Decreto Ministeriale 7 dicembre 2000, n. 271

Cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola

 

VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n.351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art.20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO l'art.1, comma 2, di tale regolamento, il quale prevede che il Ministro della Pubblica Istruzione stabilisce con decreto il termine entro il quale, annualmente, il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;

CONSIDERATO che, in base al comma 4 del citato art.1, per le domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art.509, commi 2, 3 e 5 del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n.297 e per le domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal servizio e di collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5 del medesimo art.1, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

CONSIDERATA l'esigenza di individuare termini che, per la connessione con le altre operazioni afferenti alla rilevazione delle disponibilità dei posti ed alla mobilità del personale, siano coerenti nella misura massima possibile con le cadenze operative finalizzate alla più tempestiva assegnazione del personale alle singole scuole e classi;

DECRETA

Art.1

Per il personale dirigenziale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, compreso quello dei Conservatori di Musica e delle Accademie di Belle Arti, Nazionale di Danza e Nazionale d'Arte Drammatica, è fissato il termine del 15 febbraio 2001 per la presentazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio al raggiungimento del 65° anno di età per gli effetti a valere dal 1° settembre 2001 e per la eventuale revoca di tali domande.
Lo stesso termine del 15 febbraio 2001 deve essere tenuto presente anche dal personale che intenda cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e da quello che intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n.331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

Art. 2

Entro il 5 aprile 2001 sarà comunicata al personale dimissionario interessato, compreso quello dei Conservatori di Musica e delle Accademie, la mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione.
Tale personale può ritirare la domanda di dimissioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Art.3

L'accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio è disposta alla scadenza dei termini di cui all'art.1, senza l'emissione del provvedimento formale.
Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art.1, l'Amministrazione comunica l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.
Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato perché è in corso un procedimento disciplinare, l'accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

Art. 4

Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo per il riscontro di legge.