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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Decreto Ministeriale 18 maggio 2005
(in GU 20 maggio 2005, n. 116)

Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alla Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria - Anno accademico 2005-2006

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 264/1999;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2003 «Decreto interpretativo del decreto ministeriale 24 marzo 2003 con il quale sono stati definiti le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2003/2004»;

Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) della legge n. 264/1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2005/2006 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 4 della predetta legge n. 168/1989;

Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per l'istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 11291 e ripartito fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione alle Scuole di cui all'art. 1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: Moratti


Allegato


 

Decreto Ministeriale 4 maggio 2005
(in GU 17 maggio 2005, n. 113)

Modalità e contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, per l'anno accademico 2005/2006

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 4, comma 2;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 117;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2005-2006, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della suindicata legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per l'anno accademico 2005/2006, ciascuna università emana il relativo bando di ammissione, per esami e titoli, in base al numero di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.

2. L'esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna università, integrata da una seconda prova. La prova scritta, per ciascun indirizzo, consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le cinque indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti, venti si riferiscono all'indirizzo prescelto dal candidato e trenta alla classe per la quale viene richiesta l'abilitazione. Per ogni indirizzo il candidato può richiedere l'iscrizione per una o più classi di abilitazione.

3. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1998, n. 270, che ogni singola scuola affigge al proprio albo, nonché su argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della scuola di specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando.

4. Per lo svolgimento delle prova, di cui al comma 2, è assegnato un tempo di quaranta minuti per la soluzione dei predetti venti quesiti e un tempo di sessanta minuti per la soluzione dei trenta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.

5. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

  • indirizzo: scienze motorie - 9 settembre 2005;
  • indirizzo: economico economico giuridico - 10 settembre 2005;
  • indirizzo: sanitario e della prevenzione - 12 settembre 2005;
  • indirizzo: lingue straniere - 13 settembre 2005;
  • indirizzo: scienze naturali - 14 settembre 2005;
  • indirizzo: fisico informatico matematico - 15 settembre 2005;
  • indirizzo: linguistico letterario - 16 settembre 2005;
  • indirizzo: scienze umane - 20 settembre 2005;
  • indirizzo: tecnologico - 21 settembre 2005;
  • indirizzo: storia dell'arte (classe 61/A) - 22 settembre 2005.

6. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:

  • cento punti per ciascuna classe di abilitazione, quaranta dei quali riservati alla prova scritta di cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di cui al comma 7;
  • i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:

a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti:

  • dottorato di ricerca - 3 punti;
  • seconda laurea - 2 punti;
  • diploma di scuola di specializzazione - 2 punti;
  • altri titoli di studio e di ricerca (corso di perfezionamento, assegno di ricerca, borsa di studio post dottorato, borsa di studio) - fino a 3 punti;

b) voto di laurea o di laurea specialistica di cui, rispettivamente, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, prescritte per l'ammissione fino ad un massimo di 10 punti:

  • voto di laurea fino a 90/110 - 0 punti;
  • voto di laurea da 91 a 100/110 - 2 punti;
  • voto di laurea da 101 a 105/110 - 4 punti;
  • voto di laurea da 106 a 107/110 - 5 punti;
  • voto di laurea di 108/110 - 6 punti;
  • voto di laurea di 109/110 - 7 punti;
  • voto di laurea di 110/110 - 8 punti;
  • voto di laurea di 110 e lode/110 - 10 punti;

c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

  • voto medio minore o uguale a 21 - 0 punti;
  • voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24 - 1 punto;
  • voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27 - 2 punti;
  • voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5 - 4 punti;
  • voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28 - 6 punti;
  • voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5 - 7 punti;
  • voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29 - 8 punti;
  • voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5 - 9 punti;
  • voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30 - 10 punti;

d) voto di diploma delle accademie di belle arti, degli istituti superiori di educazione fisica prescritto per l'ammissione, nonché voto di laurea afferente alla classe 33, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, fino ad un massimo di 10 punti:

  • voto di diploma fino a 90/110 - 0 punti;
  • voto di diploma da 91 a 100/110 - 2 punti;
  • voto di diploma da 101 a 105/110 - 4 punti;
  • voto di diploma da 106 a 107/110 - 5 punti;
  • voto di diploma di 108/110 - 6 punti;
  • voto di diploma di 109/110 - 7 punti;
  • voto di diploma di 110/110 - 8 punti;
  • voto di diploma di 110 e lode/110 - 10 punti.

e) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma o della laurea secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

  • voto medio minore o uguale a 21 - 0 punti;
  • voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24 - 1 punto;
  • voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27 - 2 punti;
  • voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5 - 4 punti;
  • voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28 - 6 punti;
  • voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5 - 7 punti;
  • voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29 - 8 punti;
  • voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5 - 9 punti;
  • voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30 - 10 punti.

7. La seconda prova è determinata dal bando e consiste in un colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al comma 3 ed è valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni classe di abilitazione è ammesso alla seconda prova un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla base della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.

8. Vengono ammessi alla scuola per ogni classe di abilitazione i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.

9. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in più di una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando, per la copertura dei posti residui si procede, per ogni indirizzo della scuola, alla redazione di un'unica graduatoria. Detta graduatoria è formata dai candidati che nelle singole classi di abilitazione comprese nell'indirizzo seguono i già ammessi ed è utilizzata fino a completare il numero dei posti previsti nel bando.

Qualora nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe di abilitazione, un candidato già ammesso per altra classe, il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe.

Art. 2.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità di trasferimento dei candidati da una scuola all'altra previa intesa tra le medesime scuole e le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: Moratti


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