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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Ministero della Pubblica Istruzione
Gabinetto

Nota 10 maggio 2007

Prot. AOOUFGAB n.7664/FR

Oggetto: Procedimenti penali - Amministrazione P.I. individuata quale parte offesa. Costituzione di parte civile ex art. 1, comma 4, L. 3 gennaio 1991, n. 3. Richiesta di autorizzazione - Competenza Amministrazione centrale

Si trasmette, per ogni opportuna informativa, l'unita direttiva prot. n. 5393/FR del 22 marzo ultimo scorso con cui sono state dettate istruzioni circa la procedura da adottarsi in materia di richiesta di autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la costituzione di parte civile in procedimenti penali nei quali risultino coinvolti personale della scuola, alunni, genitori e/o parenti di questi ultimi.

Per ovvie ragioni di uniformità di indirizzo le indicate precisazioni debbono intendersi estese anche al personale amministrativo del comparto Ministero.

La precedente direttiva e la presente integrazione saranno pubblicate sul sito INTERNET e sulla rete INTRANET dell'Amministrazione.

D'ORDINE DEL MINISTRO
IL CAPO DI GABINETTO
Lucio Alberti


Ministero della Pubblica Istruzione
Gabinetto

Direttiva 22 marzo 2007

Prot. n. 5393/FR

Oggetto: Atti di violenza nelle scuole. Azioni da intraprendere e aspetti procedurali

Il Ministro della pubblica istruzione ha più volte espresso la propria ferma volontà di contrastare con ogni mezzo e in ogni sede ogni atto di violenza che dovesse verificarsi nelle istituzioni scolastiche, siano gli stessi ascrivibili a docenti, ad alunni o a genitori e parenti di questi ultimi.
In particolare, essendo in tali evenienze lo Stato qualificabile come parte offesa, si rende necessario chiedere alle sedi dell’Avvocatura dello Stato territorialmente competenti la costituzione di parte civile da parte del Ministero della pubblica istruzione.
Poiché in alcuni casi si sono evidenziate incertezze da parte degli uffici periferici di questa amministrazione sulla procedura da seguire si rende opportuno fornire precisazioni al riguardo.
Le vigenti disposizioni (legge n. 3/1991) prevedono che la costituzione di parte civile deve essere autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La relativa richiesta è peraltro competenza esclusiva dell’Amministrazione centrale e non può essere avanzata dai titolari degli organi periferici.
Ciò comporta che ogni evento cui si ricolleghi l’attivazione della specifica procedura deve essere tempestivamente portato a conoscenza di questo Gabinetto, adeguatamente istruito con l’acquisizione, anche mediante immediato accertamento ispettivo, di ogni utile elemento di fatto e di diritto che connota la singola fattispecie.
Con l’occasione si ricorda che, come già si è avuto modo di esporre in un recente incontro con i Direttori Generali Regionali, gli episodi che configurano ipotesi penalmente rilevanti, oltre che ad essere oggetto di accertamenti ispettivi come sopra rilevato, dovranno anche costituire oggetto di immediata informativa sia alla Procure della Repubblica che alle Procure regionali della Corte dei Conti.
Le SS.LL. sono pregate di attenersi con il massimo scrupolo agli indirizzi di cui alla presente nota.

D'ORDINE DEL INISTRO
IL CAPO DI GABINETTO
Lucio Alberti


CM 72/06 (Procedimenti e Sanzioni disciplinari)


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