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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Decreto Ministero della Sanità 12 agosto 1992
(in GU 18 agosto 1992, n. 193)

Patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi

 

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il comma 4 dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica", che prevede che il Ministro della sanità, con proprio decreto, identifica le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi;

Visto il comma 5 del richiamato art. 16 della legge n. 412 che disciplina la fruizione delle cure termali da parte dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, fuori dalle ferie e dai congedi ordinari prevedendo che le relative prescrizioni devono essere rilasciate con l'osservanza delle disposizioni ministeriali da emanare ai sensi del comma 4 dello stesso art. 16;

Considerati gli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica propri delle richiamate disposizioni;

Visto l'elenco delle patologie, che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, sottoposto alle valutazioni del Consiglio superiore di sanità, con relazione della Direzione generale degli ospedali datata 17 aprile 1992;

Visto il parere espresso dal predetto Consiglio nelle sedute del 26 maggio e 25 giugno 1992 (III sezione) e del 15 luglio 1992 (III e IV sezione);

Considerato che il predetto Consiglio, per molte delle patologie indicate nell'elenco proposto dalla Direzione generale degli ospedali, ha rilevato che mancano rigorosi studi scientifici controllati sull'efficacia delle stesse che permettano di dare specifiche indicazioni in merito e che, in assenza di tali dati, non è in grado di valutare il bilancio costo-beneficio del ricorso alla terapia termale rispetto ad altre;

Considerato che il predetto Consiglio ha individuato le patologie, che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, tenendo conto dei dati disponibili, basati sull'esperienza clinica e su pubblicazioni nazionali, e del parere degli esperti ascoltati;

Considerato che il predetto Consiglio ha auspicato un attento e rigoroso studio controllato sull'efficacia del trattamento termale nelle diverse indicazioni già individuate nel parere e in altre eventuali patologie nonché una ulteriore revisione e verifica sulla base di tali risultati, da effettuarsi entro un biennio;

Ritenuto di conformarsi alle suesposte indicazioni del Consiglio superiore di sanità in particolare per quanto concerne le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, già individuate dal predetto Consiglio, e per la verifica delle stesse entro un biennio sulla base degli studi controllati da effettuare;

Ritenuto, per quanto concerne le patologie per le quali il Consiglio ha rilevato la mancanza di dati sull'efficacia della terapia termale, di riservarsi, tenuto anche conto delle richieste delle associazioni degli stabilimenti termali, di provvedere in via definitiva, sentito il Consiglio stesso, entro il 31 dicembre 1992 dopo aver acquisito dalle direzioni sanitarie degli stabilimenti termali interessati una relazione scientifica in materia;

Ritenuto, comunque, di escludere, per le predette patologie, la possibilità di fruire delle prestazioni termali al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali;

Considerato, per quanto concerne gli strumenti di controllo per evitare abusi, che l'area erogativa in cui gli abusi possono concretamente verificarsi è quella delle autorizzazioni ai lavoratori dipendenti;

Ritenuto, pertanto, di stabilire specifiche modalità di prescrizione delle cure termali per i lavoratori dipendenti fuori dalle ferie e dai congedi ordinari;

Atteso che il comma 5 del richiamato art. 16 della legge n. 412 limita la fruizione delle cure termali fuori dai congedi ordinari e dalle ferie ai casi in cui sia giudicato "determinante" un trattamento termale "tempestivo" per la "risoluzione" dell'affezione o dello stato patologico;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nel richiamato parere, ha ritenuto che tali presupposti, propri di altri mezzi di cura, non possono essere considerati pertinenti alla terapia termale in ragione delle sue modalità di impiego e del carattere delle patologie interessate;

Ritenuto, conseguentemente, che tali presupposti debbano essere valutati con riferimento alle specifiche caratteristiche delle cure termali;

Ritenuto, al riguardo, di attenersi ai criteri desumibili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;

Decreta:

1. Identificazioni delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali. - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le patologie, che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, sono quelle identificate nell'elenco allegato al presente decreto.

2. L'elenco di cui al comma precedente ha validità fino al 30 giugno 1994. Gli stabilimenti termali interessati sono tenuti ad effettuare studi scientifici controllati sull'efficacia della terapia termale nelle diverse patologie indicate nell'elenco. Il Ministero della sanità procede, entro il 30 giugno 1994, alla revisione dell'elenco sulla base dei risultati dei predetti studi.

3. La fruizione di prestazioni termali con oneri a carico della finanza pubblica è ammessa esclusivamente per la terapia o la riabilitazione delle patologie identificate nell'elenco di cui al primo comma.

2. Condizioni e modalità di ammissione dei lavoratori subordinati a fruire delle cure termali al di fuori delle ferie e dei congedi ordinari. - 1. Nella prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il medico specialista della USL o dell'INAIL deve esprimere, con riferimento alla specificità e/o gravità della malattia, allo stato evolutivo della stessa, alle modalità di effettuazione del trattamento termale e all'eventuale programma terapeutico o riabilitativo in cui il trattamento è inserito, un motivato giudizio sulla maggiore efficacia ed utilità terapeutica o riabilitativa della cura termale se non differita sino alle ferie e ai congedi ordinari. Il medico specialista indica nella prescrizione il termine massimo entro cui la cura termale deve iniziare; detto termine non può essere superiore a quello di cui all'art. 1, punto 8, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 8.

2. La prescrizione dello specialista deve essere suffragata, salvo casi di conclamata evidenza clinica, da specifici accertamenti strumentali o di laboratorio.

3. Per essere ammessi a fruire del regime erogativo di cui al presente articolo i lavoratori interessati, salve le specifiche procedure INAIL, debbono presentare alla USL di residenza la relativa proposta del medico di base entro cinque giorni dalla data di redazione.

4. I lavoratori autorizzati debbono trasmettere, entro i termini di cui all'art. 15, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155, al proprio datore di lavoro copia della autorizzazione-impegnativa, rilasciata dalle USL di residenza, su cui, a cura della stessa USL, deve essere stampigliato evidente riferimento all'art. 16, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; il medesimo documento, con acclusa copia della motivata prescrizione medico-specialistica, deve essere trasmesso, entro gli stessi termini, all'INPS dai lavoratori aventi diritto all'indennità economica.

5. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti comma comporta per il lavoratore la perdita dei benefici derivanti dallo specifico regime erogativo sul rapporto di lavoro e su quello previdenziale; i benefici medesimi non competono se la cura è effettuata presso uno stabilimento termale non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

3. Regime dei controlli. - 1. Gli stabilimenti termali convenzionati con le UU.SS.LL. sono tenuti a registrare tutte le cure erogate a mezzo di idonei sistemi di rilevamento nominativo (manuali, meccanici o elettronici). Il rilevamento deve essere effettuato all'atto dell'erogazione della prestazione. Per i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto e per quelli che, a qualsiasi titolo, fruiscono del soggiorno alberghiero totalmente o parzialmente a carico di amministrazioni pubbliche, il rilevamento deve comprendere l'identificazione personale dell'assistito, da documentarsi in modi che consentano la verifica obiettiva della sua effettiva partecipazione ad ogni singola seduta di cura.

2. L'attestato di effettuazione delle cure termali, contenuto nell'apposito riquadro della sezione B della autorizzazione-impegnativa di cui all'art. 4 dello schema-tipo di convenzione vigente, fa fede delle evidenze registrate con le modalità di cui al comma 1 ed impegna la responsabilità dello stabilimento; all'attestato rilasciato ai lavoratori subordinati per le cure termali di cui all'art. 2 del presente decreto deve essere allegata, come sua parte integrante, una dichiarazione sottoscritta dal direttore sanitario dello stabilimento termale contenente la specifica delle prestazioni erogate, dei giorni in cui le stesse sono state effettuate nonché dei giorni di eventuale sospensione della cura per inattività dello stabilimento termale.

3. Le registrazioni e gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere conservati per due anni.

4. Trascorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta per lo stabilimento termale l'automatica risoluzione della convenzione.

5. Fino alla compiuta realizzazione dei sistemi di rilevamento e documentazione di cui ai precedenti comma, i lavoratori subordinati autorizzati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto debbono essere sottoposti almeno una volta a controllo in corso di cura, presso lo stabilimento termale, da parte degli organi ispettivi della USL convenzionata, su tempestiva segnalazione della USL di residenza; gli stessi controlli, relativamente agli aventi diritto all'indennità economica di malattia, possono essere effettuati dall'INPS.

4. Norme transitorie. - 1. Fino al 31 dicembre 1992, la fruizione di prestazioni termali con oneri a carico della finanza pubblica è ammessa anche per la terapia o la riabilitazione di patologie non identificate nell'elenco allegato al presente decreto. I lavoratori dipendenti, pubblici o privati, non possono fruire di dette prestazioni fuori dai congedi ordinari e dalle ferie annuali.

2. Le direzioni sanitarie degli stabilimenti termali interessati devono trasmettere, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali, una relazione scientifica sull'efficacia del trattamento termale nelle patologie di cui al comma precedente.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, dispone, entro il 31 dicembre 1992, l'inserimento, nell'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto, delle patologie di cui al primo comma per le quali sia stato accertato che possono trovare un reale beneficio dalle cure termali.

5. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ELENCO DELLE PATOLOGIE
CHE POSSONO TROVARE
REALE BENEFICIO DALLE CURE TERMALI (1)

(1) Il presente elenco, integrato con Decreto Ministeriale 27 aprile 1993 (G.U. 4 maggio 1993, n. 102) è stato successivamente sostituito da quello allegato al Decreto Ministeriale 15 dicembre 1994.


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