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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Decreto Ministeriale 9 luglio 1992
(in GU 30 ottobre 1992, n. 256)

Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

d'intesa con

IL MINISTRO DELLA SANITA'

e

IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

Visto l'assenso del Ministro della sanità espresso in data 7 luglio 1992;

Visto l'assenso del Ministro degli affari sociali espresso in data 6 luglio 1992;

Visto l'art. 5, comma primo, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui «la rimozione delle cause invalidanti», la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso l'obiettivo di «attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142»;

Visto l'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede l'emanazione di indirizzi per la stipula di accordi di programma ivi previsti tra enti locali, amministrazione scolastica e unità sanitarie locali;

Visto l'art. 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui l'integrazione scolastica si realizza anche attraverso la dotazione di attrezzature ed ogni altra forma di ausilio tecnico «anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico»;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui gli accordi di programma «possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati»;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede per i gruppi di lavoro interistituzionale compiti di «collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma»;

Visto l'art. 40, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui «i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti»;

Considerata la necessità che gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni handicappati siano coordinati con quelli extrascolastici e della formazione professionale;

Ravvisata la necessità di dare piena attuazione a quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in continuità ed in linea con la legislazione ed i provvedimenti applicativi emanati precedentemente in materia di integrazione scolastica alunni in situazione di handicap;

Visto l'art. 27, comma 8, della legge 8 febbraio 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320;

Decreta:

Art. 1
Rinvio

1. Il presente decreto fissa gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma provinciali e comunali previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , successivamente indicata nel testo col termine «legge quadro», relativi ai rapporti interistituzionali in precedenza regolati dalle «intese» di cui alla circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 258 del 22 settembre 1983, che rimangono in vigore sino alla conclusione degli accordi di programma.

2. Con successivi decreti verranno dettati gli indirizzi relativi agli accordi di programma regionali di cui agli articoli 5 e 39 della legge quadro, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1989, n. 400, e dopo l'emanazione degli atti del Ministro della sanità, di cui agli articoli 8, comma 1, lettera l), e 12, comma 7, della legge quadro.

3. Gli accordi di programma regionali, di cui agli articoli 5 e 39 delle legge quadro, saranno finalizzati a coordinare la normativa amministrativa, i flussi finanziari e l'integrazione degli interventi onde facilitare ai diversi livelli territoriali la programmazione interistituzionale degli interventi e dei servizi scolastici e della formazione professionale con quelli sanitari, sociali, formativo-culturali e con quelli di aiuto personale di cui all'art. 9 della legge quadro.

Art. 2
Ambito territoriale, finalità e soggetti stipulanti

1. Gli accordi di programma, di cui al presente decreto, possono avere ambito provinciale o comunale; l'ambito comunale può coincidere:

a) con quello del territorio della unità sanitaria locale, quando questa ha competenza sullo stesso territorio;

b) con quello di tutte le unità sanitarie locali coincidenti con il territorio di un unico comune;

c) con il territorio di più comuni compresi nell'ambito di un'unica unità sanitaria locale, in tal caso i comuni, qualora non siano costituiti in comunità montana, si consorziano o delegano un comune capofila al fine della stipula dell'accordo di programma.

2. Gli accordi di programma provinciali, di cui agli articoli 5 e 13 della legge quadro sono finalizzati alla programmazione coordinata delle attività formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali e sportive da realizzare con gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica ed in centri di formazione professionale. Gli accordi sono altresì finalizzati alla collaborazione, alla consulenza ed alla verifica congiunta dei gruppi di lavoro provinciali, di cui all'art. 15, comma 3, della legge quadro. A tali fini partecipano alla stipula degli accordi di programma provinciali il presidente della provincia, che promuove l'accordo, il provveditore agli studi, ovvero i sovrintendenti e gli intendenti scolastici per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, i legali rappresentanti delle unità sanitarie locali presenti sul territorio, i sindaci dei comuni ove hanno sede gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica ed eventualmente, su invito del presidente della provincia, altre pubbliche amministrazioni.

3. Gli accordi di programma comunali, di cui agli articoli 5 e 13 della legge quadro, sono finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici con tutti quelli territoriali e extrascolastici, onde facilitare la tempestiva formulazione delle diagnosi funzionali, dei conseguenti profili dinamico funzionali e dei successivi piani educativi individualizzati, al fine di favorire, in concreto, l'effettiva realizzazione del progetto di integrazione scolastica ed extrascolastica dei singoli alunni in situazione di handicap, anche attraverso l'individuazione delle priorità degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di competenza. A tali fini partecipano alla stipula degli accordi di programma comunali il sindaco o il presidente della comunità montana ovvero il legale rappresentante del consorzio di comuni o il sindaco del comune capofila all'uopo delegato, che promuove l'accordo, il provveditore agli studi, i legali rappresentanti delle unità sanitarie locali, i presidenti delle circoscrizioni amministrative, ove esistenti, i presidenti dei distretti scolastici ed eventualmente, su invito del promotore dell'accordo, altre pubbliche amministrazioni.

4. Per ambiti territoriali inferiori ad un'area comunale, ove se ne ravvisi l'opportunità, possono essere stipulate intese tra le amministrazioni interessate a quell'ambito territoriale.

Art. 3
Modalità

1. La richiesta di stipula può provenire, secondo i rispettivi ambiti territoriali, da ciascuno dei soggetti indicati nel precedente art. 2. In ogni caso, decorsi quindici giorni dalla data di emanazione del presente decreto il provveditore agli studi, ovvero i sovrintendenti ed intendenti scolastici, per le province autonome di Trento e Bolzano, inoltrano la richiesta al presidente della provincia o ai sindaci o al presidente della comunità montana o al legale rappresentante del consorzio dei comuni perché diano inizio alla procedura.

2. Le modalità di formale stipula e di pubblicazione degli accordi di programma sono regolate dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .

3. I soggetti stipulanti gli accordi predispongono gli interventi finanziari ciascuno per la parte di propria competenza, concordando tra loro gli obiettivi comuni e la correlazione dei rispettivi piani finanziari con riguardo alle risorse disponibili.

4. Al fine di assicurare il coordinamento di cui all'art. 39 della legge quadro, le regioni esamineranno la possibilità di definire le modalità organizzative per stabilire un raccordo funzionale con i gruppi di lavoro provinciali, ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, della legge quadro.

5. Le amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di programma possono, nell'ambito delle rispettive competenze ed anche d'intesa tra loro, emanare direttive alle strutture territoriali interessate, per l'attuazione degli accordi di programma.

Art. 4
Contenuti

1. Negli accordi di programma, con riguardo a ciascuna parte stipulante, debbono essere chiaramente definite le competenze e gli adempimenti, individuati a diversi livelli territoriali, sulla base della normativa nazionale, regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Ferma restando l'attivazione degli ordinari interventi di integrazione scolastica a carico della scuola ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 4 luglio 1977, n. 517, dell'art. 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 13, comma 3, e 14, comma 6, della legge quadro, ed a carico dei comuni ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , a partire dalla segnalazione degli alunni in situazione di handicap effettuata sulla base del certificato rilasciato da un medico del servizio sanitario nazionale, come stabilito dal decreto legge 25 giugno 1992, n. 320, citato in premessa, ovvero da esso convalidata ove trattasi di segnalazione di un medico privato, sono considerati interventi prioritari, ai fini dell'integrazione scolastica:

a) la definizione delle modalità di collegamento tra i progetti educativo, riabilitativo e di socializzazione, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), della legge quadro, stilati sulla base della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, di cui all'art. 12, commi 5, 6 e 8 della stessa legge quadro. In attesa anche dell'emanazione dell'atto di indirizzo circa le modalità di cui all'art. 12, comma 7, della legge quadro, la stesura della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato in via transitoria continua ad essere regolata dalle circolari del Ministero della pubblica istruzione n. 258 del 22 settembre 1983, n. 250 del 3 settembre 1985 e n. 262 del 22 settembre 1988;

b) l'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), della legge quadro;

c) la sperimentazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), e 5 della legge quadro;

d) la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, compreso il rapporto fra asili nido e scuola materna;

e) le modalità di effettuazione delle attività extrascolastiche di cui agli articoli 8, comma 1, lettera m), e 13, comma 1, lettera a), della legge quadro.

3. In particolare, gli accordi di programma provinciali, con riferimento agli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, sono rivolti anche a definire le modalità e procedure di:

a) individuazione degli istituti ai quali attribuire prioritariamente risorse aggiuntive tra quelli che realizzano le iniziative sperimentali di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), della legge quadro;

b) fornitura di attrezzature, impianti tecnici, sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia dei processi formativi;

c) superamento delle condizioni che possano impedire di fatto la frequenza degli studenti in situazione di handicap nelle scuole e l'individuazione di misure idonee al perseguimento degli obiettivi previsti dai piani educativi individualizzati, secondo il principio della continuità educativa, di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), della legge quadro;

d) utilizzazione ed aggiornamento del personale necessario all'attuazione dei progetti riabilitativi e formativi;

e) realizzazione delle nuove opere di edilizia scolastica e degli interventi di adeguamento degli edifici preesistenti alle esigenze degli studenti in situazioni di handicap;

f) innovazione e sperimentazione didattica.

4. Gli accordi di programma per le attività di cui ai commi precedenti prevedono modalità di collegamento delle stesse con i progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati e la distribuzione dei finanziamenti relativi fra i soggetti competenti ad erogarli; le attività possono consistere in ludoteche, centri di documentazione, addestramento all'uso di ausili anche informatici e quanto altro sia ritenuto utile a favorire interventi precoci anche presso le famiglie per sviluppare l'autonomia fisica psicologica e sociale; dette attività possono riguardare, altresì, più mirati interventi culturali, ricreativi, sportivi, di orientamento e formazione professionale, di tempo libero e di contatto con il mondo del lavoro. In ogni caso esse debbono mirare quanto più possibile al coinvolgimento di tutta la classe e non solo degli alunni in situazione di handicap, anche quando vengono svolte al di fuori dell'ambiente scolastico, fatte salve le competenze del consiglio di circolo o di istituto di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1974, n. 416.

5. Negli accordi di programma sono altresì indicate le figure professionali per gli interventi di cui al presente articolo nonché le modalità che garantiscono la partecipazione degli stessi alle attività previste ed ai gruppi di lavoro provinciali, previsti dall'art. 15, commi 1 e 2. Gli accordi di programma prevedono modalità e tempi per la predisposizione, attuazione e verifica degli adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 in modo coordinato tra gli operatori delle diverse amministrazioni, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

6. E' considerato intervento essenziale nell'ambito degli accordi di programma, ai fini dell'orientamento scolastico e professionale, la stipula di intese interistituzionali, a livello provinciale o comunale, su apposti progetti operativi.

7. Per gli alunni con handicap in situazioni di gravità, gli accordi di programma debbono garantire interventi prioritari, rispettosi del principio dell'integrazione nella scuola di competenza territoriale dell'alunno. Le relative modalità saranno stabilite negli accordi di programma stessi anche per quanto riguarda l'utilizzazione delle attrezzature di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della legge quadro.

8. I corsi di aggiornamento comuni di cui all'art. 14, comma 7, della legge quadro sono finalizzati prioritariamente all'integrazione delle rispettive esperienze e competenze in relazione alla programmazione, attuazione e verifica dei piani educativi e di recupero individualizzati, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6, della legge quadro.

9. Per detti corsi gli accordi dovranno anche prevedere le modalità di organizzazione, finanziamento e gestione e partecipazione del personale, con il possibile coinvolgimento degli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo I.R.R.S.A.E., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1974, n. 419, di Università e di istituti specializzati con la possibile messa in comune di personale e mezzi finanziari.

Art. 5
Enti convenzionati

1. Qualora i sottoscrittori dell'accordo di programma si avvalgano, per la gestione dei servizi di propria competenza, dei soggetti di cui all'art. 38 della legge quadro, gli enti convenzionati, in esecuzione dell'accordo di programma, stipulano con i predetti sottoscrittori intese operative finalizzate al coordinamento dei servizi gestiti in convenzione.

2. Gli enti convenzionati per la gestione dei servizi possono formulare pareri finalizzati alla predisposizione e alla verifica degli accordi di programma, limitatamente alle esigenze dei servizi in convenzione.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge quadro, negli accordi di programma devono essere previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai «fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinata». I requisiti minimali sono stabiliti dagli articoli 8, comma 1, lettera l), e 38, comma 1, della legge quadro.

4. Quanto agli enti che gestiscono in convenzione le attività extrascolastiche di cui all'art. 8, comma 1, lettera m), della legge quadro, gli accordi di programma devono indicare i requisiti all'uopo richiesti dalle regioni o dagli enti locali.

5. In esecuzione dell'art. 13, comma 1, lettera b), della legge quadro, le regioni, gli enti locali, gli I.R.R.S.A.E. e i provveditorati agli studi, singolarmente o congiuntamente, possono stipulare su apposito progetto, convenzioni con centri specializzati in campo pedagogico-didattico, con scuole o istituti speciali per minorati della vista e dell'udito richiamati all'art. 13, comma 1, della legge quadro al fine di assicurare consulenza pedagogica relativa all'utilizzazione e all'adattamento di specifico materiale didattico. Sono fatte salve, comunque, preventive intese con i capi di istituto, al fine di garantire l'esercizio delle competenze del collegio dei docenti, concernenti gli ausili didattici di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416 .

Art. 6
Collegio di vigilanza

1. Gli accordi di programma prevedono anche la costituzione dei collegi di vigilanza, di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , con la composizione ed i poteri ivi indicati. Tali collegi hanno la stessa durata dell'accordo.

2. Le valutazioni dei predetti collegi di vigilanza sull'attuazione degli accordi di programma, sono rimesse al Presidente della regione e al gruppo di lavoro provinciale di cui all'art. 15 legge quadro, ai fini del rispettivo esercizio dei rispettivi poteri di verifica.

Art. 7
Rinvio

1. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto nell'ambito delle Regioni e delle Province ad autonomia speciale avviene nell'osservanza delle disposizioni speciali ivi in vigore.


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