Regolamento IRRE
(Bozza 12 febbraio 2000)

 

Art.1
Costituzione

1. In applicazione dell’art.76 del D.L.vo 30/7/1999 n. 300 sono costituiti gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) con sede nei capoluoghi di regione.

2. Gli Istituti regionali di ricerca educativa sono enti strumentali del Ministero della Pubblica Istruzione, sono dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile.

3. Gli Istituti sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione.

4. Gli Istituti regionali possono articolarsi a livello sub regionale in relazione alla costituzione di reti territoriali in corrispondenza a centri per la formazione e la documentazione a sostegno delle scuole autonome.

Art.2
Finalità

1. Gli Istituti svolgono attività di ricerca nell’ambito pedagogico didattico e della formazione del personale della scuola

2. Gli Istituti operano in coordinamento con l’Istituto nazionale di documentazione dell’innovazione e la ricerca educativa, con l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione, con le Università e con tutti quegli Enti, pubblici o privati, che perseguono le medesime finalità.

3. Gli Istituti svolgono funzioni di supporto agli Uffici dell’Amministrazione, alle Istituzioni scolastiche autonome, alle reti e consorzi di scuole, ai sensi dell’art. 21, comma 10 della Legge n. 59, 15 Marzo 1997.

4. Gli Istituti, nel quadro delle iniziative ed in stretto collegamento e collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale ed in raccordo con il sistema delle autonomie locali e regionali, sulla base delle individuazioni e dei bisogni delle istituzioni scolastiche finalizzano i propri interventi al perseguimento degli obiettivi ed allo sviluppo complessivo del Sistema Formativo.

Articolo 3
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è costituito da sette membri. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione un rappresentante del Direttore scolastico regionale, un rappresentante dell’Assessore regionale alle politiche scolastiche e educative della Regione di afferenza, due membri in rappresentanza dell’Università, di norma della Regione, scelti dal Ministero della Pubblica Istruzione sulla base della designazione del doppio dei componenti da parte del Consiglio Universitario Nazionale e tre componenti eletti/designati dal personale degli Istituti scolastici autonomi della regione, sulla base di appositi elenchi regionali di aspiranti corredati dalla indicazione dei titoli e delle esperienze professionali maturate.

2. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente tra i cinque membri non delegati.

3. Il Consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni ed è riconfermabile per un quadriennio successivo.

4. Il Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dal suo insediamento delibera il regolamento interno dell’Istituto.

5. In attuazione delle finalità istituzionali, il Consiglio di amministrazione approva annualmente il programma dell’Istituto con riferimento alle priorità strategiche di cui all’art. 2 del presente regolamento, in consonanza con gli Istituti nazionali per la documentazione, la ricerca e la valutazione e considerati i bisogni e le istanze delle scuole autonome regionali.

6. Il CdA approva il bilancio di previsione, le eventuali relative variazioni che si rendessero necessarie e il Conto consuntivo dell’Istituto.

7. Il CdA fornisce al Direttore gli indirizzi generali, gli obiettivi e le risorse per la realizzazione dei programmi. Definisce i sistemi e i meccanismi di valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore stesso. Verifica anche mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa, sentito il Comitato di cui al successivo art. 9.

8. Il CdA nomina la commissione per il reclutamento del personale. 9. Alle sedute del CdA partecipa senza diritto di voto il Direttore dell’Istituto.

Art.4
Il Presidente

1. Il Presidente è titolare della rappresentanza dell’Istituto a tutti gli effetti.

2. Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne presiede i lavori.

3. Rappresenta l’Istituto nei rapporti interistituzionali sia sul piano locale che su quello nazionale e internazionale

4. Può deliberare su materie di particolare urgenza o comunque definite dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest’ultimo.

5. E’ membro di diritto della Conferenza dei Presidenti di cui al successivo art.7, comma 1, e può farsi sostituire da altro membro del Consiglio di Amministrazione da lui scelto.

Art. 5
Il Direttore

1. Il CdA conferisce l’incarico di Direttore dell’Istituto a persona individuata al di fuori dei propri membri, dotata delle specifiche competenze, proveniente dall’Amministrazione Pubblica o da qualificate esperienze svolte in settori esterni alle Pubbliche Amministrazioni in base a criteri fissati in via preventiva ai sensi dell’ art. 19 del D.L.vo 29/93

2. Al Direttore spetta per la durata dell’incarico, l’inquadramento a livello di dirigenza.

3. L’incarico ha la durata di 4 anni ed è rinnovabile.

4. Al Direttore compete l’esecuzione dei piani programmatici deliberati dal Consiglio di Amministrazione, la responsabilità dell’allocazione ottimale delle risorse, la gestione del personale.

5. Il direttore è responsabile dei risultati di gestione realizzati nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6
Comitato Tecnico scientifico

1. Il CdA nomina un comitato Tecnico Scientifico per le attività dell’Istituto, scegliendone i membri tra il personalità del mondo della scuola, dell’Università e della cultura con particolari e comprovate competenze in merito a politica scolastica e culturale ed alle discipline della Ricerca Educativa. Tale Comitato, in cui va comunque assicurata la presenza di personale tecnico, può essere nominato o per l’intero quadriennio oppure in funzione dei singoli progetti.

2. Il Comitato tecnico scientifico esprime pareri di validazione, valutazione e consulenza scientifica sui progetti che costituiscono il piano di attività annuale e pluriennale dell’Istituto.

Art. 7
Coordinamento nazionale

1. Al fine di assicurare strategie unitarie di intervento a livello nazionale e riconoscere l’autonomia dei raccordi individuati a livello regionale in relazione alle specificità territoriali, è istituita una Conferenza nazionale dei Presidenti degli Istituti nazionali, regionali e delle province autonome, presieduta dal Ministro che annualmente definisce gli obiettivi e, almeno semestralmente, verifica gli esiti conseguiti e le integrazioni di intervento che si rendessero necessarie.

2. Per raccordare e unificare gli impegni operativi relativi alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente, gli Istituti realizzano un coordinamento nazionale permanente, al fine di valorizzare le risorse disponibili a livello di sistema, valorizzando le specificità e le competenze presenti in ciascuna regione.

3. Alla Conferenza e al coordinamento partecipano i Direttori degli Istituti.

4. Gli Istituti, ai fini di una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie ed umane, e per la realizzazione operativa di programmi comuni, possono costituirsi in consorzio.

Art. 8
Organi di controllo della gestione amministrativo contabile

1. L’organo di controllo della gestione amministrativo contabile è costituito da tre membri, scelti rispettivamente tra il personale dirigente del MPI, del Ministero del Tesoro e della Regione di afferenza.

Art. 9
Comitato di Valutazione

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato per la Valutazione composto da tre membri, scelti tra esperti in tecniche di valutazione, esterni all’Istituto. Esso sottopone annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione analitica in merito alla efficacia e all’efficienza dell’Istituto nella realizzazione degli obiettivi determinati dal CdA, proponendo piani di miglioramento volti all’ottimizzazione delle risorse. Il Comitato per la propria attività si avvale del Direttore dell’IRRE.

Art. 10
Compensi agli organi degli Istituti

1. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli Istituti, compreso il Direttore, è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.

Art. 11
Organizzazione e strutture degli Istituti

1. L’organizzazione degli IRRE si articola in comparti relativi alle funzioni: amministrative, tecniche, per i servizi informatici e telematici, ausiliarie. Il comparto tecnico si articola in aree e/o dipartimenti coerenti con le finalità e gli scopi dell’attività degli Istituti di cui all’art. 2. La definizione di tali articolazioni è demandata al Regolamento interno di cui all’art. 3, comma 4.

2. Sulla base di tale articolazione, le unità di personale da assegnarsi ai singoli comparti sono individuati dalla allegata tabella A del presente regolamento.

3. In ogni Istituto è istituita la Conferenza del personale amministrativo e la Conferenza del personale tecnico; quest’ultima ha il compito di contribuire alla elaborazione e realizzazione-valutazione dei Piani di attività annuali e pluriennali.
La due Conferenze, che possono riunirsi anche collegialmente, avranno uno o più momenti annuali coordinati dal Direttore e dal Presidente al fine di valutare lo stato complessivo ed il livello di avanzamento dei progetti. Tali incontri hanno anche lo scopo di confrontare il patrimonio di conoscenze acquisite e di esperienze dei diversi gruppi di ricerca

4. Per il comparto tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, il CdA, su proposta del Direttore e sentita la Conferenza dei Tecnici individua tra il personale dell’Istituto e nel rispetto di criteri di professionalità nelle specifiche materie i coordinatori di ciascuna area e/o dipartimento, cui conferire compiti di organizzazione e coordinamento per la realizzazione degli obiettivi da conseguire in forma coordinata e ferme restando le responsabilità di gestione assegnate al Direttore dell’Istituto.

5. Il CdA sulla scorta delle relazioni del Direttore, valuta le attività dei coordinatori e, biennalmente, assegna i compiti di responsabilità.

Art. 12
Dotazione organica del personale

1. La dotazione organica di ciascun Istituto regionale è definito in rispondenza a quanto previsto dalla tabella A allegata al presente regolamento.

2. Gli Istituti si avvalgono di personale amministrativo, dei servizi informatici e telematici e ausiliario proveniente dai ruoli amministrativi delle Istituzioni scolastiche, del Ministero della P.I e del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.

3. Il personale assegnato al comparto tecnico è individuato nell’ambito del comparto scuola e, per particolari esigenze funzionali, anche nel comparto funzione pubblica.

4. Il personale degli IRRE, ai fini contrattuali, è compreso nel comparto (della ricerca) di cui al DPR 68/1986 e successive modifiche, tenendo conto dei diritti acquisiti.

5. Il CdA può avvalersi di collaborazioni professionali tecniche, scientifiche e amministrative a tempo determinato in relazione a specifiche necessità o su proposta motivata del Direttore. Gli affidamenti sono conferiti mediante incarico a termine negli ambiti della ricerca o delle prestazioni tecnico – specialistiche necessarie. I contratti di prestazione d’opera vengono affidati dal CdA in relazione a competenze individuate.

Art.13
Personale assegnato in comando

1. Gli Istituti possono avvalersi di personale tecnico assegnato per comando per un tempo non superiore a tre anni e per un contingente non superiore al 50/% del personale in organico degli Istituti di cui al comma 1 dell’articolo 12 del presente regolamento. I comandi non sono rinnovabili e possono essere differenziati di anno in anno per contingente e durata, fermo restando il limite previsto.

2. Annualmente il ministero della Pubblica Istruzione, su proposta dei CdA degli Istituti, determina il contingente di comandi da assegnare per ciascun istituto regionale.

3. I comandi di cui al comma 1 e 2 del presente articolo sono disposti dal Ministro su proposta del CdA sulla base di titoli e colloquio con gli aspiranti, e delle specifiche necessità derivanti dal piano di attività dell’Istituto.

Art. 14
Reclutamento del personale

1. Il personale degli organici degli Istituti di cui all’art. 12 viene assegnato mediante concorso per titoli e colloquio. I punteggi sono assegnati al 50% in considerazione dei titoli presentati e per il 50% al colloquio.

2. Il CdA determina la composizione della commissione formata da cinque membri con adeguata competenza acquisita nel settore e indice i singoli concorsi. Il Direttore fa parte di diritto della commissione.

Art. 15
Finanziamenti e gestione amministrativo contabile

1. Per la realizzazione del proprio piano di attività, gli Istituti si avvalgono dei finanziamenti provenienti da

2. Il regolamento contabile e finanziario sarà determinato con specifico provvedimento, sulla base delle indicazioni della Legge 59/97, del DL N. 297/97 e delle specificità delle funzioni e dell’attività degli Istituti.

Art.16
Norme transitorie

1. Gli attuali Consigli direttivi degli IRRSAE sono sciolti con l’entrata in vigore del nuovo regolamento. I Presidenti assumono la funzione di Commissari Straordinari sino all’insediamento del nuovo C.d.A. Al fine di assicurare la continuità organizzativa e gestionale degli Istituti e in prima applicazione del presente Regolamento, l’incarico di Direttore è attribuito, per un biennio, al Segretario Generale in servizio, fatta salva diversa determinazione da parte del C.d.A.

2. Il personale attualmente comandato presso gli IRRSAE permane, a richiesta, nella posizione acquisita fino a cessazione degli effetti del concorso attraverso il quale ha ottenuto il comando e comunque fino all’entrata in funzione del presente Regolamento.

3. Il CdA, in prima applicazione del nuovo assetto degli Istituti, determina un primo contingente di personale da inquadrare secondo le modalità previste nell’art. 12 e 13 del presente regolamento, per una quota non superiore al 50% di quanto previsto nella tabella A di cui all’art. 11, comma 4.
Il personale attualmente comandato presso gli IRRSAE può concorrere al nuovo inquadramento, previo accertamento, da parte di una apposita commissione nominata dal CdA, dei titoli, delle qualità professionali e delle esperienze maturate nell’attività pregressa. Il Direttore fa parte di diritto di detta Commissione.



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