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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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C.M. 14 gennaio 1969, n. 11, prot. n. 2681/8, (Gabinetto)

Concessione in uso di palestre ed impianti sportivi scolastici ad enti, associazioni e società sportive.

Pervengono da parte di enti, associazioni, società e sodalizi sportivi richieste intese ad ottenere la concessione in uso di palestre scolastiche e di impianti per lo svolgimento di esercitazioni sportive.
Questo Ministero, in linea di massima, considera favorevolmente la possibilità di accogliere tali istanze; però, avuto riguardo alla situazione delle palestre e degli impianti che si presenta, in genere, carente, ritiene di dover fornire chiarimenti al fine di evitare che l'utilizzazione incontrollata degli impianti possa determinare limitazioni nell'insegnamento dell'educazione fisica e nello svolgimento dell'attività sportiva scolastica e possa pregiudicare il grado di funzionalità delle relative attrezzature.
In proposito, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le concessioni vengano date soltanto per le ore in cui le palestre e gli impianti sono completamente liberi da qualsiasi attività scolastica, compresa quella relativa alle esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva.
Le autorizzazioni di cui trattasi devono essere limitate all'anno scolastico in corso e potranno, eventualmente, essere rinnovate nel successivo anno scolastico dopo aver accettato la disponibilità degli impianti, in relazione agli orari delle lezioni e delle esercitazioni

Ciò premesso, qualora i sodalizi sportivi avanzino richieste per la concessione di palestre e impianti sportivi scolastici le SS.LL., sentiti i capi delle scuole e istituti che utilizzano gli impianti, potranno consentire l'uso, dopo che i sodalizi sportivi interessati avranno dato formale assicurazione di attenersi ai seguenti impegni e modalità:
1) assumere la diretta responsabilità circa lo svolgimento delle esercitazioni; al riguardo dovranno essere segnalati i nominativi dei dirigenti responsabili che presiederanno l'attività (la presenza di almeno uno dei predetti dirigenti deve essere elemento determinante per l'accesso degli atleti alle palestre e agli impianti sportivi);
2) corrispondere un equo compenso al personale ausiliario delle palestre per le prestazioni straordinarie;
3) risarcire eventuali danni provocati all'immobile ed alle attrezzature nel corso delle esercitazioni;
4) non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza del pubblico;
5) divieto di installare altri attrezzi fissi e di sistemare impianti che possano ridurre la disponibilità dello spazio nella palestra;
6) restituire la propria funzionalità alla palestra ed all'impianto al termine delle esercitazioni, con una perfetta pulizia dei locali ed una adeguata manutenzione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni.
Nel caso di pluralità di richieste per uno stesso impianto dovranno essere obiettivamente valutate le esigenze dei singoli sodalizi, disponendo, ove necessario, una rotazione nell'uso.
Nei disciplinari di concessione delle palestre sarà inoltre stabilito che la relativa utilizzazione può essere fatta cessare "ad nutum" degli Enti ed istituto concedenti; e che, qualora i concessionari trasgredissero anche una sola delle clausole sopra indicate, essi incorreranno nella decadenza di pieno diritto della concessione, senza pretesa a risarcimenti od indennizzi di sorta.
Le eventuali concessioni di palestre o impianti a sodalizi sportivi dovranno essere segnalate dalle SS.LL. a questo Ministero - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva.


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