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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Decreto Presidente Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970
(in GU 21 aprile 1976, n. 104)

Norme in materia di scuole aventi particolari finalità

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduta la legge 19 maggio 1975, n. 167, concernente la proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla predetta legge 30 luglio 1973, n. 477;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I
Organi collegiali a livello di circolo o istituto

Art. 1
Norma generale

Le norme concernenti l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si applicano alle scuole e istituzioni statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalità, con gli adattamenti indicati dai successivi articoli in relazione alle specifiche esigenze delle scuole e istituzioni medesime.

Art. 2
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

Nei circoli didattici della scuola materna ed elementare, negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica presso cui funzionano sezioni o gruppi di sezioni speciali di scuola materna e classi o gruppi di classi speciali di scuola elementare, secondaria e artistica gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o nell'istituto partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe competenti per le sezioni o classi a cui è diretta la loro attività.
Analogamente i predetti specialisti partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti nonché presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di educazione e di rieducazione di minori in stato di difficoltà.

Art. 3
Collaboratori del direttore didattico o preside

Quando il circolo o istituto è costituito esclusivamente di sezioni o di classi speciali, il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia non superiore a duecento.

Art. 4
Consiglio di circolo o di istituto

Ai consigli di circolo o di istituto partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore presso cui funzionano sezioni o classi speciali di scuola statale e il legale rappresentante dell'istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano le predette sezioni o classi di scuola statale.
Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o istituto.

Art. 5
Consiglio di disciplina negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica

Alle riunioni del consiglio di disciplina degli alunni negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica di cui al precedente art. 1 devono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nell'istituto o scuola sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento.

Art. 6
Partecipazione dei genitori

I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui al precedente art. 1 possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza. La commissione elettorale avrà cura di assicurare l'espressione diretta e segreta del voto, secondo le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

TITOLO II
Personale direttivo, docente ed educativo

Art. 7
Norma generale

Al personale direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme di stato giuridico contenute nel decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con gli adattamenti indicati dai successivi articoli, in relazione alle specifiche esigenze delle scuole ed istituzioni medesime.

Art. 8
Titolo di specializzazione

Il personale direttivo e docente preposto alle istituzioni, sezioni o classi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione.
Sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'art. 404 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto attiene alla validità di titoli di specializzazione precedentemente conseguiti. Tali titoli di specializzazione, purché già conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono altresì validi ai fini dell'ammissione al primo concorso indetto successivamente alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9
Reclutamento del personale direttivo e docente

Nei concorsi a posti di personale direttivo e docente previsti dal decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1947, n. 417, sono indicati i posti che si riferiscono alle istituzioni, sezioni o classi di cui al precedente art. 1.
Tali posti sono riservati ai candidati inclusi nelle graduatorie di merito, che siano in possesso del titolo di specializzazione prescritto dal precedente art. 8.
Ai posti relativi alle istituzioni, sezioni o classi di cui al precedente art. 1 può essere assegnato a domanda personale direttivo e docente di ruolo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
Il personale docente di cui al precedente comma può essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni, ed in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento.

Art. 10
Reclutamento del personale direttivo e docente nelle scuole per non vedenti e per sordomuti

L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali.
Detti concorsi si svolgono secondo le modalità stabilite dal decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per il reclutamento del personale direttivo e per il reclutamento del personale docente. I programmi di esame saranno adeguati alle specifiche caratteristiche educative e didattiche delle predette istituzioni.
Ai concorsi speciali di cui al precedente primo comma sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti di cui al medesimo decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1947, n. 417, siano forniti di apposito titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale teorico-pratico presso l'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per i minorati della vista, presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto", nonché altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 11
Reclutamento degli assistenti-educatori

L'accesso ai ruoli del personale assistente-educatore degli istituti statali per sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante concorsi, per titoli ed esami, e mediante concorsi, per soli titoli, ai quali possono partecipare soltanto coloro che, in possesso dei requisiti di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e del diploma di maturità magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di specializzazione al termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione.
I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme di cui al citato decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Il servizio prestato dal personale assistente-educatore negli istituti di cui al precedente primo comma è riconosciuto come titolo valutabile nei concorsi magistrali.

Art. 12
Passaggi a posti di scuole normali

Il passaggio del personale direttivo e insegnante dalle scuole e istituzioni di cui al precedente art. 1 ai corrispondenti posti o cattedre delle scuole e istituti normali può essere disposto soltanto nei confronti di coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nelle predette scuole e istituzioni con particolari finalità, sempreché siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli cui aspirano.
Il passaggio predetto è disposto secondo le modalità e nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 75 del decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 13
Disposizioni speciali sull'orario di servizio

Rimangono ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di orario di servizio e di protrazione dell'orario medesimo.

Art. 14
Entrata in vigore

Ai sensi dell'art. 23 della legge 30 luglio 1973, n. 477, il presente decreto entra in vigore dal 1° ottobre successivo alla data della pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.


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