(dal) Regio Decreto 21 agosto 1937, n. 1542

Provvedimenti per l'incremento demografico della nazione
(Norme per la tutela del personale femminile in servizio presso le amministrazioni statali durante lo stato di gravidanza e puerperio)

Artt. 1. – 21.
(Omissis)

Capo III. Provvedimenti speciali nei riguardi dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici.

Art. 22.-

Nei riguardi dei dipendenti delle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal I del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal I del mese successivo. La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate in dipendenza della concessione di cui al precedente comma.

Art. 23.-

Il limite massimo di età stabilito dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai pubblici concorsi di nomina agli impieghi nelle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purché, complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Art. 24.-

Nei concorsi indicati al precedente art. 23, esclusi quelli di nomina ad impieghi dei gruppi A e B ed equiparabili, un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del cennato articolo e conseguano l'idoneità. L'indicata aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei nello stesso concorso a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni ora in vigore.

Art. 25.-

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 1030, convertito nella L. I febbraio 1937, n. 455, recanti norme per la costituzione della rendita totale da parte degli ufficiali delle forze armate dello Stato che intendono contrarre matrimonio, sono abrogati. Su ricorso degli ufficiali interessati, i vincoli delle rendite già costituite a norma del predetto regio decreto-legge e delle leggi precedenti, sono dichiarati privi di effetto dal tribunale supremo militare. Con decreto reale da emanarsi, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della Legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica nonché, con gli altri ministri interessati, saranno stabilite le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al comma precedente. Agli ufficiali di complemento con famiglia oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, iscritti nel ruolo speciale della regia marina e richiamati in servizio attivo ai sensi della L. 6 giugno 1935, n. 1098, spetta, durante il periodo di richiamo, l'aumento dell'indennità militare assegnata per la famiglia ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del R.D.L. 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella L. 25 giugno 1926, n. 1135.

Art. 26.-

Nella concessione delle gestioni da parte delle gestioni all'uopo costituite presso le amministrazioni dello Stato, secondo gli ordinamenti in vigore, di mutui contro cessione dello stipendio, è riservata in ogni caso la preferenza, salva la necessaria giustificazione della richiesta, ai dipendenti che abbiano prole più numerosa e, a parità di numero di figli, a quelli coniugati da minore tempo.

Art. 27.-

Fermo l'accertamento delle condizioni prescritte dalle norme in vigore, è riservata in ogni caso la preferenza ai richiedenti che abbiano prole più numerosa, e, a parità di numero di figli, a quelli coniugati da minor tempo, nella concessione degli alloggi da parte dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, della gestione per le case economiche dei ferrovieri, degli istituti per le case popolari e degli altri enti aventi scopi analoghi.

Art. 28.-

Le disposizioni dei precedenti articoli 22 e 27 si applicano anche al personale nelle isole italiane dell'Egeo, in colonia ed all'estero. Quelle degli artt. 22, 23 e 24, sono estese, in quanto applicabili, al personale degli enti pubblici locali e delle opere nazionali. Con decreti del Capo del governo di concerto con i Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia, e col ministro competente, le disposizioni dei medesimi art. 22, 23 e 24 potranno essere estese ad altri enti di diritto pubblico.

Art. 29. – 30.
(Omissis)

Art. 31.-

Ai fini del compimento del periodo minimo di servizio richiesto, per la validità del periodo di prova durante il triennio di straordinariato delle insegnanti nelle scuole elementari, comprese quelle parificate, nelle regie scuole magistrali e annesse classi del grado preparatorio, nelle regie scuole e istituti di arte e di musica, sono considerati utili i primi 30 giorni di assenza dovuta a causa di gravidanza e puerperio.

(Omissis)