Decreto Ministeriale 6 agosto 1999
(in GU 06.10.99, n. 235)

Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, che all'art. 11 comma 9 contempla la riconduzione a ordinamento dei corsi di scuola media a indirizzo musicale attualmente autorizzati e funzionanti in via sperimentale e demanda al Ministro della pubblica istruzione di stabilire le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove di esame e l'articolazione delle cattedre, nonché di istituire una specifica classe di concorso;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'art. 162 che disciplina le condizioni per l'istituzione delle cattedre, l'art. 165 nella parte in cui prevede le materie di insegnamento comprese nel piano di studi della scuola media statale, l'art. 166 relativo a programmi ed orari di insegnamento nella scuola media, nonché l'art. 442 concernente i criteri e le modalità per la determinazione degli organici;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, con il quale sono stati disciplinati programmi, orari e prove di esame per la scuola media statale;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1979 con il quale è stata istituita la sperimentazione dell'insegnamento di strumento musicale nella scuola media;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1996 con il quale sono stati dettati criteri e modalità per la sperimentazione dei corsi ad indirizzo musicale, ed in particolare l'art. 5, comma 1, che già prevedeva, in prospettiva, la possibilità di istituzionalizzare i predetti corsi e di realizzarne una equilibrata diffusione sul territorio nazionale;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 21;

Tenuto conto dei risultati positivi evidenziati nel rapporto redatto dalla commissione incaricata di condurre l'indagine quanti-qualitativa sulle sperimentazioni musicali;

Visti i programmi e gli orari di insegnamento nei corsi di scuola media ad indirizzo musicale, proposti dalla commissione istituita dal direttore generale dell'istruzione secondaria di primo grado con decreto del 9 giugno 1999;

Ritenuto che l'insegnamento di strumento musicale debba collocarsi nel quadro del progetto complessivo di formazione della persona secondo i principi generali della scuola media in modo da fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente caratterizzato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, una maggiore capacità di lettura attiva e critica della realtà nonché una ulteriore opportunità di conoscenza e di espressione e un contributo al senso di appartenenza sociale;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, formulato il 21 luglio 1999;

Considerate le intese precedentemente intercorse con il Ministro del tesoro in ordine al necessario incremento delle dotazioni organiche provinciali;

Decreta:

Art. 1

Nei corsi a indirizzo musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei decreti ministeriali 3 agosto 1979 e 13 febbraio 1996, ricondotti a ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 dall'art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, l'insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale, previsto dall'art. 165 del decreto legislativo 14 aprile 1994, n. 297, nell'ambito della programmazione educativo didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media.

Art. 2

Le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi di cui all'art. 1.

Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento di quattro e diversi strumenti musicali.

La scelta delle specialità strumentali da insegnare è effettuata dal collegio dei docenti tra quelle indicate nei programmi allegati, tenendo conto del rilevante significato formativo e didattico della musica d'insieme.

Art. 3

Per ciascun corso, ferma restando la dotazione organica per la copertura di due ore settimanali per classe di educazione musicale, già prevista dall'ordinamento degli studi, è attribuita la dotazione organica di quattro cattedre di strumento musicale, articolate su tre classi.

Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica: quest'ultimo insegnamento - un'ora settimanale per classe - può essere impartito anche per gruppi strumentali.

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica gli organi collegiali della scuola possono adeguare il modello organizzativo di cui al presente decreto alle situazioni particolari di funzionamento dei corsi, al fine di realizzare l'impiego ottimale delle risorse, anche prevedendo attività di approfondimento, potenziamento e recupero.

Art. 4

L'assetto ordinamentale previsto dal presente decreto può essere attuato, previa deliberazione degli organi collegiali, anche per le classi successive alla prima, già a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000.

In via transitoria è consentito il mantenimento dell'assetto attuale sia dei corsi nei quali viene impartito l'insegnamento di soli tre strumenti - nei quali saranno istituite due cattedre del medesimo strumento - sia dei corsi nei quali è previsto l'insegnamento di cinque strumenti. La fase transitoria, in entrambi i casi, dovrà avere termine non oltre la conclusione dell'anno scolastico 2004-2005.

Ogni altra difformità non riconducibile al modello ordinamentale è consentita limitatamente alle classi consequenziali alla prima del corso a suo tempo autorizzato e cessa al termine del triennio.

Art. 5

Con successivo provvedimento saranno definiti, per l'anno scolastico 1999- 2000, gli incrementi delle dotazioni provinciali, in relazione alle esigenze connesse ai corsi a indirizzo musicale autorizzati e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999.

Art. 6

La tipologia degli strumenti musicali e i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (allegato A).

Art. 7

L'insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale che il consiglio di classe formula a norma dell'art. 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 8

In sede di esame di licenza viene verificata, nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello teorico.

Art. 9

E' istituita la classe di concorso di "strumento musicale nella scuola media" (cl. n. 77/A) per l'insegnamento delle specialità strumentali di cui al presente decreto.

Alla predetta classe di concorso si accede, in prima applicazione, con il possesso dello specifico diploma di conservatorio relativo alle diverse specialità strumentali congiuntamente ai requisiti previsti dall'art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

L'inserimento nelle graduatorie permanenti ivi contemplate avviene dopo l'espletamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, disposta per i docenti non in possesso dell'abilitazione in educazione musicale.

Art. 10

Con separato decreto saranno stabiliti le prove e i programmi di esame per le procedure concorsuali nonché i titoli previsti per accedere, a regime, alla classe di concorso di cui al precedente articolo.

Art. 11

In attesa dell'espletamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato previste dal comma 9 dell'art. 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per l'anno scolastico 1999-2000 è prorogata la validità degli elenchi prioritari compilati sulla base dell'art. 6, del decreto ministeriale 13 febbraio 1996 per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Art. 12

Esaurita la fase transitoria di cui al precedente articolo, per l'assunzione del personale docente a tempo determinato, si applicano le norme generali al momento in vigore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1999
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 230


 

Allegato A

 

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO DI STRUMENTO MUSICALE
nei corsi di scuola media ad indirizzo musicale

 

1. Indicazioni generali.

L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola media e del progetto complessivo di formazione della persona.

Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno preadolescente una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale; orienta quindi le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche finalità dell'insegnamento strumentale stesso.

La musica e la sua evoluzione linguistica hanno avuto, e continuano ad avere, nel loro divenire, frequenti momenti di incontro con le discipline letterarie, scientifiche e storiche. L'indirizzo musicale richiede quindi che l'ambito in cui si realizza offra un'adeguata condizione metodologica di interdisciplinarità: l'educazione musicale e la pratica strumentale vengono così posti in costante rapporto con l'insieme dei campi del sapere.

La musica viene in tal modo liberata da quell'aspetto di separatezza che l'ha spesso penalizzata e viene resa esplicita la dimensione sociale e culturale dell'evento musicale.

Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé.

Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione musicale, è porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto delle finalità generali di carattere orientativo della scuola media non esclude la valorizzazione delle eccellenze.

Adeguata attenzione viene riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica corale e strumentale di insieme, che pongono il preadolescente in relazione consapevole e fattiva con altri soggetti.

L'autonomia scolastica potrà garantire ulteriori possibilità di approfondimento e sviluppo anche nella prospettiva di rendere l'esperienza musicale funzionale o propedeutica alla prosecuzione degli studi, nonché alla diffusione della cultura musicale nel territorio, in modo da rafforzare il ruolo della scuola come luogo di aggregazione e diffusione di saperi e competenze.

2. Orientamenti formativi.

L'insegnamento strumentale conduce, attraverso l'integrazione con l'educazione musicale e l'apprendimento della notazione e delle strutture metriche e ritmiche, all'acquisizione di capacità cognitive in ordine alle categorie musicali fondamentali (melodia, armonia, ritmo, timbro, dinamica, agogica) e alla loro traduzione operativa nella pratica strumentale, onde consentire agli alunni l'interiorizzazione di tratti significativi del linguaggio musicale a livello formale, sintattico e stilistico.

I contenuti dell'educazione musicale, a loro volta, e in specie l'educazione dell'orecchio, l'osservazione e analisi dei fenomeni acustici, il riconoscimento degli attributi fisici del suono, la lettura dell'opera musicale intesa come ascolto guidato e ragionato, si modellano con il necessario contributo della pratica strumentale.

L'insegnamento strumentale:

In particolare la produzione dell'evento musicale attraverso la pratica strumentale:

L'essenziale aspetto performativo della pratica strumentale porta alla consapevolezza della dimensione intersoggettiva e pubblica dell'evento musicale stesso, fornendo un efficace contributo al senso di appartenenza sociale.

3. Obiettivi di apprendimento.

Nel campo della formazione musicale l'insegnamento strumentale persegue un insieme di obiettivi generali all'interno dei quali si individua l'acquisizione di alcuni traguardi essenziali, quali:

4. Contenuti fondamentali.

I contenuti delle singole specificità strumentali che devono essere perseguiti sono:

La capacità di lettura va rinforzata dalla "lettura a prima vista" e va esercitata non soltanto sulla notazione tradizionale ma anche su quelle che utilizzano altri codici, con particolare riferimento a quelli più consoni alle specificità strumentali.

Altri obiettivi di apprendimento e contenuti fondamentali sono specifici per i singoli strumenti per cui si rinvia alle successive indicazioni.

5. Competenze e criteri di valutazione.

L'insegnamento strumentale concorre, attraverso una programmata integrazione tra le discipline musicali, alla costituzione della competenza musicale generale che si fonda su:

Lo studio strumentale, a sua volta, si fonda su:

Fermi restando gli obiettivi e le indicazioni programmatiche definite per le singole specialità strumentali, la verifica dei risultati del percorso didattico relativo all'insegnamento strumentale si basa sull'accertamento di una competenza intesa come dominio, ai livelli stabiliti, del sistema operativo del proprio strumento in funzione di una corretta produzione dell'evento musicale rispetto ai suoi parametri costitutivi: struttura frastica e metroritmica e struttura melodico armonica con le relative connotazioni agogico dinamiche.

I processi di valutazione dovranno comunque ispirarsi ai criteri generali della valutazione formativa propria della scuola media.

6. Esemplificazioni metodologiche.

Gli strumenti metodologici che seguono hanno un valore prevalentemente indicativo nel rispetto dell'autonomia di progettazione e programmazione delle singole scuole.

Posto che:

L'accesso alle categorie fondanti il linguaggio musicale e al suo universo trova quindi un veicolo in una viva e concreta esperienza che può essere più avanzata, sul piano musicale, di quanto non possa esserlo quella riferita alla sola pratica individuale.

Particolare attenzione va data alla pratica vocale adeguatamente curata a livello del controllo della fonazione, sia come mezzo più immediato per la partecipazione all'evento musicale e per la sua produzione, sia come occasione per accedere alla conoscenza della notazione e della relativa teoria al fine di acquisire dominio nel campo della lettura intonata. La competenza ritmica, oltre ad essere assunta mediante il controllo dei procedimenti articolatori propri dei vari strumenti, deve essere incrementata da una pratica fonogestuale individuale e collettiva sostenuta dalla capacità di lettura. In tale prospettiva metodologica la pratica del solfeggio viene sciolta nella più generale pratica musicale.

Anche l'ascolto va inteso come risorsa metodologica, tanto all'interno dell'insegnamento strumentale, quanto nella musica d'insieme.

In particolare è finalizzato a sviluppare capacità di controllo ed adeguamento ai modelli teorici basati sui parametri fondamentali della musica rivelandosi mezzo indispensabile per la riproduzione orale e/o scritta di strutture musicali di varia complessità. Esso deve inoltre tendere a sviluppare capacità discriminative e comparative delle testimonianze musicali più significative, capacità utili, nella pratica strumentale, alla riproduzione di modelli esecutivo interpretativi.

Altra risorsa metodologicamente efficace può essere l'apporto delle tecnologie elettroniche e multimediali. L'adozione mirata e intellettualmente sorvegliata di strumenti messi a disposizione dalle moderne tecnologie può costituire un incentivo a sviluppare capacità creativo elaborative senza che queste vengano vincolate al dominio tecnico di strumenti musicali che richiedono una avanzata capacità di controllo.

Gli strumenti metodologici suggeriti presuppongono una condizione generale di infra ed interdisciplinarità. Da una parte infatti, l'apprendimento strumentale integrato con quello dell'educazione musicale e della teoria e lettura della musica configura un processo di apprendimento musicale unitario, dall'altra le articolazioni della dimensione cognitiva messe in gioco da questo processo attivano relazioni con altri apprendimenti del curricolo, realizzando la condizione per interdisciplinarità.

7.Strumenti musicali e indicazioni programmatiche.

Il perseguimento degli obiettivi sotto indicati si articolerà sia in attività individuali sia in attività collettive (piccoli gruppi, musica d'insieme): le abilità via via raggiunte andranno utilizzate sin dai livelli più elementari con finalità espressive e comunicative, e consolidate attraverso l'integrazione di conoscenze acquisite nell'ambito della teoria musicale e della lettura ritmica e intonata. Tali conoscenze potranno essere assunte in percorsi temporali diversi da quelli necessari al raggiungimento degli obiettivi degli specifici insegnamenti strumentali.

La successione degli obiettivi verrà stabilita dagli insegnanti in modo da determinare un percorso graduale che tenga conto delle caratteristiche e delle potenzialità dei singoli alunni.

I contenuti fondamentali dovranno essere selezionati tenendo conto dell'approccio agli stili e alle forme, e della distinzione dei linguaggi.

Esercizi e studi finalizzati all'acquisizione di specifiche abilità tecniche possono rientrare nel percorso metodologico e didattico di ciascun insegnante che terrà comunque conto delle innovazioni della didattica strumentale.

Flauto:

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti:

Oboe:

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti:

Clarinetto:

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti:

Saxofono:

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti:

Fagotto:

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti:

Corno:

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti:

Tromba:

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti:

Chitarra:

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo che l'allievo dovrà aver acquisito prevede la capacità di eseguire brani solistici nelle tonalità più agevoli, almeno a due voci, anche con semplici cambi di posizioni, contenenti le principali figurazioni ritmiche.

Arpa:

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo che l'allievo dovrà aver acquisito prevede la capacità di eseguire brani solistici nelle tonalità più agevoli, contenenti le principali figurazioni ritmiche.

Pianoforte:

tutte le abilità pianistiche sotto elencate vanno intese come comprensive degli aspetti dinamici, timbrici e delle varie modalità d'attacco del tasto e uso dei pedali: 

Alla fine del triennio l'alunno dovrà saper leggere a prima vista musiche tratte dai primi metodi per pianoforte e dovrà saper eseguire con consapevolezza interpretativa almeno una composizione tratta dal repertorio solistico o d'insieme per ciascuna delle seguenti aree:

 

PERCUSSIONI (tamburo, timpani, xilofono, vibrafono)

Tamburo:

Timpani:

Xilofono:

Vibrafono:

Alla fine del triennio gli alunni dovranno saper eseguire con consapevolezza interpretativa brani facili per ensemble di percussioni e piccole composizioni per setup o per strumento unico con o senza accompagnamento di un altro strumento.

Il livello minimo di tecnica strumentale che l'alunno dovrà avere acquisito prevede i seguenti contenuti:

Violino:

Queste abilità andranno perseguite e mantenute anche con difficoltà crescenti della mano sinistra curando la corretta coordinazione:

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti:

Violoncello:

Queste abilità andranno perseguite e mantenute anche con difficoltà crescenti della mano sinistra curando la corretta coordinazione:

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti:

Fisarmonica:

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper leggere a prima vista musiche tratte dai primi metodi per fisarmonica e dovranno saper eseguire con consapevolezza interpretativa almeno una composizione tratta dal repertorio solistico o d'insieme per ciascuna delle seguenti aree: