Decreto Ministeriale 16 luglio 1999, n. 176

Cessazione anticipata dal servizio del personale in situazione di esubero

 

VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n.351, regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il D.M. 30 dicembre 1998, n.495 con il quale sono stati fissati i termini di presentazione delle domande di cessazione dal servizio per il personale del comparto scuola;

VISTO il D.M. 22 marzo 1999, n.75 con il quale, limitatamente al corrente anno scolastico o accademico 1998/1999, sono stati prorogati i termini per la presentazione della revoca delle domande di dimissioni volontarie dal servizio;

CONSIDERATO che, a norma dell'art.59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449, il personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero è individuato al termine delle operazioni di movimento del personale;

CONSIDERATO che tale situazione di esubero, da individuarsi a livello regionale per il personale direttivo ed a livello provinciale per il restante personale, può essere stata determinata anche a seguito del dimensionamento delle istituzioni scolastiche;

CONSIDERATA la necessità di consentire al personale in soprannumero di cessare anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1° settembre 1999, ancorché non abbia presentato la domanda di dimissioni volontarie nei termini stabiliti nel succitato D.M. 30 dicembre 1998, n.495;

CONSIDERATO altresì che l'art.11 - comma 2 - della legge 3 maggio 1999, n.124 prevede per i docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto ai sensi dell' art. 9, comma 1 - bis, del decreto legge 6 novembre 1989, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n.417, ancorché ammessi con riserva, l'immissione nei predetti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo;

CONSIDERATO che tra gli aventi titolo all'immissione nei predetti ruoli del personale direttivo risultano alcuni docenti che hanno presentato la domanda di dimissioni volontarie a decorrere dal 1° settembre 1999;

RITENUTA la necessità di consentire a detti docenti di revocare la domanda di dimissioni volontarie perché gli stessi possano fruire del beneficio previsto dal succitato art. 11 - comma 2 - della legge 3 maggio 1999, n.124;

DECRETA

ART. 1

Il personale che si trova nella situazione di esubero di cui alle premesse del presente decreto per effetto anche del dimensionamento delle istituzioni scolastiche può presentare la domanda di cessazione anticipata dal servizio, a decorrere dal 1° settembre 1999, entro la data del 5 agosto 1999.
Restano valide le domande di dimissioni volontarie presentate nei termini fissati nel D.M. 30 dicembre 1998, n.495.
Gli uffici competenti, in base all' art. 1 del D.P.R. 28 aprile 1998, n.351, sono tenuti, entro il 14 agosto 1999, a notificare agli interessati la mancata maturazione del diritto a pensione al fine di consentirgli di chiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione, il ritiro delle dimissioni.

ART. 2

I docenti che hanno titolo all'immissione nei ruoli del personale direttivo ai sensi dell'art. 11 - comma 2 - della legge 3 maggio 1999, n.124 possono revocare la domanda di dimissioni volontarie dal servizio con effetto dal 1° settembre 1999, presentate nei termini fissati dal D.M. 30 dicembre 1998, n.495, entro la data del 31 luglio 1999.

Il presente decreto verrà inviato agli Organi di controllo per il riscontro di legge.



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