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Schema di regolamento sullo sviluppo e la programmazione del sistema universitario, nonché sui comitati regionali di coordinamento

(Presentato al Consiglio dei Ministri del 29 agosto 1997)

Il presente schema di regolamento è predisposto in attuazione della legge 15 marzo 1997, numero 59, articolo 20, comma 8, lettere a) e b), ove si prevede la delegificazione delle materie concernenti lo sviluppo e la programmazione del sistema universitario (di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245) e la composizione e le funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanze e coordinamento del sistema universitario (a tale proposito si opera una delegificazione della normativa riguardante i comitati regionali di coordinamento, strettamente connessa alla programmazione del sistema universitario).

Il presente schema è determinato sulla base dei criteri di semplificazione e di snellimento dei procedimenti amministrativi, di cui all'articolo 20 comma 5 della predetta legge n. 59.

La materia della programmazione del sistema universitario da ultimo regolata dalla legge n. 245 del 1990. Essa prevede: a) una procedura complessa e farraginosa per la redazione e la definizione dei piani. Infatti si opera mediante: predisposizione e trasmissione al Ministero di programmi di sviluppo delle università; espressione di un parere da parte dei comitati regionali di coordinamento; definizione di una relazione generale del sistema universitario da parte della conferenza permanente dei rettori; formulazione di una proposta di piano da parte del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica; parere del CUN; parere delle commissioni parlamentari; approvazione del piano da parte dei consiglio dei ministri ed emanazione con DPCM (ora con DPR). Il parere delle commissioni parlamentari è conforme per la costituzione di nuove università statali e non statali. E' previsto inoltre l'istituzione di nuove università con DPR, su proposta del ministro. Successivamente al piano le università presentano al ministro proposte attuative corredate da una relazione tecnica, alle quali segue un decreto del ministro, emanato previo parere del CUN; b) nel caso di istituzione di nuove università sono previsti i comitati ordinatori elettivi, con disposizioni e procedure che hanno dato luogo a difficoltà interpretative e a contenzioso.

Lo schema di regolamento proposto intende semplificare e razionalizzare la normativa, determinando all'articolo 2 (dopo le definizioni di cui all'articolo 1) una nuova concezione della programmazione universitaria, più orientata alla qualificazione del sistema e alle esigenze del mondo esterno (con particolare riguardo al mercato del lavoro) e quindi introducendo, tra gli strumenti le modalità, l'obbligo del cofinanziamento delle iniziative degli atenei. Si dispone altresì allo stesso articolo una procedura che prende le mosse, in primo luogo, dal coinvolgimento, entro termini tuttavia ben predeterminati e perentori, di istanze rappresentative del mondo universitario (CUN, CRUI e CNSU), nonché delle commissioni parlamentari su uno schema di decreto ministeriale recante gli obiettivi che Governo e Parlamento intendono porre al sistema universitario per il successivo triennio, in una più corretta visione dei ruoli del livello politico e di quello degli atenei. A tale fase segue, sempre entro termini predeterminati, la presentazione delle proposte da parte di universit e soggetti pubblici e privati, il parere dei comitati regionali di coordinamento e la relazione tecnica dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, istituito ai sensi della legge 537 del 1993. In tal modo il ministro dell'università, una volta determinati gli obiettivi a livello generale, può decidere sulle singole proposte corredate delle necessarie valutazioni tecniche e delle istanze regionali.

Nell'articolo 2 si prevede altresì la procedura per l'istituzione, soppressione o trasformazione di università, determinando il principio della costituzione di nuovi atenei per gemmazione da quelli esistenti e dettando disposizioni più lineari per i comitati ordinatori. Si dettano altresì disposizioni per l'istituzione di nuove università non statali, che seguono l'identica procedura prevista per l'istituzione di università statali quanto alle proposte, ai pareri e alle valutazioni tecniche di cui al comma 3, lettere b), c) e d) e che sono istituite contestualmente l'autorizzazione al rilascio di titolo aventi valore legale e all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo.

Si dispone altresì al comma 6 dell'articolo 2, la finalizzazione alla programmazione del sistema universitario delle quote annue determinate dalla legge finanziaria, (tabella C) attualmente come proiezione del capitolo 1256 dello stato di previsione della spesa del MURST.

Nell'articolo 3 si detta una nuova disciplina sui comitati regionali di coordinamento, la cui composizione viene snellita (in quanto limitata ai rettori e non anche ai presidi di facolt) ed integrata, al fine di sottolineare la responsabilità del sistema universitario verso la realtà territoriale e gli utenti, con il presidente della giunta regionale (o con un suo delegato), con un rappresentante degli studenti e con un esperto nominato dal ministro. Si integrano altresì le funzioni dei comitati anche con il coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi dell'istruzione universitaria e di orientamento (di cui al recente decreto ministeriale del 21 luglio 1997), nonché con il coordinamento con il sistema scolastico, le istituzioni formative regionali, le istanze economiche e sociali dell'area interessata.

Nell'articolo 4, in considerazione dell'esigenza di mantenere la cadenza triennale della programmazione (l'ultimo piano di sviluppo di cui alla normativa vigente è relativo al triennio 94-96) si detta una disciplina transitoria e accelerata per il triennio 97-99. Infatti, anziché prevedere un decreto ministeriale ai sensi del comma 3, lettera a), dell'articolo 2, si dettano direttamente nello schema del presente regolamento, al comma 1 dell'articolo 3, gli obiettivi proposti per il sistema universitario per il triennio 97-99, sui quali si esprimono le commissioni parlamentari in quanto titolari della competenza di espressione di parere sul presente regolamento. Si ricorda altresì che lo schema del presente regolamento è inviato per il parere al CUN, a norma della legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 102, nonch alla CRUI, a norma della legge n. 168 del 1989, articolo 2, comma 1, lettera c) (si fa presente che tuttora non stato eletto il CNSU). Al comma 2 dell'articolo 3 si prevede quindi la proposta di finalizzazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella C della finanziaria (proiezione del capitolo 1256 dello stato di previsione del MURST) agli obiettivi determinati nel comma 1 (sulla base di una stima dei fabbisogni e delle priorità, che tiene anche conto degli impegni in essere e del'esperienza passata). Al comma 3 si prevede altresì che, una volta conclusa la procedura di approvazione nel regolamento, si avvieranno, per il 97-99 le fasi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), c) d) ed e), con la riduzione alla met dei termini ivi previsti.

Segue l'articolo finale, con l'abrogazione di disposizioni in materia di programmazione e di comitati regionali di coordinamento (che comprende anche norme di cui alla legge n. 590 del 1982, nell'incertezza della loro vigenza) e con l'esplicitazione del permanere della vigenza delle norme del collegato alla finanziaria 1997 in materia di scorporo dei maga-atenei, che operano in deroga alla legge numero 245 del 1990.