Decreto Ministeriale 16 novembre 1992

Applicazione dell'art. 2 della legge 5 giugno 1990, n. 148

 

Art. 1
- Finalità -

La continuità del processo educativo tra scuola materna, elementare e media viene garantita come percorso formativo unitario al quale contribuisce con pari dignità educativa l'azione di ciascuna scuola, nella dinamica degli specifici ruoli ed obiettivi, secondo una logica di sviluppo organico e coerente.

Al fine di realizzare il necessario raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo tra le diverse scuole, i collegi dei docenti elaborano, nell'ambito della programmazione educativa annuale, piani di intervento per promuovere la continuità

I piani di intervento devono qualificare la programmazione educativa come pratica unificante per tutti gli ordini di scuola, assicurando un continuum di opportunità educative a tutti gli alunni nel loro sviluppo individuale e formativo ed individuando iniziative comuni intese ad assicurare operativamente la continuità

Detti piani di intervento, da definirsi sulla base delle esigenze legate alle concrete situazioni in cui le scuole si trovano ad operare e con riferimento alle caratteristiche generali e specifiche dei soggetti, indicheranno finalità ed obiettivi, forme di collegamento con le realtà culturali, ambientali e sociali presenti sul territorio, nonché modalità di verifica e valutazione.

Art. 2
- Elementi e forme del raccordo -

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della legge 5 giugno 1990, n. 148, i piani di intervento per la continuità di cui al precedente art. 1 indicheranno modalità e criteri per la realizzazione del raccordo tra le scuole con particolare riguardo:

a) alla comunicazione di dati sull'alunno;

b) alla comunicazione di informazioni acquisite anche in collaborazione con la famiglia, per rispondere in modo mirato alla domanda formativa di ciascun alunno in una logica di continuità non solo verticale ma anche orizzontale;

c) al coordinamento dei curricoli soprattutto degli anni iniziali e terminali, tenendo in particolare considerazione gli specifici obiettivi e stili educativi e valorizzando gli elementi di continuità presenti nei documenti programmatici;

d) alle indicazioni relative ai criteri di formazione delle classi iniziali, nel rispetto delle competenze degli OO.CC. della scuola, sulla base dei dati contenuti nel fascicolo personale dell'alunno, di cui al successivo art. 3;

e) alla predisposizione di un sistema di verifica e di accertamento comune connesso con l'impostazione progettuale delle attività didattiche, nel rispetto del quadro di indirizzi di cui al I comma del precedente art. 1, orientato a valutare non solo il singolo alunno ma anche il processo di insegnamento/apprendimento e l'efficacia delle specifiche esperienze educative;

f) all'utilizzazione delle strutture scolastiche e dei servizi di competenza degli enti territoriali con particolare attenzione all'uso comune di strutture quali impianti sportivi, laboratori, parchi-gioco, ludoteche, biblioteche, ecc.

In ciascun piano di intervento saranno altresì esplicitati i criteri per l'attuazione in comune di iniziative di formazione in servizio per gli insegnanti delle scuole interessate su temi attinenti alle competenze professionali generali specifiche, nonché di possibili momenti e forme di compartecipazione alle attività didattiche degli insegnanti delle classi iniziali e terminali, con particolare attenzione agli alunni in situazioni di handicap, ed ogni altro intervento ritenuto idoneo a favorire il raccordo tra le scuole

I piani di intervento per la continuità indicheranno altresì i criteri, le modalità e i tempi di svolgimento degli incontri tra docenti delle scuole interessate, al fine di favorire opportuni raccordi fra le programmazioni didattiche.

Art. 3
- Fascicolo personale dell'allievo -

E' istituito un fascicolo personale dell'allievo, che lo accompagnerà in tutto il percorso scolastico in una logica di continuità non solo verticale, ma anche orizzontale con l'esperienza familiare e le opportunità extrascolastiche.

In tale fascicolo, anche al fine di corrispondere a quanto previsto dal precedente art. 2, verranno raccolti i dati di tipo amministrativo (anagrafici, scolastici, sanitari, il foglio notizie), i documenti di valutazione, la documentazione specifica per gli alunni portatori di handicap (diagnosi funzionale, progetto educativo personalizzato), nonché ogni altro significativo elemento di conoscenza dell'alunno e della sua esperienza scolastica, acquisito anche in collaborazione con la famiglia.

L'istituzione scolastica che accoglie l'alunno deve richiedere alla scuola di provenienza il fascicolo personale, la cui trasmissione costituisce obbligo per quest'ultima e deve avvenire in tempo utile per la predisposizione degli adempimenti connessi con l'avvio dell'anno scolastico.

Art. 4
- Modalità di attuazione del raccordo -

I direttori didattici ed i presidi delle scuole che insistono sullo stesso territorio effettueranno appositi incontri per la ricognizione dei problemi concernenti il raccordo tra le scuole ed individueranno, sulla base dell'iscrizione degli alunni, le scuole reciprocamente interessate ad un comune progetto di continuità

Ciascun collegio dei docenti delle scuole in tal modo individuate designerà con apposita deliberazione i docenti che formeranno un gruppo di lavoro unitario per la continuità

Tale gruppo, coordinato di concerto dai capi d'istituto delle scuole interessate, formulerà proposte per i piani di intervento da sottoporre a ciascun collegio dei docenti e, anche attraverso una lettura comparata delle programmazioni, seguirà le singole iniziative, curando la raccolta di materiali e documentazioni.

I collegi dei docenti programmeranno i piani di intervento e verificheranno periodicamente nell'anno scolastico la realizzazione delle intese e delle azioni progettate, valutando i risultati e avviando eventualmente riprogettazioni in itinere.

Art. 5
- Promozione e coordinamento di iniziative per la continuità -

I provveditori agli studi garantiranno coordinamento e monitoraggio delle iniziative assunte o da assumere, favorendo ogni iniziativa intesa a diffondere la cultura della continuità mediante forme di aggiornamento, raccolta e pubblicazione di dati e documenti, incontri tra capi d'istituto, avvalendosi anche delle competenze degli organi collegiali territoriali con particolare riguardo al distretto scolastico.

A tal fine attiveranno altresì opportune forme di collaborazione con università, IRRSAE, enti territoriali, associazioni professionali ricorrendo, se necessario, alla sottoscrizione di apposite intese.

A cura del sovrintendente scolastico regionale saranno effettuati appositi incontri degli ispettori tecnici delle tre scuole in seduta congiunta, per elaborare un comune piano di iniziative volte a favorire la continuità e a garantire l'opportuna consulenza tecnica, la verifica e la valutazione delle esperienze in atto, curando la relativa documentazione.



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