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Direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 gennaio 2001, concernente le disposizioni relative all'ora legale
(in GUE 2 febbraio 2001, n. L 031)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) L'ottava direttiva 97/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le disposizioni relative all'ora legale(4) ha introdotto una data e un'ora comune, in tutti gli Stati membri per l'inizio e la fine del periodo di ora legale degli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

(2) Poiché gli Stati membri applicano disposizioni relative all'ora legale, è importante per il funzionamento del mercato interno continuare a fissare una data e un'ora comuni per l'inizio e la fine del periodo di ora legale, valide nella Comunità.

(3) Il periodo di ora legale ritenuto il più opportuno dagli Stati membri va da fine marzo a fine ottobre e bisogna pertanto mantenere questo periodo.

(4) Il buon funzionamento di alcuni settori, non soltanto quello dei trasporti e delle comunicazioni, ma anche di altri settori industriali, necessita una programmazione stabile a lungo termine. Di conseguenza è opportuno stabilire per una durata non specificata disposizioni relative al periodo dell'ora legale. L'articolo 4 della direttiva 97/44/CE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino, entro il 1o gennaio 2001, il regime applicabile a decorrere dal 2002.

(5) Per motivi di chiarezza e precisione dell'informazione, occorre fissare e pubblicare ogni cinque anni il calendario di applicazione del periodo di ora legale per i cinque anni successivi.

(6) È inoltre opportuno seguire l'applicazione della presente direttiva sulla base di una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale sulle implicazioni delle presenti disposizioni in tutti i settori interessati. Questa relazione deve basarsi sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in tempo utile per poter presentare la relazione alla data stabilita.

(7) Poiché la completa armonizzazione del calendario di applicazione dell'ora legale al fine di facilitare i trasporti e le comunicazioni non può essere adeguatamente realizzata dagli Stati membri ed è pertanto meglio realizzabile a livello comunitario, la presente direttiva è conforme al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo.

(8) Per motivi di ordine geografico, è opportuno che le disposizioni comuni relative all'ora legale non si applichino ai territori di oltremare degli Stati membri,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per "periodo dell'ora legale" il periodo dell'anno durante il quale l'ora è anticipata di 60 minuti rispetto all'ora del resto dell'anno.

Articolo 2

A decorrere dall'anno 2002 in ciascuno Stato membro il periodo dell'ora legale ha inizio alle ore 1.00 del mattino, ora universale, dell'ultima domenica di marzo.

Articolo 3

A decorrere dall'anno 2002 in ciascuno Stato membro il periodo dell'ora legale termina alle ore 1.00 del mattino, ora universale, dell'ultima domenica di ottobre.

Articolo 4

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(5), per la prima volta al momento della pubblicazione della presente decisione e in seguito ogni cinque anni, una comunicazione contenente l'indicazione della data iniziale e della data finale del periodo di ora legale nei cinque anni successivi.

Articolo 5

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 31 dicembre 2007 sull'incidenza delle presenti disposizioni nei settori interessati.
La relazione sarà redatta sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione da ogni Stato membro entro il 30 aprile 2007.
Se necessario e sulla base delle conclusioni della relazione, la Commissione formula le opportune proposte.

Articolo 6

La presente direttiva non si applica ai territori d'oltremare degli Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva; o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2001.

Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine

Per il Consiglio
Il Presidente
B. Ringholm

(1) GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 136.
(2) Parere espresso il 29 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2000.
(4) GU L 206 dell'1.8.1997, pag. 62.
(5) GU C 35 del 2.2.2001.


Decreto Presidente Consiglio Ministri 10 ottobre 2000
(in GU 5 dicembre 2000, n. 284)

Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2001

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni sull'ora legale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'art. 10, lettera a), con il quale le competenze in materia di turismo sono state trasferite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista l'ottava direttiva n. 97/44/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea, concernente le disposizioni relative all'ora legale, adottata il 22 luglio 1997;

Sulla proposta dei Ministri: dei trasporti e della navigazione; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; della pubblica istruzione; del lavoro e della previdenza sociale; dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

In attuazione della direttiva dell'Unione europea specificata nelle premesse, l'ora normale e' anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle ore due di domenica 25 marzo 2001 alle ore tre (legali) di domenica 28 ottobre 2001. 

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato
Il Ministro dei trasporti e della navigazione Bersani
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta
Il Ministro della pubblica istruzione De Mauro
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 363


Decreto Presidenza Consiglio Ministri 22 settembre 1999
(in GU 5 novembre 1999, n 260)

Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2000

 

In attuazione della direttiva dell'Unione europea specificata nelle premesse, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle due ore di domenica 26 marzo 2000 alle ore tre (legali) di domenica 29 ottobre 2000.


Ottava Direttiva 97/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 1997 concernente le disposizioni relative all'ora legale
(in GUE 1 agosto 1997, n. L 206)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che la settima direttiva 94/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, concernente le disposizioni relative all'ora legale (4) ha introdotto in tutta la Comunità una data e un'ora comuni per l'inizio del periodo dell'ora legale degli anni 1995, 1996 e 1997; che la settima direttiva ha mantenuto per quanto riguarda la fine del periodo dell'ora legale del 1995 due date diverse, una per tutti gli Stati membri salvo l'Irlanda e il Regno Unito e l'altra per l'Irlanda e il Regno Unito, ma ha introdotto una data e un'ora comuni per la fine del periodo dell'ora legale nel 1996 e 1997;

considerando che, dal momento che gli Stati membri applicano disposizioni relative all'ora legale, è importante per il funzionamento del mercato interno fissare una data e un'ora comuni per l'inizio e la fine del periodo dell'ora legale, valide nello spazio comunitario;

considerando che, tenuto conto del principio della sussidiarietà, un'azione comunitaria appare necessaria per garantire la completa armonizzazione del calendario, onde facilitare i trasporti e le comunicazioni;

considerando che la data ritenuta più appropriata dagli Stati membri per la cessazione del periodo dell'ora legale è la fine di ottobre e che, pertanto, è opportuno mantenere questa data;

considerando che l'articolo 4 della settima direttiva prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino entro il 1° gennaio 1997 il regime applicabile a decorrere dal 1998;

considerando che, per motivi di ordine geografico, è opportuno che le disposizioni comuni relative all'ora legale non si applichino ai territori d'oltremare degli Stati Uniti;

considerando che, per ragioni di programmazione oraria, in particolare nei settori dei trasporti e delle comunicazioni, è opportuno stabilire il calendario del periodo dell'ora legale per un periodo sufficientemente lungo e che occorre di conseguenza adottare disposizioni per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 

Ai fini della presente direttiva si intende per «periodo dell'ora legale» il periodo dell'anno durante il quale l'ora è anticipata di 60 minuti rispetto all'ora del resto dell'anno.

Articolo 2

In ciascuno Stato membro, il periodo dell'ora legale per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 ha inizio alle ore 1.00 del mattino, tempo universale, dell'ultima domenica di marzo, ossia:

- nel 1998: il 29 marzo,
- nel 1999: il 28 marzo,
- nel 2000: il 26 marzo,
- nel 2001: il 25 marzo.

Articolo 3

In ciascuno Stato membro, il periodo dell'ora legale cessa, per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, alle ore 1.00 del mattino, tempo universale, dell'ultima domenica di ottobre, ossia:

- nel 1998: il 25 ottobre,
- nel 1999: il 31 ottobre,
- nel 2000: il 29 ottobre,
- nel 2001: il 28 ottobre.

Articolo 4

Il regime applicabile a decorrere dal 2002 è adottato, entro il 1° gennaio 2001, su proposta della Commissione presentata anteriormente al 1° gennaio 2000.

Articolo 5

La presente direttiva non si applica ai territori d'oltremare degli Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1997.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
J. POOS

(1) GU n. C 342 del 14. 11. 1996, pag. 5.
(2) GU n. C 30 del 30. 1. 1997, pag. 20.
(3) Parere del Parlamento europeo del 28 novembre 1996 (GU n. C 380 del 16. 12. 1996, pag. 20), posizione comune del Consiglio del 14 aprile 1997 (GU n. C 157 del 24. 5. 1997, pag. 8) e decisione del Parlamento europeo dell'11 giugno 1997 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 17 giugno 1997.
(4) GU n. L 164 del 30. 6. 1994, pag. 1.


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