, la sperimentazione dell'anticipo è attuata, d'intesa con gli Enti Locali interessati, sulla base della libera adesione dei genitori, nonché in presenza di effettive condizioni di fattibilità.
  7. I bambini e le bambine, nei confronti dei quali è consentita la frequenza anticipata nella scuola dell'infanzia, sono individuati facendo riferimento agli asili nido eventualmente presenti nel territorio, e sempreché non esistano liste di attesa di coloro che compiano i tre anni di età entro il 31.12.2002.
  8. Nella prima classe della scuola elementare, ferma restando la libera adesione dei genitori, ai fini della sperimentazione dell'anticipo, l'individuazione delle bambine e dei bambini é effettuata tra coloro che, avendone i requisiti, provengano dalle scuole dell'infanzia nell'ambito territoriale dello stesso circolo didattico o istituto comprensivo.

Art. 2
Requisiti del progetto

  1. Il progetto di sperimentazione, da elaborare a cura delle scuole interessate in funzione di una piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, deve recare l'indicazione dei contenuti, degli obiettivi, degli strumenti da utilizzare, delle condizioni organizzative, dei procedimenti metodologici prescelti e delle relative fasi di attuazione.
  2. Il progetto di sperimentazione attesta l'avvenuta verifica delle condizioni di fattibilità ed individua le azioni di monitoraggio delle attività da porre in essere in funzione dei risultati da raggiungere.
  3. La sperimentazione è recepita nel Piano dell'Offerta Formativa e viene realizzata in stretta collaborazione con le famiglie interessate.
  4. L'utilizzazione dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai fini della realizzazione della sperimentazione, avviene nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio, previsti dai contratti collettivi, che possono essere assolti anche sulla base di una apposita programmazione plurisettimanale.
  5. La sperimentazione riguarda gli aspetti del progetto nazionale. L'attivazione della sperimentazione, secondo quanto indicato nei successivi articoli, avviene nell'ambito della flessibilità organizzativa e metodologico-didattica prevista dal regolamento sull'autonomia scolastica.
  6. Nella scuola elementare l'attivazione dell'insegnamento della lingua straniera (inglese) e dell'alfabetizzazione informatica rappresenta connotazione essenziale del progetto di sperimentazione.
  7. Le innovazioni sperimentali sono realizzate tenendo conto delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche interessate, delle risorse acquisibili in ambito regionale e di finanziamenti mirati a livello nazionale, comunque presenti in bilancio.
  8. La sperimentazione è assistita e sostenuta da strutture di supporto, consulenza e monitoraggio di livello locale e nazionale.

Art. 3
Quadro di riferimento dell'iniziativa
Obiettivi generali e specifici e piani di studio personalizzati

  1. Il quadro di riferimento dell'iniziativa sperimentale, gli obiettivi generali del processo formativo, nonché gli obiettivi specifici di apprendimento sono individuati dalle allegate Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati, riferite specificatamente alla scuola dell'infanzia ed alla scuola elementare, con esclusivo riguardo, per quest'ultimo grado di studi, alla prima classe.
  2. Aspetti essenziali della sperimentazione sono:
  1. la progettazione, nel quadro degli obiettivi generali del processo formativo e di quelli specifici di apprendimento, di piani di studio personalizzati, attraverso l'individuazione di obiettivi formativi correlati alla maturazione delle competenze degli allievi, al tempo scuola, all'articolazione delle attività didattiche per sezioni, classi e gruppi laboratoriali ed alle risorse organizzative dell'istituto;
  2. la compilazione del portfolio delle competenze individuali ai fini dell'orientamento e della valutazione degli allievi;
  3. la flessibilità del modello organizzativo;
  4. la continuità educativa e didattica per la gestione dell'anticipo scolastico e per la qualificazione del collegamento tra asili nido, scuola dell'infanzia e scuola elementare;
  5. l'organizzazione della funzione docente legata all'espletamento di compiti di tutoraggio, coordinamento, ecc. e le conseguenti esigenze di formazione in servizio, nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali.

Art. 4
Continuità educativa
Raccordi tra asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola elementare

  1. La scuola dell'infanzia cura l'attivazione di forme di raccordo con i servizi educativi pre- scolastici ed in particolare con l'asilo nido, soprattutto laddove si sperimenti anche l'anticipazione della frequenza.
  2. La scuola elementare attiva forme di raccordo pedagogico, didattico ed organizzativo con la scuola dell'infanzia. I progetti di continuità, che descrivono anche le modalità di rapporto con i genitori degli alunni nonché forme di valorizzazione della cultura e della comunità di appartenenza delle bambine e dei bambini, trovano esplicita formulazione nei piani dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica. Tali progetti possono prevedere la costituzione di team integrati tra docenti della scuola elementare e quelli della scuola dell'infanzia.

Art. 5
Flessibilità organizzativa nella scuola dell'infanzia

  1. La sperimentazione nella scuola dell'infanzia comporta un'accentuazione della flessibilità organizzativa, da articolare con particolare riguardo agli aspetti concernenti:
    • la riorganizzazione delle sezioni; 
    • la ristrutturazione degli spazi; 
    • la rimodulazione dei tempi; 
    • la ridefinizione delle attività ricorrenti di vita quotidiana; 
    • il potenziamento dei tempi riservati all'accoglienza.
  2. Nel caso in cui l'iniziativa sperimentale preveda anche l'anticipazione della frequenza, attraverso intese con gli Enti Locali, viene curata la collaborazione con gli asili nido del territorio, anche al fine di avvalersi in convenzione di specifiche figure professionali in essi presenti.
  3. In caso di anticipo della frequenza, nelle scuole interessate alla sperimentazione, la quota di posti disponibili rispetto al limite massimo viene ridotta in proporzione.

Art. 6
Flessibilità organizzativa nella scuola elementare

  1. La sperimentazione comporta, per ogni classe prima, un'organizzazione della prestazione docente in team, la cui flessibilità è caratterizzata da una differenziazione di funzioni, connesse alla presenza di un docente tutor, al fine di corrispondere a precisi compiti educativi.
  2. Il docente tutor del team assicura in ciascun gruppo-classe una presenza temporale settimanale indicativamente individuata tra le 18 e le 21 ore di insegnamento frontale.
  3. Il docente tutor cura la continuità educativa e didattica e il rapporto con le famiglie ed assicura, altresì, la coerenza e la gradualità dei percorsi formativi di ogni alunno, facilitandone e potenziandone le relazioni interpersonali ed educative. Tale docente svolge, pertanto, funzioni di coordinatore del team docente e di tutor nei confronti degli alunni, curando la compilazione del portfolio delle competenze, d'intesa con gli altri docenti del team, in collaborazione con le famiglie.
  4. Per lo svolgimento di tali funzioni il docente tutor utilizza le ore mancanti al completamento dell'orario di servizio in un arco temporale anche plurisettimanale.
  5. La presenza del docente tutor comporta che, in relazione all'organizzazione didattica della scuola elementare in cui sono previsti di norma tre insegnanti ogni due classi, le iniziative di sperimentazione di cui al presente decreto risultano più agevolmente realizzabili nei plessi in cui sono presenti almeno due classi prime.
  6. All'interno del team nelle classi prime interessate viene individuato un docente responsabile di attività laboratoriali, secondo le indicazioni contenute nel progetto sperimentale.

Art. 7
Portfolio delle competenze

  1. La scuola accompagna ciascun bambino con un portfolio (o cartella) delle competenze, a mano a mano sviluppate, che comprende:
    • la descrizione dei percorsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti;
    • la documentazione essenziale e significativa prodotta dagli alunni durante il percorso formativo. 
  2. Il portfolio delle competenze individuali è compilato ed aggiornato, in stretta collaborazione con la famiglia, a cura, rispettivamente, dei docenti di sezione della scuola dell'infanzia e del docente tutor della scuola elementare, d'intesa con gli altri docenti del team.
  3. Nella scuola elementare la valutazione periodica e finale, sulla base della normativa vigente, certifica le competenze acquisite tramite le unità di apprendimento elaborate durante il percorso scolastico.

Art. 8
Formazione del personale

  1. Nel quadro delle iniziative generali di formazione, vengono assicurate al personale scolastico coinvolto nella sperimentazione opportune azioni di formazione in servizio, con metodologie qualificate ed interattive, quali l'e-learning integrato. Tali attività possono realizzarsi all'interno della scuola, anche in forma di ricerca-azione o in gruppi di miglioramento, in collegamento con gli I.R.R.E., i servizi del territorio, le reti di scuole e gli istituti universitari e di ricerca.
  2. La partecipazione ad attività di formazione deve essere certificata.
  3. Nell'ambito del progetto di sperimentazione le scuole devono prevedere tempi adeguati per attività collegiali di progettazione, documentazione, preparazione dei materiali, verifica e valutazione.

Art. 9
Piano regionale delle scuole aderenti alla sperimentazione

  1. Il Direttore Generale regionale, acquisite le delibere di adesione alla sperimentazione da parte delle scuole, redige il piano regionale delle istituzioni scolastiche inserite nel programma nazionale di sperimentazione, tenendo conto dell'esistenza delle migliori condizioni organizzative, strutturali, professionali e operative tra le quali, a titolo esemplificativo, si indicano le seguenti:
    • possibilità di distribuire nelle sezioni e classi funzionanti le bambine e i bambini di età inferiore rispettivamente a tre e sei anni;
    • disponibilità, per la scuola dell'infanzia, di ambienti e spazi adeguati per lo svolgimento delle attività educative e didattiche previste dalla sperimentazione;
    • presenza di docenti disponibili a svolgere, nell'ambito dei vigenti obblighi di servizio, funzioni di tutoraggio e di coordinamento,nonchè di personale fornito delle necessarie competenze professionali per attivare l'insegnamento della lingua inglese e l'alfabetizzazione informatica.
  2. Il Direttore Generale regionale interviene, a seguito di motivate richieste da parte delle scuole interessate alla sperimentazione, per assicurare le risorse disponibili, anche con il ricorso ai finanziamenti messi a sua disposizione ai sensi dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Art. 10
Organismi di supporto e sviluppo della sperimentazione

  1. Al fine di sostenere le iniziative di sperimentazione e di dare sviluppo al processo di qualificazione della scuola dell'infanzia e della scuola elementare, vengono istituiti un Osservatorio nazionale ed Osservatori regionali.
  2. L'Osservatorio Nazionale è istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione del MIUR, con la funzione anche di definire criteri per il monitoraggio del progetto nazionale di sperimentazione. La composizione dell'Osservatorio Nazionale è definita con decreto del Ministro.
  3. L'Osservatorio regionale è istituito, con provvedimento del Direttore Generale presso ogni Ufficio scolastico regionale, per lo svolgimento dei compiti indicati al comma precedente. Il predetto Osservatorio è composto dal Direttore Generale regionale, che lo presiede, da ispettori tecnici della scuola elementare e dell'infanzia, da un rappresentante dell'I.R.R.E., dell'Università, degli Enti Locali interessati e da docenti rappresentanti delle scuole statali e paritarie coinvolte nella sperimentazione. L'Osservatorio si avvale di gruppi tecnici di supporto alle istituzioni scolastiche coinvolte nella sperimentazione per la realizzazione della iniziativa.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO
Letizia Moratti


Allegati


Bozza Decreto


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