Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 204

Esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Sessione straordinaria. Anno scolastico 1998/99

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami dì Stato anche oltre la data fissata per la conclusione della sessione ordinaria;

VISTO l'articolo 18, commi 4, 5 e 6, dell'O.M. 11 febbraio 1999, n. 38;

VISTO, in particolare, il comma 6 del citato art.18, che stabilisce che il Ministero della Pubblica istruzione, sulla base dei dati forniti dai competenti Provveditori agli Studi, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami dì Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o comunque prima del termine dì chiusura dei lavori delle commissioni;

RITENUTO che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;

D E C R E T A

Art. 1

1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 1998/99, si svolge secondo il seguente diario:

  • prima prova scritta: martedì 14 settembre 1999;
  • seconda prova scritta: mercoledì 15 settembre 1999 e, per gli istituti d'istruzione artistica, con prosecuzione secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria;
  • terza prova scritta: venerdì 17 settembre, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria.
  • Per i licei artistici e gli istituti d'arte, la terza prova si svolge al termine della seconda prova;

  • inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte.
  • Art. 2

    1. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, l'esame ha luogo nei giorni di mercoledì 15 e venerdì 17 settembre 1999.

    2. Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte, la terza prova è fissata per martedì 14 settembre 1999.

    3. Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo martedì 14 settembre 1999.

    Art. 3

    1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 13 settembre 1999, presso gli istituti ove sono presentì candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.

    2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfettario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfettario riferito alla trasferta, in conformità di quanto previsto dalla C.M. 16.4.1999, n.104. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale rispetto alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria.

    3. I Provveditori agli Studi provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.

    Art. 4

    1. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, valgono le disposizioni contenute nell'O.M. 11 febbraio 1999, n. 38.

    2. I Capi degli istituti sedi d'esame danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.



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