Decreto MURST 18 settembre 1998

Modifiche all'art.2, comma 1 del DM 23 aprile 1998

 

Il Ministro dell'Universitą e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

d’intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione

 

VISTO il D.M. 23 aprile 1998 con cui sono state definite le modalitą delle preiscrizioni universitarie;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali con nota n.6095 in data 5 agosto 1998;

RITENUTO di dover adeguare il testo del citato D.M. ai suggerimenti del Garante stesso, modificando conseguentemente l’art.2, comma 1, nella parte in cui prevede la trasmissione degli elenchi degli studenti che hanno effettuato la preiscrizione universitaria;

D E C R E T A:

L’art.2, comma 1, del D.M. 23 aprile 1998 č modificato ed approvato nel testo seguente: " Il MURST, elaborati i dati, predispone gli elenchi degli studenti che hanno effettuato la preiscrizione universitaria, con le relative indicazioni e li trasmette ai Provveditorati e all’ Universitą entro il successivo 15 dicembre".

Il Ministro
f.to Prof. Luigi BERLINGUER