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DPCM 25 luglio 1997

Fondo integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore


approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 luglio 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

      VISTO il comma 4 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore previsti dallo stesso articolo;
      VISTO il comma 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consente la destinazione di tale fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
      VISTO lo stanziamento del capitolo 1527 "Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione di prestiti d'onore e borse di studio di cui all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il 1997, pari a 80,772 miliardi;
      UDITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del 19 giugno 1997;
      VISTI i dati e le informazioni raccolte dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (di seguito Ministero);
      VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
      SULLA proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETA

ART. 1
(Destinazione del Fondo)

      1. Nelle more dell'attuazione del disposto dei commi 1-2-3 dell'articolo 16 della legge 2.12.1991, n. 390, i trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2.12.1991, n. 390 sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari".
      2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo integrativo di cui al presente decreto.
      3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere destinate dalle regioni e dalle province autonome a:
a) concessione di prestiti d'onore ai sensi delle vigenti normative regionali;
b) concessione di borse di studio a studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica per la partecipazione al concorso e condizioni di merito inferiori a quelle minime previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari";
      c) concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.

ART. 2
(I criteri di riparto del Fondo per il 1997)

      1. Il Fondo, detratta una quota pari all'uno per cento da assegnare, proporzionalmente all'importo destinato a borse di studio, a regioni e province autonome ove non sono istituite università, è ripartito tra regioni e province autonome, sedi di atenei, le quali concedono borse di studio ai sensi dell'art. 8 della legge 2.12.1991, n. 390, sulla base dei seguenti criteri:
      a) il 50% in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio erogate ai sensi dell'art. 8 della legge 2.12.1991, n. 390, per l'anno accademico 1996/97, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale nell'esercizio finanziario 1996. Nel calcolo della spesa complessiva per le borse di studio si tiene conto della quota erogata attraverso l'offerta di servizi gratuiti di vitto e/o alloggio, anche a studenti idonei ma non beneficiari di borsa di studio, secondo le modalità e gli importi stabiliti dal vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari". Ai fini della determinazione della spesa complessiva, le risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti ed alla erogazione di contributi per programmi di studio che prevedano mobilità internazionale, eccedenti cioé il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio per lo stesso anno accademico, sono pesate con un parametro pari a 2 per valori sino al 10% del gettito della tassa, pari a 2,5 per valori sino al 20% della tassa, pari a 3 per valori superiori al 20%;
      b) il 20% in proporzione al numero degli studenti iscritti in corso, nell'anno accademico 1995/96 al 31.1.1996 alle Università, agli Istituti Universitari ed agli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede principale nella regione. A tale valore si aggiunge il numero degli studenti iscritti in corso provenienti da altre regioni e da altri paesi, rispetto alla sede del corso di studio, relativi all'anno accademico 1994/95;
      c) il 15% in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico 1996/97;
      d) il 15% in proporzione al numero di posti alloggio, in gestione diretta o indiretta degli organismi regionali di gestione, disponibili al 1.11.1996. I posti alloggio resi disponibili nei due anni precedenti tale termine sono pesati con un parametro pari a 2.
      2. L'importo assegnato a ciascuna Regione e Provincia Autonoma non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa nell'anno accademico precedente per le finalità del Fondo, derivante dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie. La eventuale quota eccedente viene ripartita tra le altre regioni e le province autonome sulla base dei criteri di cui al comma precedente.

ART. 3
(Il riparto del Fondo per il 1997)

      1. Con riferimento ai criteri di cui all'articolo 2 e ai dati di cui all'allegato n. 1, raccolti dal Ministero presso le regioni, le province autonome e le università, il Fondo per il 1997 è ripartito sulla base della tabella n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
      2. Le somme trasferite alle regioni e alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno accademico 1997-98.

ART. 4
(Criteri per la ripartizione del Fondo per il 1998)

      1. Nel 1998 il Fondo sarà ripartito tra le regioni e le province autonome con i criteri indicati all'articolo 2 con le integrazioni di cui ai commi successivi e l'aggiornamento dei relativi termini di riferimento.
      2. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera b) dell'articolo 2 il numero degli iscritti in corso è convenzionalmente incrementato rispettivamente del 50 per cento, del 100 per cento e del 150 per le regioni e le province autonome che, nell'anno accademico 1997-98, abbiano rispettato uno, due o tutti i seguenti termini, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari":
a) per la presentazione dei bandi per i concorsi per la borsa di studio e i servizi abitativi;
b) per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la borsa di studio e i servizi abitativi;
c) per la erogazione della prima rata della borsa.
      3. L'incremento convenzionale degli iscritti in corso si applica con riferimento ai singoli organismi regionali di gestione che abbiano rispettato uno o più dei termini indicati al comma precedente.
      4. Ai fini della determinazione della spesa complessiva per il riparto della quota di cui alla lettera a) dell'articolo 2 non si tiene conto della parte derivante dal riparto del Fondo per il 1997.
      5. La riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio, rispetto all'anno accademico precedente comporta una riduzione di pari importo della quota attribuibile nel riparto per il 1998. Le eventuali somme derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre regioni e province autonome sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.
      6. I dati saranno trasmessi dalle regioni e dalle province autonome con competenze in materia di diritto allo studio universitario entro e non oltre un mese dalla data della richiesta del Ministero. I dati non pervenuti entro tale scadenza non saranno presi in considerazioni ai fini del riparto del Fondo.